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15.2013.93 • TRAC TI 15.2013.93 Generato dall'IA

Conflict of Interest in Execution Notification and Timeliness of Objection

Numero d'incarto 15.2013.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of an execution proceeding or, alternatively, the reinstatement of the deadline to file an objection, because the executive notice, validly served on the company's president who was also the sole administrator of the creditor, occurred without the appellant's knowledge due to a conflict of interest preventing proper defense. The court reasoned that notification to a representative of a legal entity who is simultaneously the creditor (or its representative) creates a severe conflict of interest, rendering the notification ineffective or voidable, and since the appellant learned of the execution only later and promptly appealed, the appeal was partially granted to register the objection filed with the appeal motion, treating it as timely.

Regesto Legislator

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Art. 19 cpv. 4 LPR, Art. 5 LPR, Art. 65 LEF, Art. 65 cpv. 1 LEF, Art. 19 LPR, Art. 17 LEF; Conflict of Interest in Execution Notification and Timeliness of Objection: The court reasoned that notification to a representative of a legal entity who is simultaneously the creditor (or its representative) creates a severe conflict of interest, rendering the notification ineffective or voidable, and since the appellant learned of the execution only later and promptly appealed, the appeal was partially granted to register the objection filed with the appeal motion, treating it as timely.

Parole chiave

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conflitto d'interessi corretta notificazione persona giuridica domanda di continuazione dell'esecuzione tempestività dell'istanza di ricusazione azione di rivendicazione nel pignoramento Notifica del precetto esecutivo. Doppia rappresentanza

Disposizioni normative citate

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Art. 19 cpv. 4 LPR
esemplare del precetto esecutivo, rendendola attenta che, ai fini dell’accertamento della fattispecie, la Camera avrebbe tenuto conto dell’eventuale rifiuto od omissione di produrre il mezzo di prova richiesto (art. 19 cpv. 4 LPR);
Art. 5 LPR
che la procedente non ha ritirato la raccomandata contenente la predetta ordinanza, sicché l’atto va considerato comunque notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (combinati art. 5 LPR, 14 cpv.
Art. 65 LEF
This provision was cited in the preamble and relates to the core issue of notifying representatives of legal entities, which justified the partial acceptance of the appeal by treating the opposition as timely.
Art. 65 cpv. 1 LEF
che qualora l’esecuzione sia diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, ovvero per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv.
Art. 19 LPR
Cited in the preamble, this provision governs evidence in execution proceedings, relevant to the court's consideration of the facts.
Art. 17 LEF
Cited in the preamble, this article relates to the concept of opposition to payment orders, which is the subject of the timely filing determined in the final order.
Art. 20a LEF
Cited in the preamble, this provision is related to the proceedings concerning the nullity or annulment of enforcement proceedings.
Art. 62 OTLEF
Applied in order no. 2, this provision relates to the non-assessment of legal fees or indemnities in the final ruling.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 65 LEF

This provision was cited in the preamble and relates to the core issue of notifying representatives of legal entities, which justified the partial acceptance of the appeal by treating the opposition as timely.

Art. 17 LEF

Cited in the preamble, this article relates to the concept of opposition to payment orders, which is the subject of the timely filing determined in the final order.

Art. 20a LEF

Cited in the preamble, this provision is related to the proceedings concerning the nullity or annulment of enforcement proceedings.

Art. 19 LPR

Cited in the preamble, this provision governs evidence in execution proceedings, relevant to the court's consideration of the facts.

Art. 62 OTLEF

Cited in the preamble and applied in order no. 2, this provision governs the non-assessment of legal fees/indemnities in this specific context.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the preamble, this provision relates to the non-assessment of judicial fees.

Art. 62 OTLEF

Applied in order no. 2, this provision relates to the non-assessment of legal fees or indemnities in the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.93 · Lugano 4 novembre 2013 CC/fp/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cortese

statuendo sul ricorso 9 settembre 2013 di

RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1, contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 24 settembre 2013 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che su domanda di PI 1 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per un credito complessivo di fr. 57'240.–;

che in data 9 agosto 2013 il precetto esecutivo è stato notificato presso lo sportello della Posta nelle mani di C__________ (doc. 5), all’epoca iscritto nel registro di commercio in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione di RI 1 (doc. 2) e amministratore unico di PI 1 (doc. 4);

che costui non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che il 5 settembre 2013 RI 1 ha chiesto e ottenuto un estratto delle esecuzioni pendenti a suo carico, dal quale afferma di essere venuta a conoscenza per la prima volta dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti;

che con ricorso 9 settembre 2013 RI 1 postula l’an­nullamento della predetta esecuzione e chiede, in subordine, la restituzione del termine per formulare opposizione, poiché C__________ avrebbe indebitamente ritirato il precetto esecutivo per conto dell’escussa quattro giorni dopo aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del suo consiglio d'amministrazione (doc. 3), impedendole così abusivamente di far valere i propri diritti, segnatamente di interporre opposizione;

che PI 1 non ha presentato osservazioni al gravame, mentre l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha postulato la reiezione del ricorso con osservazioni 24 settembre 2013, sostenendo che al momento della notifica del precetto esecutivo C__________ era ancora presidente dell’escussa e poteva pertanto validamente ricevere atti esecutivi per la medesima;

che con ordinanza 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha ordinato a PI 1 di produrre entro dieci giorni il proprio

esemplare del precetto esecutivo, rendendola attenta che, ai fini dell’accertamento della fattispecie, la Camera avrebbe tenuto conto dell’eventuale rifiuto od omissione di produrre il mezzo di prova richiesto (art. 19 cpv. 4 LPR);

che la procedente non ha ritirato la raccomandata contenente la predetta ordinanza, sicché l’atto va considerato comunque notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (combinati art. 5 LPR, 14 cpv. 2 LPAmm e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che qualora l’esecuzione sia diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, ovvero per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);

che scopo della legge è garantire che gli atti esecutivi giungano nelle mani delle persone fisiche autorizzate a rappresentare la persona giuridica o la società e legittimate in particolare a decidere se occorre fare opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_215/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 2.1; DTF 118 III 10 consid. 3a; 116 III 8 consid. 1b; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 65 LEF);

che l’elenco dei rappresentanti abilitati a ricevere un atto esecutivo ai sensi dell’art.

65 cpv. 1 LEF trova tuttavia i suoi limiti nel conflitto d’interessi che potrebbe sorgere in particolare laddove il rappresentante sia nel contempo creditore procedente nei confronti della persona giuridica o della società che rappresenta (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 12 ad art. 65 LEF; cfr. SJ 2010 II 210, n. 3.1);

che la notifica di un precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica che nel contempo ne è anche creditore (o suo rappresentante) va, su ricorso, annullata se detto rappresentante non ha interposto opposizione né ottenuto prima della scadenza del termine di opposizione il consenso degli altri rappresentanti della società escussa (sentenza CEF 15.2004.32 dell’8 luglio 2004; cfr. DTF 45 III 27 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 65 LEF);

che, nel caso in rassegna, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato nelle mani di C__________, il quale ha agito nella doppia veste di amministratore unico dell’escutente e presidente del consiglio d'amministrazione dell’escussa (doppia rappresentanza), trovandosi pertanto in una palese situazione di conflitto di interessi;

che in presenza di un siffatto grave conflitto d’interessi, la notifica potrebbe considerarsi addirittura nulla (cfr. Angst, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2010, n. 10 ad art. 65 LEF), poiché contraria allo scopo perseguito dall’art. 65 LEF, norma in sé emanata nell’interesse pubblico;

che, a ogni modo, dagli atti, e in particolare dalle osservazioni dell’Ufficio, risulta che l’escussa è venuta a conoscenza dell’irregolare notifica solo il 5 settembre 2013, allorquando ha ottenuto copia dell’estratto delle esecuzioni pendenti nei suoi confronti;

che, stando così le cose, la questione a sapere se la notifica sia nulla o semplicemente annullabile può rimanere irrisolta, l’insorgente avendo comunque presentato ricorso entro il termine di dieci giorni da quando ebbe conoscenza dell’esecuzione;

che l’inefficacia della notifica non comporta tuttavia l’annullamento dell’esecuzione, come postulato dalla ricorrente, ma soltanto – appunto – della sua notificazione;

che in via subordinata la ricorrente, tuttavia, non chiede la reiterazione della notifica bensì unicamente la restituzione del termine per interporre opposizione;

che risultando già chiara dal ricorso la volontà dell'escussa d'interporre opposizione, la richiesta subordinata può essere accolta nel senso di considerare l'opposizione tempestivamente avvenuta il 10 settembre 2013, giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all'Ufficio;

che in queste circostanze il ricorso va dunque accolto parzialmente, nel senso di ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano l'iscrizione nei suoi registri dell'opposizione interposta dall'escussa il 10 settembre 2013;

che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 19 LPR, 17, 20*a* e 65 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 10 settembre 2013 contro l'esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.