Creditor's Set-Off Attempt Barred Due to Asset Seizure and Procedural Misstep in Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, a creditor in a company's bankruptcy proceeding, appealed the supervisory authority's decision to defer ruling on the appellant's attempt to set off a debt owed by the bankruptcy estate against a personal claim it held, pending the finalization of the distribution schedule. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's claim against the bankrupt entity had been seized by a third-party creditor, thereby removing the appellant's independent right to dispose of that asset or intervene autonomously in the bankruptcy proceedings. Furthermore, the court reasoned that, even if admissible, the set-off was procedurally barred because compensation against a bankruptcy mass claim (like a future dividend entitlement) can only occur with a claim against the mass itself, not merely a claim against the now-bankrupt debtor, and thus could only be considered after the final distribution decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LEF, Art. 17 LEF, Art. 96 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor's Set-Off Attempt Barred Due to Asset Seizure and Procedural Misstep in Bankruptcy: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's claim against the bankrupt entity had been seized by a third-party creditor, thereby removing the appellant's independent right to dispose of that asset or intervene autonomously in the bankruptcy proceedings. Furthermore, the court reasoned that, even if admissible, the set-off was procedurally barred because compensation against a bankruptcy mass claim (like a future dividend entitlement) can only occur with a claim against the mass itself, not merely a claim against the now-bankrupt debtor, and thus could only be considered after the final distribution decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on the appellant lacking standing to appeal under this article.
Cited to explain why the appellant lost the right to independently intervene in the bankruptcy procedure (due to the seizure of their claim).
Applied as the basis for not levying a judicial fee (costs/fees waiver).
Applied as the basis for not awarding compensation (costs/fees waiver).
Testo completo
Incarto n. 15.2013.62 · Lugano 13 marzo 2014 EC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, giudice delegato
vicecancelliere: · Cassina
sedente quale giudice unico (art. 48*b* LOG) per statuire sul ricorso 21 maggio 2013 di
RI 1 già patr. dagli avv. __________ e __________, __________ contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la decisione emessa il 7 maggio 2013 nel fallimento della
PI 2, __________
procedura interessante anche quali creditori:
1. PI 1 2. PI 3 __________
patr. dagli avv. __________ e __________, __________ 3. __________, __________ patr. dall’ RA 1 4. PI 4, __________
rappr. dall’__________, __________
viste le osservazioni
17 giugno 2013 di __________, l’CO 1 e il comune di Lugano avendo esplicitamente rinunciato a determinarsi;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 6 giugno 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società PI 4;
che con decisione del 17 agosto 2011 lo stesso Pretore ha autorizzato l’Ufficio a procedere alla liquidazione del fallimento facendo capo alla procedura sommaria (art. 231 LEF);
che il 16 luglio 2012 l’Ufficio ha depositato la graduatoria e l’inventario;
che in quest’ultimo atto l’Ufficio ha iscritto *pro memoria* un credito della fallita di fr. 4'150'000.– nei confronti di RI 1;
che l’Ufficio ha pure inventariato valori di pertinenza della fallita presso la __________, per complessivi fr. 4'905'077.78, sui quali la banca ha rivendicato un diritto di pegno costituito a garanzia di crediti concessi a RI 1;
che nella graduatoria l’Ufficio
ha iscritto in terza classe tra l’altro un credito di fr. 4'068'218.256 a favore di RI 1, uno di fr. 5'514'611.73 a favore di __________ e uno di fr. 5'864'519.48 a favore di PI 3;
che il 12 aprile 2013 la __________ ha
estinto i mutui concessi a RI 1 di complessivi fr. 4'375'078.31 facendo capo al ricavo della realizzazione dei titoli e degli altri valori esistenti sul deposito titoli della fallita, surrogando la massa fallimentare della PI 2 nei propri diritti creditori nei confronti di RI 1 e cedendo alla stessa le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che il 15 aprile 2013 RI 1 ha dichiarato all’Ufficio di compensare il credito della massa fallimentare nei suoi confronti con il suo credito personale nei confronti della fallita e chiesto la consegna delle cartelle ipotecarie;
che con provvedimento 7 maggio 2013 l’CO 1 ha comunicato al ricorrente di voler aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria, e pertanto l’evasione da parte della Pretura delle due azioni di contestazione inoltre contro la stessa, prima di entrare nel merito di un’eventuale compensazione;
che con il ricorso in esame RI 1 chiede di annullare la decisione del 7 maggio 2013 e di ordinare all’CO 1 di adottare entro 30 giorni una decisione in merito all’esercizio del suo diritto di compensazione;
che legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente
negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I,
1999, n. 140 segg. ad art. 17);
che nella fattispecie RI 1 non è quindi legittimato a ricorrere contro l’operato dell’CO 1, perché il suo credito di fr. 4'068'218.256 contro la fallita è stato pignorato il 28 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro di lui da un terzo creditore;
che avendo così perso il diritto di disporre del credito pignorato senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 cpv.
1 LEF; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 8 ad art. 96), egli non è più legittimato a intervenire nella procedura fallimentare in modo autonomo;
che a prescindere dalla sua irricevibilità, il ricorso si rivela comunque infondato;
che, in effetti, un credito contro il fallito può, alle condizioni degli art. 213 e 214 LEF, essere compensato solo con un credito del fallito e non con un credito della massa;
che la compensazione di un credito della massa è possibile unicamente con un credito contro la massa, in particolare con la pretesa del creditore volta al versamento del dividendo (DTF
76 III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret, Commentaire romand de la LP [2005], n. 29 ad art. 213; Stäubli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed. [2010], n. 38 ad art. 213);
che la compensazione ipotizzata dal ricorrente non può dunque avvenire prima che lo stato di ripartizione diventi esecutivi;
che anche nel merito la decisione impugnata non darebbe adito a critiche, se non che la questione della compensazione andrebbe rinviata non solo fino al deposito della graduatoria ma addirittura fino a quando la decisione sul dividendo spettante al credito del ricorrente sarà definitiva;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; – __________. __________ e __________, __________; –; –.
Comunicazione all’CO 1, e all’PI 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il giudice delegato Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.