Creditor Withdrawal of Execution Voids Subsequent Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the bankruptcy order issued by the enforcement authority based on a creditor's request, arguing the enforcement had been withdrawn by the creditor via a letter dated three weeks prior to the order's issuance, even though this withdrawal notice had not been formally transmitted to the enforcement authority by the creditor. The court ruled that although the debtor failed to oppose the payment order, the subsequent production of the creditor's unconditional written withdrawal of the execution, which the creditor did not dispute issuing, mandates that the enforcement authority must recognize such a withdrawal, leading to the reversal of the bankruptcy order as the execution had effectively been withdrawn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF; Creditor Withdrawal of Execution Voids Subsequent Bankruptcy Order: The court ruled that although the debtor failed to oppose the payment order, the subsequent production of the creditor's unconditional written withdrawal of the execution, which the creditor did not dispute issuing, mandates that the enforcement authority must recognize such a withdrawal, leading to the reversal of the bankruptcy order as the execution had effectively been withdrawn.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble, this article relates to the effects of the withdrawal of an enforcement action, leading to the annulment of the bankruptcy notice.
Cited in the preamble, this article concerns the issuance of the bankruptcy notice, which the court ultimately annulled.
Cited in the preamble and applied in the dispositive to rule that no court fees shall be levied.
Cited in the preamble and applied in the dispositive to rule that no compensation shall be awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.14 · Lugano 26 febbraio 2013 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1 rappr. dal RA 1
Viste le osservazioni:
- 11 febbraio 2013 di PI 1, __________;
- 14 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 17 gennaio 2013 l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 840'000.- oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 18 gennaio 2013.
B. Con
tempestivo ricorso 28 gennaio 2013 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento e dell’esecuzione n. __________, atteso che,
come risulterebbe dalla comunicazione di data 3 dicembre 2012 dell’__________, legale della ditta creditrice e amministratore unico della medesima, l’esecuzione sarebbe stata annullata.
C.Delle osservazioni 11 febbraio 2013 di PI 1 e
14 febbraio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto.
1. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________intimatole il 3 dicembre 2012.
È stato pertanto corretto l’operato dell’Ufficio -al quale nessuna delle parti aveva
ancora trasmesso trasmesso lo scritto del 3 dicembre 2012 con il quale PI 1 ha ritirato l’esecuzioneche, ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti della
debitrice la comminatoria di fallimento (art. 159 LEF).
2. Con il ricorso RI 1 produce però lo scritto 3 dicembre 2012 dell’__________ RA 1,
che quale amministratore unico con diritto di firma individuale di PI 1, ha espressamente e incondizionatamente dichiarato di ritirare l’esecuzione. Questo scritto, benché
rivolto all’Ufficio, non gli fu inviato in precedenza né dalla creditrice né dalla debitrice, la quale, in considerazione del fatto che destinatario dello stesso era l’CO 1, poteva legittimamente ritenere come avvenuta la trasmissione all’organo esecutivo da parte della creditrice. Ora, le autorità esecutive devono tener conto di un incondizionato ritiro della procedura esecutiva anche se lo stesso non gli perviene direttamente dal rinunciante (DTF 83 III 10). Nel caso di specie con il ricorso l’escussa ha prodotto la copia dello scritto del 3 dicembre 2012. La procedente nelle proprie osservazioni si è formalizzata su aspetti in parte ovvi, quale la circostanza che tale dichiarazione prima del 28 gennaio 2013 mai pervenne all’Ufficio, e in parte irrilevanti, quale l’assenza dell’originale dello stesso. Essa non spiega però perché quella dichiarazione è stata rilasciata e ancor meno contesta di averla allestita e sottoscritta e di averla trasmessa alla debitrice. Inoltre PI 1 neppure sostiene di aver in qualche modo revocato il ritiro dell’esecuzione dopo l’allestimento della dichiarazione del 3 dicembre 2012. Per questi motivi, ora che la lettera di PI 1, con la quale essa ritira l’esecuzione, è stata ricevuta dall’autorità esecutiva, essa assume gli effetti giuridici di una dichiarazione unilaterale della procedente, con la quale quest’ultima ritira l’esecuzione. Ne consegue l’annullamento della comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 e notificata alla ricorrente il giorno successivo.
3. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 per intervenuto ritiro dell’esecuzione n. __________ dell’CO 1.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.