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15.2013.80 • TRAC TI 15.2013.80 Generato dall'IA

Inadmissibility of Unmotivated Bankruptcy Appeal

Numero d'incarto 15.2013.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a bankruptcy notice issued by an enforcement and bankruptcy office, but the appeal simply stated opposition without providing any reasons, prompting the enforcement office to grant a ten-day period for motivation under the relevant law, a deadline the appellant ignored. The appellate authority dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the recourse as required by law, which explicitly mandates motivation, rendering the initial filing deficient and justifying the declaration of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 7 LPR, Art. 7 cpv. 5 LPR, Art. 7 cpv. 3 lett. b LPR, Art. 9 cpv. 2 LPR, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Inadmissibility of Unmotivated Bankruptcy Appeal: The appellate authority dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the recourse as required by law, which explicitly mandates motivation, rendering the initial filing deficient and justifying the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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termine di disdetta amministrazione del fallimento momento del deposito opposizione tardiva impugnabilità della decisione di rinvio compensazione nel fallimento Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 5 LPR

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to motivate the appeal within the granted time limit.

art. 7 cpv. 3 lett. b LPR

Cited as context for the requirement of motivation, which was found to be completely lacking.

art. 9 cpv. 2 LPR

Applied to decide the appeal without notification to the counterparty due to the likely outcome.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied as the basis for not levying fees or awarding indemnities in supervisory matters.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.80 · Lugano 12 agosto 2013 FP/b/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2013 di

RE 1 Contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 6 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________9316 promossa contro la ricorrente da

PI 1

richiamato il provvedimento del 1° luglio 2013, con il quale l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, richiamato l’art. 7 LPR, ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso presentato contro l’emissione della menzionata comminatoria di fallimento, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il rimedio “*andrebbe dichiarato irricevibile”*;

preso atto che il 30 luglio 2013 lo stesso ufficio ha comunicato a questa Camera che la ricorrente non ha dato seguito alla sua richiesta, ossia non ha provveduto entro il termine assegnato a motivare l’atto ricorsuale - così come previsto dall’art.

7 cpv. 5 LPR – con il quale si era limitata alla dicitura “*con la presente facciamo opposizione alla comminatoria di fallimento in oggetto di cui vi alleghiamo copia”*;

ritenuto che tale inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (art. 7 cpv. 5 LPR), la cui totale carenza di motivazione risulta comunque manifesta (sull’esigenza di motivazione, anche sommaria, del ricorso, v. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

rilevato che alla luce dell’esito scontato dell’impugnazione il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la presente sentenza;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 7 cpv. 3 lett. b e 7 cpv. 5 LPR, 9 cpv. 2 LPR, 62 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.