Appeal Against Bankruptcy Threat Inadmissible Due to Substantive Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against the issuance of a bankruptcy threat following a debt enforcement proceeding initiated based on a prior court decision that rejected the debtor's opposition, with the appellant claiming the debt had already been settled. The supervisory authority determined that appeals against bankruptcy threats are strictly limited to formal grounds, such as issues of execution applicability or jurisdiction, and explicitly exclude substantive merits regarding the underlying debt dispute, which had already been adjudicated when the opposition was rejected. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the appellant was raising substantive arguments already addressed in prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Threat Inadmissible Due to Substantive Grounds: The supervisory authority determined that appeals against bankruptcy threats are strictly limited to formal grounds, such as issues of execution applicability or jurisdiction, and explicitly exclude substantive merits regarding the underlying debt dispute, which had already been adjudicated when the opposition was rejected. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the appellant was raising substantive arguments already addressed in prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the pronouncement as the basis for not levying costs.
Cited in the pronouncement as the basis for not awarding legal aid/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.91 · Lugano 20 settembre 2013 FP/sl/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 settembre 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da
PI 1 patrocinata dall’ PA 1
viste le osservazioni 16 settembre 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 25/31.10.2012 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 74'598.40 oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito la sentenza emanata il 13 luglio 2010 dal Tribunale di __________;
Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 novembre 2012 la creditrice ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore __________; istanza accolta con decisione del 14 giugno 2013.
B. Il 20 agosto 2013 la procedente ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la predetta sentenza. Da qui l’emissione nei confronti dell’escusso della comminatoria di fallimento datata 29 agosto 2013, notificatagli il 5 settembre successivo.
C. Con ricorso dell’11 settembre 2013 – non notificato all’escutente per osservazioni – RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo di avere tacitato la controparte già nel febbraio 2012 mediante versamento a saldo di € 18'000.– (come emergerebbe dalla documentazione annessa), circostanza di cui anche la patrocinatrice della precettante sarebbe al corrente.
D. Delle osservazioni 16 settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerando
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2. Nella fattispecie il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 sulla base della menzionata decisione 14 giugno 2013 del Pretore __________) adducendo motivi di merito riferiti al contenzioso che lo oppone all’escutente, peraltro già inutilmente fatti valere davanti al giudice del rigetto dell’opposizione, i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv.
2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.