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15.2013.4 • TRAC TI 15.2013.4 Generato dall'IA

Appeal Regarding Bankruptcy Notice Dismissed Due to Scope Limitation

Numero d'incarto 15.2013.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the issuance of a bankruptcy notice concerning a debt, with the appeal being timely filed within ten days of notification via official gazette publication. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a review of a bankruptcy notice by the supervisory authority is strictly limited to formal defects, such as issues of subject-matter jurisdiction or the non-executability of the underlying decision, and cannot address the merits of the debt or the debtor's intention to pay, which were the sole grounds raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 43 LEF, Art. 9 cpv. 2 LPR, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 67 cpv. 2 OTLEF; Appeal Regarding Bankruptcy Notice Dismissed Due to Scope Limitation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a review of a bankruptcy notice by the supervisory authority is strictly limited to formal defects, such as issues of subject-matter jurisdiction or the non-executability of the underlying decision, and cannot address the merits of the debt or the debtor's intention to pay, which were the sole grounds raised by the appellant.

Parole chiave

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ufficiale dei fallimenti avviso dei difetti notificazione della decisione motivi di competenza potere di cognizione procedura di fallimento ancillare

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 9 cpv. 2 LPR

The decision was made without notifying the opposing party based on this procedural rule.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Used to rule on the non-collection of court fees.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Used to rule on the non-assignment of compensation (indemnities).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.4 · Lugano 10 gennaio 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 dicembre 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 21 settembre/18 dicembre 2012 nell’esecuzione n. 1575193 promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________93 avviata da PI 1 il 21 settembre 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'444.35 oltre interessi e spese;

che l’atto è stato notificato al debitore il 18 dicembre 2012 tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale (101/2012);

che con ricorso del 28 dicembre 2012 RI 1

considerando

in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv.

2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che la comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 18 dicembre 2102, il gravame proposto il 28 dicembre successivo è senz’altro tempestivo;

che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118 III 6, 93 III 33 consid. 2), ritenuto che, per contro, per questioni di merito la via del ricorso è preclusa;

che, nella fattispecie, il ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone di opporsi alla comminatoria di fallimento manifestando semplicemente l’intenzione di procedere al pagamento del relativo debito, argomento questo che con ogni evidenza sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza nell’ambito di un ricorso diretto contro l’emissione della comminatoria di fallimento;

che ne consegue l’irricevibilità del ricorso;

che visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.