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15.2013.24 • TRAC TI 15.2013.24 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Warning Due to Invalid Service of Payment Order

Numero d'incarto 15.2013.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against the issuance of a bankruptcy warning following an enforcement action initiated by a creditor for a significant sum, where the initial service of the payment order failed and subsequent service by publication in the Cantonal Official Gazette alone was deemed invalid because publication in the Swiss Official Gazette of Commerce was omitted. The court reasoned that the proper service was only completed when the debtor's representative appeared at the enforcement office, which meant the ten-day period for filing an objection under debt enforcement law was met by the objection filed concurrently with the appeal, thereby rendering the subsequent request for continuation of enforcement and the bankruptcy warning premature and null.

Regesto Legislator

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Art. 65 cpv. 2 LEF, Art. 35 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 75 cpv. 1 LEF, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Appeal Against Bankruptcy Warning Due to Invalid Service of Payment Order: The court reasoned that the proper service was only completed when the debtor's representative appeared at the enforcement office, which meant the ten-day period for filing an objection under debt enforcement law was met by the objection filed concurrently with the appeal, thereby rendering the subsequent request for continuation of enforcement and the bankruptcy warning premature and null.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo ordine di pagamento ufficiale dei fallimenti autorizzazione all’esecuzione termine di disdetta grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 78 cpv. 1 LEF

Basis for declaring the bankruptcy notice null because the opposition was valid.

Art. 74 cpv. 1 LEF

Used to confirm that the deadline for filing opposition was respected, leading to the acceptance of the appeal.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Stipulates that no indemnities are awarded in the decision.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Stipulates that no costs are levied in the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.24 · Lugano 16 aprile 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2013 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 2; contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 patrocinata dall PA 1;

Viste le osservazioni:

- 15 marzo 2013 di PI 1, __________;

- 21 marzo 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 92'300.00 oltre accessori.

B. Risultato vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di sede dell'escussa per procedere all'intimazione personale.

C. Con scritto 14 dicembre 2012, l’incaricato del Comune di __________ ha comunicato all’Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica in quanto l’escussa era assente dalla propria sede e risultava irreperibile.

D. Il

17 dicembre 2012 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che il 25 febbraio 2012 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo precetto non le era potuto essere intimato. Contestualmente l’Ufficio ha fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l’atto esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali.

E. Silente l'escussa, l’Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________ del __________ gennaio 2013.

F. Il

5 febbraio 2013 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il

6 febbraio 2013 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 20 febbraio 2013.

G. Con ricorso 25 febbraio 2013 RI 1 chiede la restituzione del termine per interporre opposizione al PE n. __________. Essa, contestualmente al ricorso, presenta anche opposizione.

La ricorrente argomenta di essere venuta a conoscenza del precetto esecutivo e della relativa comminatoria di fallimento il 20 febbraio 2013, quando si è recata presso l’Ufficio per richiedere, per altri motivi, un estratto delle esecuzioni. In tale occasione la debitrice avrebbe fatto *“decisamente opposizione”*.

Per lo stesso credito la creditrice avrebbe già fatto emettere un altro precetto, al quale sarebbe stata interposta opposizione: in relazione al credito sarebbe in corso una causa presso la Pretura del Distretto di Lugano.

L’amministratrice unica dell’escussa sarebbe rimasta a Berna perché malata e quindi non avrebbe potuto vedere la posta.

H. Delle osservazioni 15 marzo 2013 di PI 1 e 21 marzo 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

1. Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2. Nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l’Ufficio deve procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile (cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 66). Le pubblicazioni devono avvenire nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato (art. 35 cpv. 1 LEF; Angst, op. cit, n. 1 ad art. 35, n. 19 ad art 66). Come correttamente rilevato dalla ricorrente con lo scritto del 21 marzo 2013, nella fattispecie l’Ufficio ha omesso la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La notifica non è pertanto validamente avvenuta con la pubblicazione nel solo Foglio ufficiale cantonale. L’atto esecutivo è da considerate come notificato solo il 20 febbraio 2013, quando l’amministratrice dell’escussa si è recata all’Ufficio di esecuzione e lì le è stato consegnato il precetto esecutivo unitamente alla comminatoria di fallimento.

3. Orbene per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

Nel caso di specie RI 1 asserisce di aver fatto *“decisamente opposizione”* quando le è stato notificato il precetto esecutivo. Nel caso di specie la questione a sapere se la ricorrente abbia effettivamente fatto quando preteso nel ricorso può comunque rimanere indecisa, atteso che essa ha interposto opposizione al più tardi il 25 febbraio 2013, quando ha inoltrato il ricorso in esame, con il quale ha anche presentato opposizione. Il termine di

10 giorni dell’art. 74 cpv. 1 LEF è quindi stato rispettato.

4. Per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento del 6 febbraio 2013 va dichiarata nulla.

5. Il ricorso è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 25 febbraio 2013 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.

6. Da quanto precede discende che il ricorso è accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 35, 65 cpv. 1 e 2, 66 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 e 78 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. L'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.

2.1. Di conseguenza l'CO 1 iscriverà al PE n. __________ l'opposizione di RI 1 conla data del 25 febbraio 2013.

2.2. E’ dichiarata nulla la comminatoria di fallimento del 6 febbraio 2013.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

;

- .

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.