Debtor's Appeal of Bankruptcy Notice Inadmissible Due to Scope Limitation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the issuance of a bankruptcy notice by the enforcement office, which arose from an execution proceeding initiated by a creditor based on a claim allegedly stemming from a national collective labor agreement, arguing that the agreement did not apply to them. The appellate court ruled the appeal inadmissible because a review by the supervisory authority against a bankruptcy notice is strictly limited to formal defects, and the debtor's challenge constituted a substantive dispute regarding the underlying debt, which must be addressed through other legal avenues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 LEF, Art. 43 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Notice Inadmissible Due to Scope Limitation: The appellate court ruled the appeal inadmissible because a review by the supervisory authority against a bankruptcy notice is strictly limited to formal defects, and the debtor's challenge constituted a substantive dispute regarding the underlying debt, which must be addressed through other legal avenues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to explain why no costs are levied (waiver of court fees).
Cited in the dispositive to explain why no legal aid/indemnities are awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.59 · Lugano 20 giugno 2013 EC/FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 14 maggio 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni 11 giugno 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ il 14 maggio 2013 l’CO 1ha emesso, su richiesta dell’PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 765.50 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice tramite pubblicazione sul FUCT n. __________/2013, il __________ 2013 e allo stesso essa non ha interposto opposizione.
B. Con ricorso 17 maggio 2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo di non essere assoggettata al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) sul quale l’istante fonda la propria pretesa.
C. Delle osservazioni 11 giugno 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
2. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3. Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– e; – .
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.