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15.2013.95 • TRAC TI 15.2013.95 Generato dall'IA

Liquidator v. Auditor: Confidentiality vs. Bankruptcy Disclosure

Numero d'incarto 15.2013.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In the liquidation of a dissolved company, the liquidator requested the former auditing body to produce its audit reports for the last ten years, which the auditor refused, claiming violation of the duty of confidentiality imposed on auditors. The court rejected the appeal, reasoning that although third parties holding assets of the bankrupt entity generally have an obligation to inform the bankruptcy office, this obligation, as mandated by specific legal provisions concerning bankruptcy proceedings, overrides the auditor's professional secrecy obligations, especially since the audit reports constitute important documents of the bankrupt entity that the office must secure to complete the asset inventory.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 222 cpv. 1 LEF, Art. 222 cpv. 4 LEF, Art. 222 LEF, Art. 223 cpv. 2 LEF, Art. 223 LEF; Liquidator v. Auditor: Confidentiality vs. Bankruptcy Disclosure: The court rejected the appeal, reasoning that although third parties holding assets of the bankrupt entity generally have an obligation to inform the bankruptcy office, this obligation, as mandated by specific legal provisions concerning bankruptcy proceedings, overrides the auditor's professional secrecy obligations, especially since the audit reports constitute important documents of the bankrupt entity that the office must secure to complete the asset inventory.

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione del fallimento obbligo legale d'informazione relazione di revisione documenti di terzi causa dell'obbligazione persona giuridica

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 222 LEF

Cited in the preamble to the decision as the legal basis for the ruling, which involves the obligation of third parties to provide information in bankruptcy proceedings.

Art. 223 LEF

Cited in the preamble to the decision as the legal basis for the ruling, concerning the seizure of documents for the inventory.

Art. 730b CO

Cited in the preamble to the decision as a legal provision relevant to the appeal concerning the reviewer's duty of confidentiality.

Art. 61 OTLEF

Cited in the preamble to the decision regarding the decision on judicial costs (which were waived).

Art. 62 OTLEF

Cited in the preamble to the decision regarding the decision on indemnities (which were waived).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.95 · Lugano 13 novembre 2013 CC/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cortese

statuendo sul ricorso 24 settembre 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione della società

PI 1, __________

procedura che interessa anche

PI 3 PI 4 entrambe patrocinate dall’ PA 1 PI 4, __________ rappresentato dall’__________ PI 5, PI 6, viste le osservazioni 9 ottobre 2013 di PI 3 e PI 4,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della società PI 1, , e ne ha ordinato la liquidazione ad opera

dell’CO 1 secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che,

nel corso della liquidazione, con scritto 30 luglio 2013 l’CO 1 ha invitato RI 1, ex organo di revisione della disciolta PI 1, a produrre i rapporti di revisione degli ultimi dieci anni;

che con scritto 14 agosto 2013 RI 1 ha risposto di non poter dar seguito alla richiesta, “*in quanto ciò violerebbe in modo grave la legge sull’informazione imposta ai revisori*”;

che

con scritto 13 settembre 2013 l’Ufficio ha quindi diffidato RI 1 a trasmettere i rapporti di revisione entro dieci giorni sotto comminatoria dell’art. 292 CP, rilevando

che la documentazione è necessaria per l’allestimento dell’inventario completo dei beni e che l’obbligo del segreto dell’organo di revisione può essere limitato dalla legge, in particolare dagli art. 222 cpv. 4 e 223 cpv. 2 LEF;

che con “reclamo” (recte: ricorso) 24 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché sarebbe tenuta a salvaguardare il segreto delle sue constatazioni conformemente agli art. 730*b* cpv. 2 CO e 321 n. 1 CP, norme che prevarrebbero sulle disposizioni invocate dall’Ufficio, le quali, facendo riferimento unicamente ai beni del fallito anziché ai libri contabili o ai rapporti di revisione, neppure sarebbero pertinenti;

che con decreto 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

che con osservazioni 9 ottobre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, sostenendo che i terzi tenuti al segreto professionale non sono legittimati a invocare il segreto per rifiutare d’informare e di mettere a disposizione dell’Ufficio dei fallimenti tutti i beni del fallito;

che invero giusta l’art. 222 cpv. 1 LEF, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio di esecuzione e a metterli a sua disposizione;

che i terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito (art. 222 cpv. 4 LEF);

che in base al chiaro testo di legge l’obbligo dei terzi sussiste unicamente se gli stessi detengono beni del fallito o se quest’ultimo vanta nei loro confronti dei crediti (cfr. DTF 131 III 660 consid. 6.1), sicché l’art. 222 cpv. 4 LEF non impone in sé un dovere generale d’informazione (cfr. Vouilloz, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 222 LEF; Lustenberger, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2010, n. 13 ad art. 222 LEF);

che a ogni modo, entro i limiti posti dall’art. 222 cpv. 4 LEF, i terzi tenuti a salvaguardare un segreto non possono trincerarsi dietro a esso per sottrarsi al dovere d’informare l’ufficio dei fallimenti e/o di mettere a disposizione i beni del fallito o i documenti che consentono di avvalersene, dal momento che il fallito stesso vi è astretto e che la legge impone tale obbligo anche ai terzi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 3, 2000, n. 7 ad art. 222 LEF; cfr. Amonn/ Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 2013, § 22, n. 35);

che l’obbligo imposto all’organo di revisione di salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni può essere invero limitato dalla legge (art. 730*b* cpv. 2 CO);

che, per la formazione dell’inventario completo dei beni del fallito, l’ufficio dei fallimenti deve prendere in custodia segnatamente i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza del fallito (art. 223 cpv. 2 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n.

19 ad art. 223 LEF), anche se si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito (cfr. art. 223 cpv. 4 LEF), documenti che i terzi tenuti a informare giusta l’art. 222 cpv. 4 LEF hanno dunque l’obbligo di mettere a disposizione dell’ufficio (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 223 LEF);

che l’organo di revisione di una società anonima deve documentare tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conservare per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali (art. 730*c* CO), al fine di garantire tra l’altro i mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento civile o penale (cfr. FF 2004, 3643; Reutter/Rasmussen, Basler Kommentar zum OR, vol. 2, 2008, n. 4 ad art. 730*c* CO);

che, nel caso in rassegna, i rapporti di revisione chiesti dall’Ufficio sono documenti che la ricorrente, in qualità di organo di revisione della disciolta PI 1, aveva allestito per la stessa e che ora detiene per essa conformemente all’art. 730*c* CO;

che detti documenti, appartenenti alla disciolta PI 1, rientrano nel concetto di “altre carte di qualche importanza del fallito” ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 LEF, sicché l’Ufficio è tenuto a prenderli in custodia e a conservarli in conformità agli art. 14 e segg. RUF, mentre la ricorrente non è legittimata a opporre il segreto professionale per negarne la trasmissione;

che, alla luce di quanto precede, il provvedimento adottato dall’Uf­ficio si rivela corretto e il ricorso va pertanto respinto;

che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20*a*, 222 e 223 LEF, 730*b* e segg. CO e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.