Appeal Regarding Fund Seizures and Timeliness of Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to annul seizures of funds from two accounts, arguing the seizure was abusive, conducted without proper notice, and pending other legal actions that should suspend execution. The supervisory authority ruled the appeal inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory period, as the appellant had notice of the seizure on October 22, 2013, making the December 4 filing late; furthermore, the court found that the underlying claims related to other proceedings were irrelevant to the execution process, and the seized funds were not protected income, meaning the seizure was procedurally sound even if the timing argument failed.
Regesto Legislator
UfficialeTardività. Conti pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e quindi sono illimitatamente pignorabili. Atti giudiziari pendenti non sospengono per legge le esecuzioni in corso
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the conclusion that the appeal was inadmissible due to being filed late.
Cited as the basis allowing the supervisory authority to decide on the merits without hearing the counterparty because the appeal was manifestly unfounded.
Cited in the ruling section regarding the non-levy of court fees.
Cited in the ruling section regarding the non-assignment of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.130 · Lugano 28 gennaio 2014 EC/ww/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Walser, vicepresidente, Jaques e Epiney-Colombo
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 dicembre 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 ottobre 2013 nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente da
1.PI 1 rappr. dall’RA 1 2.PI 2 rappr. dall’RA 2 3.PI 3 4.PI 4 5.PI 5 6.PI 6 viste le osservazioni 12 dicembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 16 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha pignorato l’importo di fr. 7'610.– presente sul conto della debitrice presso lo stesso ufficio e, limitatamente a fr. 36'221.–, un conto bancario presso la __________;
che con ricorso 2 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, reputandolo abusivo;
che per essa il pignoramento è avvenuto contro la propria volontà e senza previa informazione;
che a mente della ricorrente il pignoramento dovrebbe essere annullato perché sono ancora pendenti un ricorso di diritto amministrativo, alcune azioni risarcitorie e un “esposto-denuncia”, che avrebbero effetto sospensivo;
che costei chiede la restituzione di quanto pignorato perché “già stanziato per lavori urgenti da saldare” e necessario per il proprio sostentamento;
che nelle sue osservazioni l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio reputa tardivo il ricorso presentato solo il 4 dicembre 2013, ricordando in particolare che il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa già il 5 novembre 2013 e che l’Ufficiale, in occasione di una riunione tenutasi il successivo 15 novembre, le aveva spiegato la procedura adottata dall’ufficio nell’ambito del pignoramento;
che il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 12 dicembre 2013 per la decisione senza che l’ufficio abbia dapprima proceduto all’intimazione alle controparti;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che a differenza di quanto sostiene, RI 1 ha avuto conoscenza del pignoramento al più tardi il 22 ottobre 2013;
che infatti, come emerge dagli atti prodotti unitamente al ricorso, essa ha indicato di proprio pugno di aver ricevuto dal consulente bancario di __________ già il 22 ottobre 2013 la comunicazione del pignoramento fatta dall’ufficio alla banca il precedente 16 ottobre;
che una copia del verbale di pignoramento trasmessole dall’ufficio per posta A il 5 novembre 2013 è del resto accluso al ricorso;
che pertanto il termine d’impugnazione di dieci giorni era irrimediabilmente scaduto quando, il 4 dicembre 2013, Nivette Robbiani ha presentato il ricorso in esame;
che tale atto, siccome tardivo, è inammissibile;
che anche se così non fosse, lo stesso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;
che infatti per ciascuna delle esecuzioni in esame l’escussa è stata avvisata che il pignoramento avrebbe avuto luogo al suo domicilio il 18 marzo 2013 (cfr. avvisi di pignoramento acclusi alle osservazioni dell’Ufficio);
che a causa della sua assenza alla data prevista, il pignoramento è stato eseguito senza che l’escussa potesse essere sentita;
che ad ogni modo i conti pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e sono quindi illimitatamente pignorabili, anche contro la volontà dell’escussa;
che il “ricorso di diritto amministrativo per ritardata e denegata giustizia” del 23 gennaio 2012, le “azioni risarcitorie” del maggio-giugno 2005 e l’“esposto-denuncia” del 20 settembre 2013 citati dalla ricorrente (ma non prodotti) non sospendono per legge le esecuzioni in corso;
che dal profilo esecutivo, infatti, oltre ai motivi previsti dagli art. 57 a 62 e 123 LEF, solo un provvedimento giudiziario nel senso degli art. 85 o 85a cpv. 2 LEF è idoneo a sospendere un’esecuzione;
che nessuno di quei motivi risulta sussistere nella fattispecie e nemmeno la ricorrente lo pretende;
che le altre recriminazioni fatte valere dall’escussa non riguardano direttamente le esecuzioni in questione ma pretese sulle quali né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di vigilanza hanno la competenza di statuire;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
; urigo; ; ; ; ; .
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.