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15.2013.49 • TRAC TI 15.2013.49 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor Regarding Wage Garnishment and Minimum Living Standard Calculation

Numero d'incarto 15.2013.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal court partially accepted a creditor's challenge against a wage garnishment ruling, which had determined the debtor's minimum standard of living to be too high, resulting in a declaration of insufficient assets. The court reasoned that the initial calculation erred by including a monthly health insurance deductible of CHF 416.00 without documentary proof of impending medical costs exceeding that amount, thereby accepting the creditor's objection regarding the deductible while simultaneously upholding the executive office's determination of the debtor's CHF 2,500 monthly income as unsubstantiated claims to the contrary were not made plausible. Consequently, the court recalculated the minimum standard of living, eliminating the deductible, which resulted in a small disposable amount subject to garnishment.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Creditor v. Debtor Regarding Wage Garnishment and Minimum Living Standard Calculation: The court reasoned that the initial calculation erred by including a monthly health insurance deductible of CHF 416.00 without documentary proof of impending medical costs exceeding that amount, thereby accepting the creditor's objection regarding the deductible while simultaneously upholding the executive office's determination of the debtor's CHF 2,500 monthly income as unsubstantiated claims to the contrary were not made plausible. Consequently, the court recalculated the minimum standard of living, eliminating the deductible, which resulted in a small disposable amount subject to garnishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
calcolo del pignoramento di salario livello di vita salario minimo costi salariali determinazione del salario franchigia assicurativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 93 LEF

This article forms the basis for the substantive review regarding the seizure of income, specifically concerning the determination of the minimum subsistence level, which justified the partial acceptance of the appeal.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This procedural article was cited in connection with the decision not to levy a judicial fee (taxe de justice).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

This procedural article was cited in connection with the decision not to award indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.49 · Lugano 7 agosto 2013 EC/fp/sdb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di salario nell’esecuzione n. __________ promossa dal reclamante contro

PI 1

viste le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. L’11/15 aprile 2013 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito di PI 1, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 5'442.00, sulla base del seguente conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 2'500.00

Coniuge fr. 2'700.00

Totale mensile fr. 5'200.00

Minimo di esistenza

Importo di base fr. 1'700.00

Figli minorenni fr. 400.00

Alimenti dovuti fr. 300.00

Affitto fr. 1'550.00

Spese accessorie fr. 100.00

Premi cassa malati fr. 227.85

Costi di trasferta fr. 150.00

Pasti fuori domicilio fr. 211.00

Mamma diurna fr. 188.00

Franchigia cassa malati fr. 416.00

Spese d’esercizio fr. 200.00

Totale fr. 5'442.00

Constatata l’assenza di eccedenza pignorabile, l’Ufficio ha rilasciato al creditore un attestato di carenza beni per fr. 1'901.50.

B. Contro questo provvedimento si è tempestivamente aggravato il creditore chiedendo di annullare il verbale di pignoramento e di retrocedere l’incarto all’CO 1affinché proceda ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza.

A mente del ricorrente la franchigia conteggiata in fr. 416.00 mensili sarebbe priva di ogni fondamento. Inoltre al ricorrente parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile dell’escusso quantificato in fr. 2'500.00.

C. Con osservazioni 13 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2. In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

2.1. Il debitore sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse conteggiato a titolo di franchigia della cassa malati l'importo mensile di fr. 416.00.

a) Secondo il punto II.8. della Tabella dei minimi d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo l'Ufficio deve riconoscere all'escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l'escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento se non prese a carico dell’assicurazione malattia. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, II pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62). In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. La franchigia della cassa malattia, ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato, può essere inclusa nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato suddiviso per i dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF

129 III 244 s.; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 203, p. 62; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art. 93).

b) Nel caso in rassegna dalla documentazione prodotta dall’escusso non emerge che i coniugi __________ abbiano sostenuto costi legati alla salute oltre al pagamento dei premi mensili della cassa malattia. Ne consegue che la censura sollevata dal creditore deve essere accolta, con l’avvertimento al debitore che nell’ipotesi che egli avesse effettivamente sostenuto spese mediche non coperte dalla cassa malattia, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio per le quote pignorate non ancora versate al creditore, a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.

2.2. A mente del ricorrente parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile dell’escusso quantificato in fr. 2'500.00. Sennonché, in sede di esecuzione del pignoramento l’Ufficio ha accertato che PI 1 lavora quale parrucchiere indipendente e consegue un reddito di fr. 2'500.00 mensili. Siccome il ricorrente non ha reso verosimili elementi concreti che facciano ritenere che il guadagno mensile dell’escusso sia superiore a tale importo, non vi sono validi motivi perché l’Ufficio effettui ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle indicazioni fornitegli da PI 1, debitamente reso attento alle conseguenze penali di una falsa o incompleta dichiarazione in calce al verbale delle operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 18 aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).

2.3. Il ricorrente chiede di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza del debitore. In concreto l’Ufficio ha effettuato tutti i necessari accertamenti al fine della determinazione del minimo vitale dell’escusso e della sua famiglia. Di conseguenza non si giustifica la retrocessione dell’incarto all’Ufficio, atteso che questa Camera ha a disposizione tutti i dati necessari per emanare il proprio giudizio.

3. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del debitore è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati:

Guadagno

Debitore fr. 2'500.00 48%

Coniuge fr. 2'700.00 52%

Totale mensile fr. 5'200.00 100%

Minimo di esistenza

Importo di base fr. 1'700.00

Figli minorenni fr. 400.00

Alimenti dovuti fr. 300.00

Affitto fr. 1'550.00

Spese accessorie fr. 100.00

Premi cassa malati fr. 227.85

Costi di trasferta fr. 150.00

Pasti fuori domicilio fr. 211.00

Mamma diurna fr. 188.00

Franchigia cassa malati fr. 0.00

Spese d’esercizio fr. 200.00

Totale (arrotondato) fr. 5'027.00

La quota del marito al minimo vitale della famiglia __________, del 48%, assomma dunque a fr. 2'413.00 (arrotondati), sicché rimane un’eccedenza (indicativamente di fr. 87.–) che l’Ufficio è tenuto a pignorare.

4. Il ricorso dell’__________. __________. RI 1 è quindi parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 (indicativamente di fr. 87.– mensili) eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'413.00.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.