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15.2013.97 • TRAC TI 15.2013.97 Generato dall'IA

Enforcement Decision on Salary Garnishment and Share Seizure Upheld

Numero d'incarto 15.2013.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the enforcement office's decision to garnish their salary and to seize ten company shares, arguing that the office failed to properly apply the legal minimum subsistence level calculation by omitting declared expenses such as taxes and car costs, and that the order to deposit the shares lacked the required formal clarity under execution law. The reviewing court dismissed both appeals, reasoning that the enforcement office was entitled to rely on the debtor's initial declaration of possessing no other seizable assets besides the salary, and since the debtor failed to adequately justify the additional expenses claimed for the minimum existence calculation either to the office or during the appeal, that calculation was correct; furthermore, the order regarding the shares was deemed a clear provisional measure under different provisions, not a formal seizure record requiring the strict formalities cited by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 95 LEF, Art. 112 LEF, Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a LEF, Art. 61 OTLEF; Enforcement Decision on Salary Garnishment and Share Seizure Upheld: The reviewing court dismissed both appeals, reasoning that the enforcement office was entitled to rely on the debtor's initial declaration of possessing no other seizable assets besides the salary, and since the debtor failed to adequately justify the additional expenses claimed for the minimum existence calculation either to the office or during the appeal, that calculation was correct; furthermore, the order regarding the shares was deemed a clear provisional measure under different provisions, not a formal seizure record requiring the strict formalities cited by the appellant.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione calcolo del pignoramento calcolo del salario quota sociale sequestro di beni ordine del pignoramento Ordine di pignoramento dei beni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 95 LEF

The court rejected the appeal concerning the seizure of salary by confirming that the enforcement office did not violate this article when seizing the debtor's salary based on his declarations.

Art. 112 LEF

The court rejected the appeal concerning the seizure of shares by ruling that the challenged measure was not a seizure report subject to the formal requirements of this article.

Art. 17 LEF

This article was cited in the grounds for the decision, although its specific application in the dispositive is not immediately clear from the orders themselves.

Art. 20a LEF

This article was cited in the grounds for the decision, although its specific application in the dispositive is not immediately clear from the orders themselves.

Art. 61 OTLEF

This provision, cited in the grounds for the decision, dictates that no court fees are to be collected, which is reflected in order no. 3.

Art. 62 OTLEF

This provision, cited in the grounds for the decision, dictates that no compensation is to be awarded, which is reflected in order no. 3.

Art. 3 ORD. 3

This order explicitly states that no costs (spese) are to be collected and no allowances (indennità) are to be awarded.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.88 15.2013.97 · Lugano 20 ottobre 2013 CC/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cortese

statuendo sui ricorsi 9 e 10 settembre 2013 di

RI 1, patrocinato dall’avv. PA 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito dell’esecuzione n. 706705 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 patrocinato dall’avv. PA 2

viste le osservazioni 19 e 24 settembre 2013 di PI 1 e le osservazioni 26 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 per un credito di fr. 408'000.– oltre accessori, con domanda 5 agosto 2013 PI 1 ne ha chiesto il proseguimento all’Uf­ficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona così come il pignoramento provvisorio dei beni dell’escusso;

che, dando seguito alla richiesta del procedente, in data 6 agosto 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento provvisorio;

che, nel corso dell’esecuzione del pignoramento, il 26 agosto 2013 il debitore ha dichiarato all’Ufficio di percepire un salario netto di fr. 8'000.– mensili, a fronte di spese correnti mensili di fr. 700.– per la locazione, fr. 100.– per il riscaldamento e fr. 235.– per i premi di cassa malati;

che il debitore ha inoltre affermato di non possedere beni immobili, né beni mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento (cfr. verbale delle operazioni di pignoramento, pag. 1);

che con provvedimento 28 agosto 2013 l’Ufficio ha pignorato il salario

dell’escusso, diffidando la società F__________ – datore di lavoro di RI 1 – a versare il minimo di esistenza di

fr. 2'235.– al dipendente e l’eccedenza all’organo d’esecuzione forzata;

che con provvedimento 30 agosto 2013 l’Ufficio ha altresì pignorato presso l’escusso 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna, facendo ordine allo stesso di depositarle presso l’organo esecutivo entro il 10 settembre 2013;

che con ricorso 9 settembre 2013 (inc. 15.2013.88) RI 1 si aggrava contro il provvedimento 28 agosto 2013, chiedendone, l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché l’Ufficio non avrebbe applicato in modo conforme l’art. 95 LEF e non avrebbe inoltre tenuto conto nel calcolo del minimo di

esistenza delle effettive spese mensili pagate dall’escusso, segnatamente delle imposte, delle spese dell’automobile e dei premi assicurativi;

che con ricorso 10 settembre 2013 (inc. 15.2013.97) RI 1 si aggrava anche contro il provvedimento 30 agosto 2013, chiedendone l’annulla­mento, in quanto si tratterebbe di un atto equivoco e poco comprensibile, sicché non ossequierebbe minimamente quanto prevede l’art. 112 LEF;

che con decreto 12 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso 9 settembre 2013;

che con osservazioni 19 e 24 settembre 2013 PI 1 ha postulato la reiezione dei gravami e così pure l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona con osservazioni 26 settembre 2013 per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo;

che i ricorsi 9 e 10 settembre 2013 sono diretti contro atti esecutivi incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, sicché si giustifica di statuire su di essi con una sola decisione ai sensi dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;

che il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, a indicare i suoi beni (compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi) non solo sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare l’ordine di pignoramento dei beni determinato dall’art. 95 LEF (DTF 117 III 61 consid. 2);

che nell’allestimento del verbale di pignoramento, l’ufficio di esecuzione deve, di regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tal senso;

che, nel caso in rassegna, il ricorrente stesso ha dichiarato all’Ufficio di non possedere beni immobili o mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento, al

di fuori del salario che percepisce presso la società F__________ (v. verbale delle operazioni di pignoramento, pag.

1);

che neppure in sede di ricorso l’escusso giustifica, né peraltro pretende di disporre di eventuali beni mobili o immobili sufficienti a coprire il credito fatto valere dal procedente;

che, di conseguenza, l’Ufficio non ha violato l’art. 95 LEF laddove ha proceduto al pignoramento del salario dell’escusso, fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo;

che per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, il debitore non ha dichiarato, né giustificato all’Ufficio eventuali ulteriori spese a suo carico, oltre a quelle menzionate nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ciò che, del resto, nemmeno tenta di fare in sede di ricorso, limitandosi, invero, ad affermare genericamente che l’organo esecutivo non ha tenuto conto delle spese effettive mensili da lui sostenute;

che, pertanto, nella determinazione del minimo di esistenza dell’e­scusso, l’Ufficio ha agito correttamente;

che il provvedimento 30 agosto 2013, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non si configura come un verbale di pignoramento ai sensi dell’art.

112 LEF – il quale, nel caso di spe-

cie, non è ancora stato emesso – bensì come una misura cautelare ex art. 98 e segg. LEF, con cui l’Ufficio ha in sostanza diffidato l’escusso a depositare presso la propria sede 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, che si troverebbero in suo possesso e sono oggetto del pignoramento di stessa data;

che essendo il predetto provvedimento in sé chiaro e non dovendo ossequiare i requisiti formali di cui all’art. 112 LEF, necessari unicamente per la stesura del verbale di pignoramento, le generiche contestazioni mosse dal ricorrente si rivelano manifestamente infondate;

che, alla luce di quanto precede, i ricorsi qui in esame devono dunque essere respinti;

che, giusta gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20*a*, 93, 95, 112 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 9 settembre 2013 è respinto.

2. Il ricorso 10 settembre 2013 è respinto.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.