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15.2013.39 • TRAC TI 15.2013.39 Generato dall'IA

Debtor v. Enforcement Office Regarding Reinstatement of Enforcement Procedure After Bankruptcy Closure

Numero d'incarto 15.2013.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An enforcement office initially cancelled an enforcement procedure following the debtor's bankruptcy closure due to a lack of assets, but later revoked that cancellation, asserting that the bankruptcy closure alone was insufficient grounds for striking the record, prompting the debtor to appeal this reversal. The appellate court upheld the enforcement office's corrected decision, reasoning that the closure of bankruptcy proceedings due to insufficient assets does not constitute a formal closure of the enforcement action under the relevant statutes, and thus the initial cancellation was null as it could prejudice third parties seeking information; furthermore, the debtor's right to appeal was preserved through the subsequent recourse against the reconsideration decision.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 159 cpv. 5 ORC, Art. 22 LEF, Art. 159 cpv. 5 lett. a ORC, Art. 61 OTLEF, Art. 62 OTLEF; Debtor v. Enforcement Office Regarding Reinstatement of Enforcement Procedure After Bankruptcy Closure: The appellate court upheld the enforcement office's corrected decision, reasoning that the closure of bankruptcy proceedings due to insufficient assets does not constitute a formal closure of the enforcement action under the relevant statutes, and thus the initial cancellation was null as it could prejudice third parties seeking information; furthermore, the debtor's right to appeal was preserved through the subsequent recourse against the reconsideration decision.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento moratoria concordataria opposizione di terzo apertura del fallimento misura cautelare nel diritto di esecuzione spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

Cited as a relevant article concerning the appeal process, although the appeal was ultimately rejected on the merits.

Art. 61 OTLEF

Cited in the preamble to the dispositive, relating to the non-imposition of judicial costs.

Art. 62 OTLEF

Cited in the preamble to the dispositive, relating to the non-allocation of indemnities.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Basis for the court's decision not to award legal fees/indemnities in the dispositive order 2.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Basis for the court's decision not to levy judicial costs in the dispositive order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.39 · Lugano 26 maggio 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 aprile 2013 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 2 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento con il quale l’Ufficio ha deciso di non cancellare l’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto*in fatto e considerato in diritto:

che con PE n. __________ del 7/9 dicembre 2011 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 145'956.35 oltre accessori indicando quale titolo di credito “Opere da impresario costruttore in via __________ Mappale n. __________ RFD – conteggio riepilogativo finale”;

che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione;

che il 12 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI 1;

che con pubblicazione sul FUSC e sul FUCT del __________ __________ 2013 l’PA 1 ha reso noto che la procedura di liquidazione sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione entro il __________ __________ 2013, anticipando fr. 3'000.00 per le spese;

che non avendo nessun creditore anticipato le spese, il fallimento di PI 1 è stato chiuso per mancanza di attivo;

che con scritto 5 marzo 2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 la cancellazione della procedura esecutiva n. __________ a seguito della chiusura del fallimento della creditrice;

che il 7 marzo 2013 l’ufficio ha comunicato alla debitrice di aver cancellato l’esecuzione;

che il 9 aprile 2013 l’Ufficio ha scritto a RI 1 che, contrariamente a quanto comunicato il 7 marzo 2013, l’esecuzione n. __________ è sempre pendente con opposizione, in quanto la chiusura del fallimento di PI 1 per mancanza di attivi non è sufficiente per cancellarla;

che con ricorso 22 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 9 aprile 2013 e di cancellare l’esecuzione n. __________, rilevando in particolare che la decisone impugnata sarebbe illegale in quanto l’Ufficio non potrebbe riformare una propria decisione ma tale compito sarebbe spettato a questa Camera adita con ricorso ex art. 17 LEF;

che con il suo agire l’Ufficio avrebbe privato la reclamante del doppio grado di giurisdizione;

che delle osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario in seguito;

che l’art. 8*a* LEF stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti;

che gli uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi – tranne ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso le stesse – in merito a procedimenti esecutivi chiusi da più di 5 anni (art. 8*a* cpv. 4 LEF);

che per chiusura del procedimento s’intende, in particolare (cfr. CEF 12 gennaio 2005, inc. 15.2004.186):

a) il pagamento integrale del debito in seguito a realizzazione;

b) il pagamento integrale del debito, effettuato dal debitore presso l’ufficio o confermato dal creditore (senza dichiarazione di ritiro dell’esecuzione);

c) la scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154 LEF;

d) l’omologazione del concordato, per tutte le esecuzioni promosse prima della concessione della moratoria concordataria;

che la sospensione della procedura di fallimento dell’escutente per mancanza di attivo non rientra nelle fattispecie di chiusura del procedimento esecutivo sopra menzionate che permetterebbero di non dar notizia a terzi decorsi 5 anni;

che infatti la chiusura del fallimento per mancanza di attivi non determina in sé la fine della personalità giuridica dell’ente giuridico fallito (cfr. art. 159 cpv. 5 ORC);

che l’Ufficio, accortosi dell’errore commesso con la decisione del 7 marzo 2013, ha correttamente riformato la stessa rendendola conforme a quanto previsto all’art. 8*a* LEF, trattandosi di un caso di nullità giusta l’art. 22 LEF, siccome l’errata cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere “l’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”, ovvero chi chiede informazioni sulla situazione esecutiva dell’escusso;

che comunque questo agire non ha pregiudicato in alcun modo il diritto della ricorrente al doppio grado di giurisdizione, atteso che contro il provvedimento di riconsiderazione RI 1 ha potuto interporre ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera;

che la ricorrente deve essere rinviata a far valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.), fermo restando che l’esecuzione in ogni caso si estinguerà al momento della cancellazione della società escutente dal registro di commercio (CEF 1° marzo 2001, inc. 15.2000.208, cons. 2.1) in virtù dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC;

che alla luce di quanto considerato, l'operato dell'CO 1 va confermato e il ricorso di conseguenza respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 8*a*,

17 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.