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15.2013.31 • TRAC TI 15.2013.31 Generato dall'IA

Enforcement Authority Based on Formal vs. Actual Residence

Numero d'incarto 15.2013.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor, formally domiciled in one location but claiming his actual center of life and long-term residence, including family ties and primary business income, was in another canton, appealed the seizure orders issued by the enforcement office based on the debtor's formal, though less indicative, address. The court reasoned that while an initial enforcement decree from a territorially incompetent office is merely voidable, a subsequent notice of seizure or the seizure itself issued by an incompetent office is void because it violates mandatory procedural rules designed to protect third parties, and based on objective criteria such as tax obligations, lease agreement for a large residence, and frequent financial transactions, the court determined the debtor's true center of interest and lasting residence was in the other canton, thus nullifying the seizure orders and subsequent actions taken by the initial office.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 23 cpv. 1 CC, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Enforcement Authority Based on Formal vs. Actual Residence: The court reasoned that while an initial enforcement decree from a territorially incompetent office is merely voidable, a subsequent notice of seizure or the seizure itself issued by an incompetent office is void because it violates mandatory procedural rules designed to protect third parties, and based on objective criteria such as tax obligations, lease agreement for a large residence, and frequent financial transactions, the court determined the debtor's true center of interest and lasting residence was in the other canton, thus nullifying the seizure orders and subsequent actions taken by the initial office.

Parole chiave

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esecuzione transazione finanziaria dimora abituale determinazione del domicilio civile foro d'esecuzione autorità fiscale Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 22 LEF

Cited in the preamble of the decision, supporting the finding that the seizure requests were null due to violation of territorial competence.

Art. 46 cpv. 1 LEF

Cited in the preamble of the decision as the rule determining that the debtor must be seized at their domicile, which formed the basis for nullifying the execution acts.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the preamble of the decision regarding the decision not to levy judicial fees.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the preamble of the decision regarding the decision not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.31 · Lugano 19 giugno 2013 EC/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 marzo 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le rogatorie di pignoramento del 9 gennaio 2013 e del 1° marzo 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1 patrocinato dall’ PA 1 ;

viste le osservazioni:

– 16 aprile 2013 di PI 1, __________;

– 21 aprile 2013 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 marzo 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________dell’CO 1 dell’11 luglio 2012 PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 67'267.98 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2010, indicando quale domicilio dell’escusso “__________”;

che al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;

che con istanza 29 agosto 2012 il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione alla Pretura della Giurisdizione di __________;

che con sentenza 18 ottobre 2012, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha respinto l’opposizione in via provvisoria;

che l’8 novembre 2012 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento;

che il 13 novembre 2012 l’CO

1 ha emesso l’avviso di pignoramento;

che il 20 novembre 2012 l’escusso ha comunicato all’Ufficio di abitare e risiedere da più di venti anni nel Canton __________ e che l’abitazione sita in __________ a __________ è di proprietà esclusiva della madre;

che il 9 gennaio 2013 l’Ufficio ha convocato l’escusso per procedere al pignoramento;

che lo stesso giorno l’Ufficio ha trasmesso all’UE di __________ e all’UE di __________ una rogatoria per l’esecuzione del pignoramento presso gli uffici del debitore a __________ e a __________;

che il 1° marzo 2013 l’CO

1 ha eseguito il pignoramento presso l’abitazione di __________ e ha proceduto ad inoltrare una rogatoria di pignoramento all’Ufficio del Distretto di __________ onde procedere al pignoramento presso l’abitazione di __________;

che con ricorso 18 marzo 2013 RI 1 chiede di annullare le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013 all’UE di ____________________;

che il ricorrente argomenta di essere da oltre vent’anni domiciliato nel Canton __________, a __________, dove lavora quale indipendente, di essere coniugato, di essere padre di una figlia di otto anni e di essere assoggettato al fisco nel Canton __________;

che egli avrebbe conservato la propria residenza a __________ solo per motivi di ordine affettivo;

che delle osservazioni 16 aprile 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che un precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solamente annullabile;

che se contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il precetto esecutivo mantiene la sua validità;

che un avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento eseguito da un ufficio incompetente sono invece nulli, poiché violano prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 4, 6 consid. 2a, 105 III 60,61 consid. 1; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 46);

che pertanto questa Camera deve esaminare la validità dell’avviso di pignoramento, delle rogatorie di pignoramento e del pignoramento effettuati dall’CO 1 dal profilo della competenza territoriale anche se l’escusso avrebbe già potuto, come giustamente osservato dal creditore, ricorrere contro l’emissione del precetto esecutivo avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate;

che secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio;

che per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);

che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);

che secondo la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46);

che dove si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 43 ad art. 46);

che per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46);

che il ricorrente allega di essere domiciliato a __________;

che dall’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ (doc. 7, prodotto dal creditore con le osservazioni), risulta che RI 1 è formalmente domiciliato in __________;

che dall’attestazione

11 aprile 2013 dell’Ufficio della popolazione di __________ si evince che in questo paese in __________ egli ha unicamente una residenza secondaria (doc. 8);

che tuttavia agli atti figurano diversi documenti dai quali emerge che RI 1 ha il proprio domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC a __________ e più precisamente in__________;

che infatti dalle decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio di tassazione del Distretto della “__________” risulta che l’escusso è soggetto fiscale nel Canton __________ e che egli consegue la totalità del proprio reddito da attività indipendente lavorando a __________;

che inoltre dal contratto di locazione del 29 ottobre 2012 emerge che a __________ in __________ egli ha in locazione, unitamente alla consorte, un appartamento di sei locali della superficie di 150 mq;

che ancora RI 1 è affiliato alla cassa malattia Mutuel Assurance Maladie SA di __________;

che infine dagli estratti del conto bancario del ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si evince che egli ha utilizzato la propria carta di credito per prelievi o pagamenti in ben 50 occasioni, 48 delle quali avvenute nella regione in cui egli indica avere il proprio domicilio effettivo e di cui solo 2 avvenute in Ticino, il 19 ed il 20 novembre 2012;

che pertanto può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante l’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti __________, è il luogo dove RI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi;

che questa circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________ sia effettivamente il domicilio di RI 1;

che di conseguenza, essendo dato il foro esecutivo a __________, le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013 all’UE di __________ nonché il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ devono essere dichiarati nulli;

che ne discende l’accoglimento del ricorso;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 1 LEF; 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. La rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________, la rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________, la rogatoria di pignoramento 1° marzo 2013 all’UE di __________ e il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ sono nulli.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.