Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2013.73 • TRAC TI 15.2013.73 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Notice Based on Substantive Debt Dispute Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 15.2013.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor filed an appeal against a bankruptcy notice issued by an enforcement office based on a creditor's request, arguing that they had not commissioned the works for which they were being charged. The reviewing authority held that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is restricted solely to formal grounds, such as questions of subject-matter jurisdiction, public law execution, pending debt contestation actions, lack of enforceability of the underlying decision, or territorial incompetence of the enforcement office. Because the debtor's objection concerned the substantive validity of the debt itself, which is outside the supervisory authority's scope of review in this context, the appeal was deemed inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Notice Based on Substantive Debt Dispute Deemed Inadmissible: The reviewing authority held that an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is restricted solely to formal grounds, such as questions of subject-matter jurisdiction, public law execution, pending debt contestation actions, lack of enforceability of the underlying decision, or territorial incompetence of the enforcement office. Because the debtor's objection concerned the substantive validity of the debt itself, which is outside the supervisory authority's scope of review in this context, the appeal was deemed inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo comminatoria di fallimento oggetto della lite annunci pubblici procedura di rivendicazione nel fallimento debito pubblico Ricorso contro la comminatoria di falliemento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 118 III 6
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section for not levying costs due to the inadmissibility of the remedy.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section for not granting compensation due to the inadmissibility of the remedy.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2013.73 · Lugano 26 luglio 2013 EC · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 luglio 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 14 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 24 luglio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 14 giugno 2013 l’CO 1ha emesso, su richiesta di PI 1 diretta contro RI 1, la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'155.20 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice l’8 luglio 2013.

B. Con ricorso 18 luglio 2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo di non aver commissionato i lavori fatturati dalla procedente.

C. Delle osservazioni 24 luglio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerando

in diritto:

1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LEF);

– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

2. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- ; - .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.