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15.2013.62 • TRAC TI 15.2013.62 Generato dall'IA

Creditor's Set-Off Attempt Barred Due to Asset Seizure and Procedural Misstep in Bankruptcy

Numero d'incarto 15.2013.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant, a creditor in a company's bankruptcy proceeding, appealed the supervisory authority's decision to defer ruling on the appellant's attempt to set off a debt owed by the bankruptcy estate against a personal claim it held, pending the finalization of the distribution schedule. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's claim against the bankrupt entity had been seized by a third-party creditor, thereby removing the appellant's independent right to dispose of that asset or intervene autonomously in the bankruptcy proceedings. Furthermore, the court reasoned that, even if admissible, the set-off was procedurally barred because compensation against a bankruptcy mass claim (like a future dividend entitlement) can only occur with a claim against the mass itself, not merely a claim against the now-bankrupt debtor, and thus could only be considered after the final distribution decision.

Regesto Legislator

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Art. 231 LEF, Art. 17 LEF, Art. 96 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Set-Off Attempt Barred Due to Asset Seizure and Procedural Misstep in Bankruptcy: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's claim against the bankrupt entity had been seized by a third-party creditor, thereby removing the appellant's independent right to dispose of that asset or intervene autonomously in the bankruptcy proceedings. Furthermore, the court reasoned that, even if admissible, the set-off was procedurally barred because compensation against a bankruptcy mass claim (like a future dividend entitlement) can only occur with a claim against the mass itself, not merely a claim against the now-bankrupt debtor, and thus could only be considered after the final distribution decision.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento beni sequestrati danno ai creditori dividendi del fallimento opposizione tardiva diritti procedurali Legittimazione al ricorso. Compensazione in ambito di fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 76 III 15
DTF 83 III 70
76 III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret, Commentaire romand de la LP [2005], n.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

The appeal was declared inadmissible based on the appellant lacking standing to appeal under this article.

Art. 96 cpv. 1 LEF

Cited to explain why the appellant lost the right to independently intervene in the bankruptcy procedure (due to the seizure of their claim).

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied as the basis for not levying a judicial fee (costs/fees waiver).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied as the basis for not awarding compensation (costs/fees waiver).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.62 · Lugano 13 marzo 2014 EC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice: · Jaques, giudice delegato

vicecancelliere: · Cassina

sedente quale giudice unico (art. 48*b* LOG) per statuire sul ricorso 21 maggio 2013 di

RI 1 già patr. dagli avv. __________ e __________, __________ contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione emessa il 7 maggio 2013 nel fallimento della

PI 2, __________

procedura interessante anche quali creditori:

1. PI 1 2. PI 3 __________

patr. dagli avv. __________ e __________, __________ 3. __________, __________ patr. dall’ RA 1 4. PI 4, __________

rappr. dall’__________, __________

viste le osservazioni

17 giugno 2013 di __________, l’CO 1 e il comune di Lugano avendo esplicitamente rinunciato a determinarsi;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 6 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società PI 4;

che con decisione del 17 agosto 2011 lo stesso Pretore ha autorizzato l’Ufficio a procedere alla liquidazione del fallimento facendo capo alla procedura sommaria (art. 231 LEF);

che il 16 luglio 2012 l’Ufficio ha depositato la graduatoria e l’inven­tario;

che in quest’ultimo atto l’Ufficio ha iscritto *pro memoria* un credito della fallita di fr. 4'150'000.– nei confronti di RI 1;

che l’Ufficio ha pure inventariato valori di pertinenza della fallita presso la __________, per complessivi fr. 4'905'077.78, sui quali la banca ha rivendicato un diritto di pegno costituito a garanzia di crediti concessi a RI 1;

che nella graduatoria l’Ufficio

ha iscritto in terza classe tra l’altro un credito di fr. 4'068'218.256 a favore di RI 1, uno di fr. 5'514'611.73 a favore di __________ e uno di fr. 5'864'519.48 a favore di PI 3;

che il 12 aprile 2013 la __________ ha

estinto i mutui concessi a RI 1 di complessivi fr. 4'375'078.31 facendo capo al ricavo della realizzazione dei titoli e degli altri valori esistenti sul deposito titoli della fallita, surrogando la massa fallimentare della PI 2 nei propri diritti creditori nei confronti di RI 1 e cedendo alla stessa le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;

che il 15 aprile 2013 RI 1 ha dichiarato all’Ufficio di compensare il credito della massa fallimentare nei suoi confronti con il suo credito personale nei confronti della fallita e chiesto la consegna delle cartelle ipotecarie;

che con provvedimento 7 maggio 2013 l’CO 1 ha comunicato al ricorrente di voler aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria, e pertanto l’evasione da parte della Pretura delle due azioni di contestazione inoltre contro la stessa, prima di entrare nel merito di un’eventuale compensazione;

che con il ricorso in esame RI 1 chiede di annullare la decisione del 7 maggio 2013 e di ordinare all’CO 1 di adottare entro 30 giorni una decisione in merito all’esercizio del suo diritto di compensazione;

che legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure al­l’adozione di una determinata misura ingiustamente

negata nel­l’am­­bito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I,

1999, n. 140 segg. ad art. 17);

che nella fattispecie RI 1 non è quindi legittimato a ricorrere contro l’operato dell’CO 1, perché il suo credito di fr. 4'068'218.256 contro la fallita è stato pignorato il 28 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro di lui da un terzo creditore;

che avendo così perso il diritto di disporre del credito pignorato senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 cpv.

1 LEF; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 8 ad art. 96), egli non è più legittimato a intervenire nella procedura fallimentare in modo autonomo;

che a prescindere dalla sua irricevibilità, il ricorso si rivela comunque infondato;

che, in effetti, un credito contro il fallito può, alle condizioni degli art. 213 e 214 LEF, essere compensato solo con un credito del fallito e non con un credito della massa;

che la compensazione di un credito della massa è possibile unicamente con un credito contro la massa, in particolare con la pretesa del creditore volta al versamento del dividendo (DTF

76 III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret, Commentaire romand de la LP [2005], n. 29 ad art. 213; Stäubli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed. [2010], n. 38 ad art. 213);

che la compensazione ipotizzata dal ricorrente non può dunque avvenire prima che lo stato di ripartizione diventi esecutivi;

che anche nel merito la decisione impugnata non darebbe adito a critiche, se non che la questione della compensazione andrebbe rinviata non solo fino al deposito della graduatoria ma addirittura fino a quando la decisione sul dividendo spettante al credito del ricorrente sarà definitiva;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–; –; – __________. __________ e __________, __________; –; –.

Comunicazione all’CO 1, e all’PI 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.