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15.2013.45 • TRAC TI 15.2013.45 Generato dall'IA

Mortgage Creditor Execution Sale Suspension Denial

Numero d'incarto 15.2013.45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an execution proceeding involving the forced sale of real estate securing multiple conventional mortgages, an interested party appealed the supervisory authority's decision to suspend the public auction pending the resolution of separate litigation concerning the validity and extent of claims held by junior mortgage creditors. The court ruled that the suspension of an auction under statutory provisions requires a demonstration that the dispute will either affect the award price (especially when challenging mortgages senior to the executing creditor) or prejudice other legitimate interests, and it reasoned that since the contested claims were junior to the executing creditor's claim, their outcome would only affect the distribution of proceeds among creditors and not the minimum bid price, thereby rejecting the grounds for postponement.

Regesto Legislator

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Art. 141 cpv. 1 LEF, Art. 126 LEF, Art. 126 cpv. 1 LEF, Art. 156 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Mortgage Creditor Execution Sale Suspension Denial: The court ruled that the suspension of an auction under statutory provisions requires a demonstration that the dispute will either affect the award price (especially when challenging mortgages senior to the executing creditor) or prejudice other legitimate interests, and it reasoned that since the contested claims were junior to the executing creditor's claim, their outcome would only affect the distribution of proceeds among creditors and not the minimum bid price, thereby rejecting the grounds for postponement.

Parole chiave

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ipoteca legale beni immobili pubblico incanto validità del testamento sospensione della procedura di fallimento vendita a prova Differimento dell’incanto a seguito di contestazione dell’elenco oneri

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 84 III 89
Right of Foreclosure Holder vs. Interpleading Creditor on Auction Postponement
DTF 111 III 29
DTF 107 III 124
DTF 84 III 92
1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons.
DTF 84 III 93
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 141 cpv. 1 LEF

This article was the main ground used to justify the acceptance of the appeal and the subsequent annulment of the suspension order, based on the reasoning that the pending disputes would not affect the auction price.

Art. 126 LEF

Cited to justify the analysis regarding the minimum auction price (principle of coverage) in relation to the contestation.

Art. 142a LEF

Cited in conjunction with Art. 126 LEF to determine the auction floor price in real estate foreclosure proceedings.

Art. 156 LEF

Cited to confirm the applicability of Art. 126 LEF to the real estate pledge realization procedure.

Art. 17 LEF

Cited as part of the legal provisions governing the decision.

Art. 140 cpv. 1 e 2 LEF

Cited as part of the legal provisions governing the decision.

Art. 155 cpv. 1 LEF

Cited as part of the legal provisions governing the decision.

Art. 37 cpv. 2 RFF

Cited as part of the legal provisions governing the decision.

Art. 39 cpv. 1 RFF

Cited as part of the legal provisions governing the decision.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Applied in the dispositive to rule on the non-levying of costs.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Applied in the dispositive to rule on the non-assignment of indemnities (costs).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.45 · Lugano 26 maggio 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 aprile 2013 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1 contro

l’operato dell’CO 1 meglio contro il provvedimento di sospensione dell’incanto della part. n. __________ RFD di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________promossa nei confronti di

PI 1

da

PI 2, __________ patrocinata dall’__________. __________ __________, __________;

procedura interessante anche

1. arch. PI 3, __________

patrocinato __________. __________, __________ 2. PI 4, __________ rappr. dall’RA 1, __________; 3. PI 5, __________.

Viste le osservazioni:

– 14 marzo 2013 __________, __________;

– 2 maggio 2013 delPI 1.PI 3

– 3 maggio 2013 dell’CO 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno

immobiliare n. __________ promossa da PI 2 contro PI 1, il 15 febbraio 2013 l’CE 1 ha trasmesso alle parti l’elenco oneri

riferito alla particella n. __________ __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali

sub 3 e 4, l’importo di complessivi fr. 2'888'340.00 quali crediti garantiti da pegno a favore della PI 2 e l’importo di complessivi fr. 1'191'175.00 quali crediti garantiti da pegno a favore dell’arch. PI 3.

B. Con ricorso 28 febbraio 2013 RI 1, iscritto nell’elenco oneri quale creditore garantito da due cartelle ipotecarie di terzo grado, aveva chiesto a questa Camera una riduzione degli importi iscritti nell’elenco oneri a favore della PI

2 e dell’arch. PI 3.

C. Con pronunciato 12 aprile 2013 (inc. n. 15.2013.32) questa Camera, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto l’importo complessivo iscritto a favore della PI 2 e garantito dal diritto di pegno a fr. 2'789'840.00 e quello dell’arch. PI 3 a fr. 1'056'967.55.

D. Con provvedimento 5 aprile 2013 l’CO 1, dopo aver preso atto che RI 1 quale atto preliminare ad un’azione di contestazione dell’elenco oneri ha presentato il 25 marzo 2013 un’istanza di conciliazione obbligatoria nei confronti sia della PI

2 sia dell’arch. PI 3, ha annullato l’incanto della part. n. __________ RFD di __________, previsto per il 25 aprile 2013, decidendo di differirlo fino a definizione delle liti.

E. Con ricorso 17 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 e di ordinare all’Ufficio di fissare una nuova data per l’incanto della part. n. __________ RFD di __________.

Il ricorrente argomenta che nelle procedure promosse contro la PI 2 e l’arch. PI 3 egli chiede sostanzialmente, rispetto a quanto richiesto con il ricorso 28 febbraio 2013, una ulteriore riduzione dei crediti ammessi nell’elenco oneri e ritenuti coperti dalle cartelle ipotecarie. Come emergerebbe dall’elenco oneri, nemmeno un franco dei crediti ipotecari coinvolti nelle dispute giudiziarie sarà assegnato all’aggiudicatario. Queste liti avranno quindi quale unico effetto quello di modificare semmai la ripartizione del provento dell’incanto tra i creditori ipotecari. L’esito delle liti pendenti presso la Pretura di __________ non potrebbe pertanto influire sul prezzo di aggiudicazione o ledere altri interessi legittimi.

F. Con osservazioni 2 maggio 2013 la PI 2 ha chiesto che il ricorso venga accolto.

G. Delle osservazioni 2 maggio 2013 dell’arch. PI 3 e 3 maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF). In altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell’elenco oneri non impedisce da sola la tenuta dell’incanto, ma l’ufficio, e su ricorso l’autorità di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89), deve valutare in base all’oggetto della contestazione se l’esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione (e quindi sul risultato dell’incanto) rispettivamente se il mancato differimento dell’incanto comporti il rischio di pregiudicare legittimi interessi (cfr. DTF

111 III 29). Soltanto se si verifica una delle due ipotesi indicate nell’art.

141 cpv. 1 LEF si giustifica il differimento della vendita. Siccome per la fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione è determinante il cosiddetto principio di copertura (“Deckungsprinzip”), secondo cui può esservi aggiudicazione soltanto se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), la prima ipotesi si realizza in particolare quando oggetto di contestazione sono pretese garantite da pegno immobiliare, che precedono quelle del creditore procedente, atteso che tali contestazioni influiscono sul piede d’asta fissato in base ai combinati art. 142*a* e 126 LEF (cfr. Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 7 ad art. 141; Rutz/Roth, Basler Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 126). La giurisprudenza federale ha invece ritenuto ininfluenti sul prezzo minimo di aggiudicazione contestazioni riguardanti la pretesa del creditore pignoratizio procedente, salvo che questi proceda soltanto per gli interessi o per una quota del suo credito (cfr. DTF 107 III 124 cons. 1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons. 2 e riferimenti).

2. Nel caso di specie oggetto della contestazione del ricorrente sono i crediti della PI 1 e dell’arch. PI 3. L’esito di queste cause non è sicuramente in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti anche nell’ipotesi in cui le pretese venissero ridotte a seguito dell’esito delle cause che promuoverà RI 1, essendo il creditore PI 3 garantito da diritto di pegno posteriore al credito della procedente ed essendo la stessa convenuta PI

2 la creditrice procedente, nulla muterebbe nella determinazione del piede d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di beni immobili per il rinvio dell’art. 142*a* LEF e applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF).

3. Come visto l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri interessi legittimi”. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il solo interesse dei creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza ed il rango dei loro rispettivi diritti di pegno immobiliari per determinare la propria attitudine quale offerente non è un motivo sufficiente per differire l’asta (cfr. DTF 84 III 93). Il solo fatto quindi che siano pendenti azioni di contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri a favore della PI 2 e dell’arch. PI 3 non giustifica un rinvio dell’asta.

4. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 126, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv. 1, 142a, 155 cpv. 1, 156 LEF; 37 cpv. 2 , 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. il provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 è annullato;

1.2. l’CO

1 procederà alla vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – __________. __________, __________; – ; – ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.