Appeal Challenging Seizure of Inheritance Credit Based on Contested Property Division.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed an appeal challenging the seizure of a credit balance the appellant held in an inheritance estate, claiming the seized credit was non-existent due to a contested property division agreement where the official acted on the appellant's behalf contrary to a prior court ruling, resulting in the property being attributed to siblings who were then obligated to pay the appellant a balance. The appellate authority rejected the appeal, reasoning that since a separate, prior appeal challenging the official's actions in the underlying property division agreement was already declared inadmissible on the same day, the foundation for the objection against the seizure of the resulting credit was removed, rendering the seizure unassailable.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di un credito dell'escusso sorto nell'ambito di una procedura di divisione successoria. Ricorso per asserita inesistenza del credito pignorato
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the decision not to levy a judicial fee.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.129 · Lugano 8 maggio 2014 EC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48*b* LOG) sul ricorso 16 dicembre 2013 di
RI 1 (patrocinata dall’ PA 1) contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il pignoramento eseguito il 22 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinata dall’ PA 2) PI 2 (rappr. dall’RA 1)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’CO 1, RI 1 e PI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che a favore di queste esecuzioni, il 22 ottobre 2013 l’UEF ha pignorato *“il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________”*;
che con ricorso del 16 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento, ribadendo quanto già evidenziato in un precedente ricorso del 4 dicembre 2013 (inc. n. 15.2013.124) e in una procedura tuttora pendente davanti alla Pretura di __________ (inc. CA.2013.406), ovvero che l’UEF, in contrasto con quanto stabilito nella sentenza del 18 gennaio 2013 del Tribunale della __________, invece di far sì che la proprietà della part. __________ RFD di __________ venisse trasferita alla ricorrente dietro versamento di un conguaglio a favore dei fratelli, al contrario ha acconsentito all’attribuzione della proprietà ai fratelli con obbligo per loro di versare un conguaglio a favore della ricorrente;
che per questo motivo la ricorrente pretende che il credito pignorato nei suoi confronti è inesistente e il pignoramento impugnato da annullare;
che in realtà il trasferimento ai fratelli del noto fondo è avvenuto nel quadro della divisione della successione della madre, in cui l’ufficiale dell’UEF di Riviera, in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, è intervenuto al posto della ricorrente nella sua qualità di autorità nel senso dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che il ricorso presentato da RI 1 già il 4 dicembre 2013 contro l’operato dell’UEF nella procedura di divisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza separata in data odierna (inc. n. 15.2013.124);
che venute meno le censure formulate contro la sottoscrizione del contratto di divisione ereditaria del 29 agosto 2013, il pignoramento del credito dell’escussa nei confronti dei fratelli si rivela ineccepibile;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.