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15.2013.52 • TRAC TI 15.2013.52 Generato dall'IA

Enforcement Proceeding Continuation Challenged Due to Incompetent Initial Judgment and Lack of Notification

Numero d'incarto 15.2013.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the continuation of an enforcement proceeding and the resulting notice of seizure, arguing that the initial judgment rejecting their opposition was issued by a territorially incompetent judge and that they never received proper notification to allow for a timely appeal. The court dismissed the appeal, reasoning that the enforcement procedure correctly followed the debtor's domicile, and critically, that objections regarding the territorial competence of the judge who issued the prior decision must be raised through ordinary appeal remedies and cannot be invoked later before the supervisory authority during the enforcement continuation phase; moreover, since the appellant provided the final judgment rejecting the opposition, they failed to demonstrate that the decision, which bore an attestation of finality, was not final due to lack of notification, as the debtor's mere assertion of non-receipt, especially when they had been summoned to the prior hearing, does not overcome the presumption of finality.

Regesto Legislator

Ufficiale

Incompetenza territoriale del giudice dei rigetto. Nullità di sentenza di rigetto. Onere del destinatario di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione notificazione della decisione citazione a comparire opposizione tardiva procedimento pregiudiziale d'urgenza azione di accertamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 100
Federal Court Ruling on Place of Enforcement: Domicile Determination Overriding Administrative Presumption
DTF 129 I 361
Paternity Judgment Nullity Due to Defective Service Precluding Execution
DTF 129 I 364
che il Tribunale federale cita quali difetti sostanziali gravi l’incompe­tenza funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF 129 I 364, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 88 LEF

Cited as a basis for the legitimacy of the creditor to request the continuation of the execution based on a final judgment rejecting the opposition.

art. 46 cpv. 1 LEF

Cited in the preamble, though the court ultimately upheld the seizure based on the validity of the prior decision, not directly applying Art. 46 to dismiss the appeal.

art. 17 LEF

Cited in the preamble, referring to the general power of the supervisory authority, which is linked to the final decision to reject the appeal.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the legal basis for the order that no indemnities shall be awarded.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as the legal basis for the order that no judicial fee shall be levied.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.52 · Lugano 7 agosto 2013 EC/fp/sdb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Jaques ed Epiney-Colombo

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 maggio 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 maggio 2013 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 patrocinata dall’avv. PA 1

viste le osservazioni:

– 20 giugno 2013 di PI 1, __________;

– 21 giugno 2013 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 29 maggio 2013 di concessione dell’effetto

sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 1’408.95 oltre interessi e spese;

che al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;

che con proposta di giudizio 14 febbraio 2013, passata in giudicato, il Friedensrichteramt __________ ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 1'058.95 oltre accessori e ha respinto l’opposizione interposta dell’escusso al precetto esecutivo;

che il 29 aprile 2013 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento;

che il 3 maggio 2013 l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento;

che con ricorso 23 maggio 2013 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento, argomentando che la giudice di pace di __________ non sarebbe stata competente ad emettere la decisione del 14 febbraio 2013, in quanto egli sarebbe domiciliato in Ticino da 12 anni e mai avrebbe sottoscritto le condizioni generali di PI 1, che sembrerebbero prevedere la sede della procedente come foro competente in caso di litigio;

che egli mai avrebbe ricevuto la proposta di giudizio e mai avrebbe visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;

che con osservazioni

20 giugno 2013 PI 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto, argomentando che la giudice di pace di __________ le avrebbe comunicato che la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 sarebbe stata trasmessa a RI 1 per raccomandata, ma quest’ultimo non l’avrebbe ritirata;

che con osservazioni 21 giugno 2013 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto, in quanto RI 1 è stato correttamente escusso al proprio domicilio;

che il foro ordinario dell’esecuzione è situato al domicilio dell’escusso (art. 46 LEF);

che per “domicilio” s’intende la nozione omonima del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo dove la persona, in modo riconoscibile dai terzi, dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 125 III 100 ss.; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 40 ad art. 46; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 2000, n. 10 ad art. 46);

che nel caso concreto, è pertanto corretta la prosecuzione dell’ese­cuzione al foro del domicilio del ricorrente;

che la decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata da un giudice territorialmente incompetente (o ritenuto tale dall’escusso) non è nulla;

che la censura d’incompetenza territoriale del giudice del rigetto deve essere fatta valere con il rimedio di diritto previsto dal CPC e nel termine prescritto dalla legge;

che la stessa non può invece più essere poi invocata davanti all'autorità di vigilanza allo stadio della continuazione dell'esecuzione (CEF 24 aprile 2006, inc. 15.2005.144);

che questa giurisprudenza corrisponde ai principi posti dal Tribunale federale secondo cui una decisione è nulla – e quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto quando: 1) è affetta da un difetto particolarmente grave; 2) il difetto è manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile; 3) l’ammissione della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361 ss.);

che il Tribunale federale cita quali difetti sostanziali gravi l’incompe­tenza funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF 129 I 364, cons. 2.1);

che la critica ricorsuale relativa alla competenza per territorio del giudice del rigetto dell’opposizione è quindi inammissibile in questa sede;

che il creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga l’opposizione;

che nella fattispecie la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 del Friedensrichteramt __________ è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato;

che sulla base di tale decisione – prodotta dalla creditrice procedente – l’CO 1 era pertanto legittimato a dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.2. con riferimenti);

che il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la proposta di giudizio e di non aver mai visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;

che tale argomento ricorsuale, se fosse fondato, porterebbe a considerare la sentenza non passata in giudicato ed ancora suscettibile d’impugnazione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);

che intanto l’allegazione del ricorrente è contraddetta dal fatto ch’egli stesso ha prodotto con il ricorso la decisione di rigetto dell’opposizione;

che sulla decisione figura l’attestazione di passaggio in giudicato che il ricorrente non contesta, come non contesta l’affermazione di controparte (osservazioni, a pag. 2) secondo cui la decisione gli è stata notificata per raccomandata, ch’egli però non ha ritirato;

che RI 1 doveva aspettarsi tale notifica, siccome è stato regolarmente citato all’udienza del 14 febbraio 2013, come risulta dalla sua presa di posizione del 19 febbraio 2013 allegata al ricorso;

che in ogni caso l’inizio del decorso di un termine non può essere differito a piacimento (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);

che il principio della buona fede impone infatti al destinatario di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3 con riferimenti);

che la ricezione dell’avviso di pignoramento, malgrado la pretesa mancata notifica della decisione del giudice di pace di __________, imponeva pertanto al ricorrente dapprima di informarsi presso l’Ufficio e ottenere da quest’ultimo una copia della decisione (di cui, come visto, dispone peraltro di un esemplare), e poi di impugnare la stessa nelle vie ricorsuali previste dal CPC;

che al riguardo il ricorrente non sostiene di aver inoltrato un gravame limitandosi ad affermare che è sua intenzione procedere in tal senso e non dimostra pertanto che la decisione del giudice di pace di __________ non sia passata in giudicato;

che di conseguenza l’CO 1, dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, ha correttamente operato;

che da quanto precede discende che il ricorso è respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1, 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.