Debtor Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Inadmissible Due to Merits-Based Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed an appeal against a notice of bankruptcy issued by the enforcement authority based on a claim, asserting that the debt in question pertained to third parties and not the debtor entity. The court dismissed the appeal as inadmissible because challenges to a notice of bankruptcy before the supervisory authority are limited exclusively to formal grounds, such as jurisdiction or issues concerning the debtor's subject-matter eligibility for bankruptcy proceedings, and do not extend to merits-based arguments regarding the validity of the underlying debt, which must be addressed through standard opposition procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor Appeal Against Bankruptcy Notice Dismissed as Inadmissible Due to Merits-Based Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because challenges to a notice of bankruptcy before the supervisory authority are limited exclusively to formal grounds, such as jurisdiction or issues concerning the debtor's subject-matter eligibility for bankruptcy proceedings, and do not extend to merits-based arguments regarding the validity of the underlying debt, which must be addressed through standard opposition procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for the decision not to levy costs.
Cited in the reasoning for the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.87 · Lugano 12 settembre 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 agosto 2013 di
RE 1 contro
l’operato dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 2 agosto 2013 nell’ambito dell’esecuzione__________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappresentata da RA 1
viste le osservazioni 11 settembre 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 2 agosto 2013 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, la comminatoria di fallimento nei confronti di RE 1 per un credito complessivo di fr. 1'692.05 oltre interessi e spese. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 13 agosto 2013.
B. Con ricorso del 23 agosto 2013 RE 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo che il credito posto in esecuzione riguarda terze persone e non la società escussa, totalmente estranea alla fattispecie.
C. Delle osservazioni 11 settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
considerando
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito, i quali
– come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.