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15.2013.88 • TRAC TI 15.2013.88 Generato dall'IA

Enforcement Actions Upheld: Salary Attachment and Share Deposit Orders Confirmed

Numero d'incarto 15.2013.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority reviewed two appeals against enforcement actions: one challenging the attachment of the debtor's salary and the calculation of the minimum subsistence level, and the other challenging an order to deposit shares. The court rejected the first appeal because the enforcement office correctly based the attachment and minimum subsistence calculation on the debtor's own declarations regarding assets and expenses, as the debtor failed to substantiate claims for additional deductible expenses. Regarding the second appeal, the court found that the order to deposit shares was a precautionary measure under a different article, not a formal attachment report requiring the strict procedural formalities cited by the debtor, and thus dismissed that appeal as well, concluding the enforcement actions were lawful.

Regesto Legislator

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Art. 95 LEF, Art. 112 LEF, Art. 5 cpv. 1 LPR, Art. 93 LEF, Art. 61 OTLEF, Art. 62 OTLEF; Enforcement Actions Upheld: Salary Attachment and Share Deposit Orders Confirmed: The court rejected the first appeal because the enforcement office correctly based the attachment and minimum subsistence calculation on the debtor's own declarations regarding assets and expenses, as the debtor failed to substantiate claims for additional deductible expenses. Regarding the second appeal, the court found that the order to deposit shares was a precautionary measure under a different article, not a formal attachment report requiring the strict procedural formalities cited by the debtor, and thus dismissed that appeal as well, concluding the enforcement actions were lawful.

Parole chiave

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esecuzione in via di pignoramento spese di esecuzione contributi per le attività di vigilanza sindacato giurisdizionale decisioni incidentali calcolo del salario Ordine di pignoramento dei beni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 95 LEF

Cited in the grounds for judgment, as the rejection of the first appeal concerned the correct application of this article regarding the order of seizure.

Art. 112 LEF

Cited in the grounds for judgment, as the rejection of the second appeal concerned the formal requirements of this article for the seizure report.

Art. 93 LEF

Cited in the grounds for judgment, likely concerning the procedural framework for the appeal against executive measures.

Art. 61 OTLEF

Cited in the grounds for judgment, relating to the non-imposition of judicial fees (costs).

Art. 62 OTLEF

Cited in the grounds for judgment, relating to the non-imposition of indemnities (costs).

Art. 20a LEF

Cited in the grounds for judgment, concerning the procedural mechanism for dealing with the appeals.

Art. 17 LEF

Cited in the grounds for judgment, concerning the general authority or framework for the decision.

Art. 62 OTLEF

Cited in the orders regarding the non-imposition of indemnities (costs).

Art. 61 OTLEF

Cited in the orders regarding the non-imposition of judicial fees (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.88 15.2013.97 · Lugano 20 ottobre 2013 CC/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cortese

statuendo sui ricorsi 9 e 10 settembre 2013 di

RI 1, patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito dell’esecuzione n. 706705 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 patrocinato dall’ PA 2

viste le osservazioni 19 e 24 settembre 2013 di PI 1 e le osservazioni 26 settembre 2013 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 per un credito di fr. 408'000.– oltre accessori, con domanda 5 agosto 2013 PI 1 ne ha chiesto il proseguimento all’CO 1 così come il pignoramento provvisorio dei beni dell’escusso;

che, dando seguito alla richiesta del procedente, in data 6 agosto 2013 l’CO 1 ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento provvisorio;

che, nel corso dell’esecuzione del pignoramento, il 26 agosto 2013 il debitore ha dichiarato all’Ufficio di percepire un salario netto di fr. 8'000.– mensili, a fronte di spese correnti mensili di fr. 700.– per la locazione, fr. 100.– per il riscaldamento e fr. 235.– per i premi di cassa malati;

che il debitore ha inoltre affermato di non possedere beni immobili, né beni mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento (cfr. verbale delle operazioni di pignoramento, pag. 1);

che con provvedimento 28 agosto 2013 l’Ufficio ha pignorato il salario dell’escusso, diffidando la società F__________ – datore di lavoro di RI 1 – a versare il minimo di esistenza di fr. 2'235.– al dipendente e l’eccedenza all’organo d’esecuzione forzata;

che con provvedimento 30 agosto 2013 l’Ufficio ha altresì pignorato presso l’escusso 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.– cadauna, facendo ordine allo stesso di depositarle presso l’organo esecutivo entro il 10 settembre 2013;

che con ricorso 9 settembre 2013 (inc. 15.2013.88) RI 1 si aggrava contro il provvedimento 28 agosto 2013, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché l’Ufficio non avrebbe applicato in modo conforme l’art. 95 LEF e non avrebbe inoltre tenuto conto nel calcolo del minimo di

esistenza delle effettive spese mensili pagate dall’escusso, segnatamente delle imposte, delle spese dell’automobile e dei premi assicurativi;

che con ricorso 10 settembre 2013 (inc. 15.2013.97) RI 1 si aggrava anche contro il provvedimento 30 agosto 2013, chiedendone l’annulla­mento, in quanto si tratterebbe di un atto equivoco e poco comprensibile, sicché non ossequierebbe minimamente quanto prevede l’art. 112 LEF;

che con decreto 12 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso 9 settembre 2013;

che con osservazioni 19 e 24 settembre 2013 PI 1 ha postulato la reiezione dei gravami e così pure l’CO 1 con osservazioni 26 settembre 2013 per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo;

che i ricorsi 9 e 10 settembre 2013 sono diretti contro atti esecutivi incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, sicché si giustifica di statuire su di essi con una sola decisione ai sensi dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm;

che il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, a indicare i suoi beni (compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi) non solo sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare l’ordine di pignoramento dei beni determinato dall’art. 95 LEF (DTF 117 III 61 consid. 2);

che nell’allestimento del verbale di pignoramento, l’ufficio di esecuzione deve, di regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tal senso;

che, nel caso in rassegna, il ricorrente stesso ha dichiarato all’Ufficio di non possedere beni immobili o mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento, al

di fuori del salario che percepisce presso la società F__________ (v. verbale delle operazioni di pignoramento, pag.

1);

che neppure in sede di ricorso l’escusso giustifica, né peraltro pretende di disporre di eventuali beni mobili o immobili sufficienti a coprire il credito fatto valere dal procedente;

che, di conseguenza, l’Ufficio non ha violato l’art. 95 LEF laddove ha proceduto al pignoramento del salario dell’escusso, fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo;

che per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, il debitore non ha dichiarato, né giustificato all’Ufficio eventuali ulteriori spese a suo carico, oltre a quelle menzionate nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ciò che, del resto, nemmeno tenta di fare in sede di ricorso, limitandosi, invero, ad affermare genericamente che l’organo esecutivo non ha tenuto conto delle spese effettive mensili da lui sostenute;

che, pertanto, nella determinazione del minimo di esistenza dell’e­scusso, l’Ufficio ha agito correttamente;

che il provvedimento 30 agosto 2013, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non si configura come un verbale di pignoramento ai sensi dell’art.

112 LEF – il quale, nel caso di spe-

cie, non è ancora stato emesso – bensì come una misura cautelare ex art. 98 e segg. LEF, con cui l’Ufficio ha in sostanza diffidato l’escusso a depositare presso la propria sede 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna, che si troverebbero in suo possesso e sono oggetto del pignoramento di stessa data;

che essendo il predetto provvedimento in sé chiaro e non dovendo ossequiare i requisiti formali di cui all’art. 112 LEF, necessari unicamente per la stesura del verbale di pignoramento, le generiche contestazioni mosse dal ricorrente si rivelano manifestamente infondate;

che, alla luce di quanto precede, i ricorsi qui in esame devono dunque essere respinti;

che, giusta gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20*a*, 93, 95, 112 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso 9 settembre 2013 è respinto.

2. Il ricorso 10 settembre 2013 è respinto.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.