Estate Execution vs. Indivision Rules
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHeirs of a deceased debtor challenged the scheduled auction of real estate, arguing that since the property belonged to an undivided inheritance, the sale should be governed by specific provisions for indivisions, requiring supervisory determination of the realization method. The court rejected the appeal, reasoning that the execution procedures were initiated against the deceased debtor prior to death and continued against her estate, thus requiring the realization of the decedent's specific real estate assets, not the heirs' rights within the undivide succession, rendering the specialized rules regarding indivisions inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 LEF, Art. 59 cpv. 2 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 17 LEF; Estate Execution vs. Indivision Rules: The court rejected the appeal, reasoning that the execution procedures were initiated against the deceased debtor prior to death and continued against her estate, thus requiring the realization of the decedent's specific real estate assets, not the heirs' rights within the undivide succession, rendering the specialized rules regarding indivisions inapplicable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the preamble to the decision, and although the main ground for rejection is based on the inapplicability of Art. 132 LEF, Art. 17 LEF likely relates to the general execution procedure against the debtor's assets, which justifies the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive order regarding the non-assessment of judicial costs (spese).
Cited in the dispositive order regarding the non-assessment of legal fees (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2013.18 · Lugano 22 febbraio 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di
1. RI 1 2. RI 2 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
PI 1 già in
procedure interessanti quali creditori
1. PI 2 rappr. da: RA 1 2. PI 3 3. PI 4 rappr. da: RA 2 4. PI 5 5. PI 6 rappr. dall’RA 3 6. PI 7
Viste le osservazioni:
- 1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;
- 4 febbraio 2013 di PI 4;
- 7 febbraio 2013 di PI 2, __________;
- 18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011);
che con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF;
che l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41) regolano il pignoramento e la realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione;
che nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non i diritti dei figli nella successione della madre;
che di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento del Tribunale federale risultano applicabili;
che pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti all’escussa;
che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - .
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.