Creditor's Appeal Regarding Realization of Provisionally Seized Assets Dismissed Pending Definitive Seizure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed a supervisory authority's decision to deny the realization of provisionally seized assets, which had followed a provisional rejection of the debtor's objection to the debt enforcement proceedings based on an acknowledgment of debt. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, creditors who have obtained only a provisional seizure cannot demand the realization of the seized assets until the seizure becomes definitive, which only occurs if the debtor fails to initiate debt contestation proceedings or if such proceedings result in a final rejection of the debt contestation, neither of which had yet happened as the debtor had timely initiated the debt contestation action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 cpv. 2 LEF, Art. 366 CPC, Art. 83 cpv. 1 LEF, Art. 118 LEF, Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 116 cpv. 1 LEF; Creditor's Appeal Regarding Realization of Provisionally Seized Assets Dismissed Pending Definitive Seizure: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, creditors who have obtained only a provisional seizure cannot demand the realization of the seized assets until the seizure becomes definitive, which only occurs if the debtor fails to initiate debt contestation proceedings or if such proceedings result in a final rejection of the debt contestation, neither of which had yet happened as the debtor had timely initiated the debt contestation action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the call for provisions, though the core ruling relies on the consequences derived from art. 118 LEF regarding provisional seizures.
Cited as the main legal basis to reject the appeal because realization cannot be requested based on a provisional seizure.
Cited in the call for provisions, relevant to the general terms for realization, but subordinate to art. 118 LEF in this context.
Cited in the call for provisions, referring to the rules on official fees which are applied in the cost order.
Cited as the basis for not levying a judicial fee (costs exemption).
Cited as the basis for not awarding compensation (costs exemption).
Testo completo
Incarto n. 15.2013.33 · Lugano 12 aprile 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. ______ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 patrocinato dall’avv. PA 1
viste le osservazioni 5 aprile 2013 di PI 1 e 9 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. _____ del 3/27.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 15’000.- oltre interessi e spese, indicando quale causale del credito: “Accettazione di debito del 20 giugno 2012, F_______ Sagl”;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3 ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, domanda accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 25 ottobre 2012 (inc. SO.2012.4287);
che il 19 novembre 2012 PI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano azione di disconoscimento del debito di cui all’esecuzione in rassegna (art. 83 cpv. 2 LEF);
che il 26 novembre 2012 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la menzionata decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, dichiarata esecutiva ex art. 366 CPC dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che il 14 dicembre 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato l’avviso di pignoramento, fissandolo presso il domicilio del debitore per il giorno 17 dicembre 2012 (pomeriggio);
che con scritto del 17 dicembre 2012 via fax il patrocinatore dell’escusso ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la sospensione dell’esecuzione con effetto immediato, con conseguente annullamento del previsto pignoramento, dato che è pendente azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione alla base della prosecuzione dell’esecuzione, la cui udienza era prevista per il 21 gennaio 2013, ore 15:30, presso la Pretura del Distretto di Lugano;
che il 18 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha proceduto al pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF; cfr. anche lo scritto 8 gennaio 2013 dell’ufficio al patrocinatore del debitore) di un’autovettura marca ______, color bianco, anno 1963, targata TI _______ lasciando il veicolo in custodia dell’escusso;
che il 20 febbraio 2013 RI 1 ha chiesto la realizzazione del bene pignorato, richiamando il menzionato verbale di pignoramento:
che con scritto dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato alla escutente di non poter dare ancora seguito alla domanda di realizzazione in quanto il pignoramento (provvisorio) non è divenuto ancora definitivo;
che contro tale provvedimento RI 1 è insorta con ricorso del 20 marzo 2013, asserendo che non vi è alcun impedimento di legge ai sensi della LEF che si oppone alla realizzazione di quanto pignorato, dal momento che la sentenza pretorile del 26 ottobre 2012 è passata in giudicato, “con un riconoscimento di debito inequivocabile”, tanto da costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e dal momento che nessun Pretore o autorità autorizzata ha sospeso la procedura, che va pertanto portata a compimento;
che con osservazioni del 5 aprile 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo che giusta l’art. 118 LEF la realizzazione non può essere chiesta dal creditore che ha ottenuto soltanto – come nel caso in esame – un pignoramento provvisorio ex art. 83 cpv. 1 LEF, di modo che fintanto che la procedura di disconoscimento del debito è pendente (in data 21 gennai 2013 ha avuto luogo l’udienza di contradditorio presso la Pretura del Distretto di Lugano), l’iniziativa della creditrice – cui sarebbe comunque spettato di dimostrare che nel frattempo il pignoramento è divenuto definitivo – è prematura;
che per gli stessi motivi, con osservazioni del 9 aprile 2013 anche l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso;
considerando
in diritto:
che, giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione – nel caso in esame contro il diniego di dare seguito alla domanda di realizzazione presentata dalla creditrice il 20 febbraio 2013 – deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza;
che il provvedimento impugnato è datato 11 marzo 2013, di modo che il ricorso inoltrato il 20 marzo successivo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che, per l’art. 83 cpv 1 LEF, ottenuto il rigetto dell’opposizione e spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere il pignoramento provvisorio;
che, di conseguenza, è corretto il procedere dell’Ufficio di esecuzione di Lugano che, dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione con riferimento alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – dichiarata esecutiva dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 –, ha effettuato il pignoramento provvisorio;
che infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, peraltro tardivamente (il pignoramento risale al 18 gennaio 2013), l’opposizione è stata rigettata in via provvisoria e non definitiva;
che, per quanto concerne ora il proseguimento dell’esecuzione, si osserva come, per l’art. 116 cpv. 1 LEF, il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento;
che, tuttavia, i creditori che hanno ottenuto soltanto un pignoramento provvisorio non possono chiedere la realizzazione dei beni pignorati fintanto che il pignoramento rimane provvisorio (art. 118 primo periodo LEF; cfr. Frey, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., n. 3 ad art. 118 con richiamo a DTF 83 III 19), ritenuto che in tal caso non decorrono i termini dell’art. 116 LEF (art. 118 secondo periodo LEF);
che il pignoramento provvisorio diventa definitivo se l’escusso omette di chiedere con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito prevista dall’art. 83 cpv. 2 LEF, o se siffatta azione è respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);
che nel caso concreto l’escusso ha presentato l’azione di disconoscimento di debito il 19 novembre 2012 – azione sulla cui sussistenza non vi è dubbio – che non risulta sia stata nel frattempo respinta, eventualità questa che, dandosene il caso, andava comunque addotta e comprovata dalla creditrice (cfr. Frey, op. cit., n. 6 ad art. 118);
che, di conseguenza, il pignoramento provvisorio del 18 gennaio 2013 (peraltro mai impugnato) è rimasto tale sicché, non dando seguito alla richiesta di realizzazione del 20 febbraio 2013, l’ufficio ha correttamente applicato la legge;
che ne discende pertanto la reiezione del ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 83, 116 e 118 LEF e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.