Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Documentation in Seizure Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a seizure order based on insufficient funds remaining after calculating the minimum subsistence level, citing unforeseen, significant medical costs. The appellate court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to translate the German-language appeal into Italian as required by cantonal procedural law, despite being given a formal deadline. The court further found that the general allegation of high, undocumented medical expenses did not demonstrate a manifest violation of the minimum subsistence level requiring consideration *ex officio* that would supersede the procedural defect, though the appellant retains the right to request a revision of the seizure with proper documentation later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 5 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 3 LEF, Art. 93 LEF, Art. 22 LPR, Art. 93 cpv. 3 LEF; Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Documentation in Seizure Challenge: The appellate court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to translate the German-language appeal into Italian as required by cantonal procedural law, despite being given a formal deadline. The court further found that the general allegation of high, undocumented medical expenses did not demonstrate a manifest violation of the minimum subsistence level requiring consideration *ex officio* that would supersede the procedural defect, though the appellant retains the right to request a revision of the seizure with proper documentation later.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, underpinning the procedural requirement for language compliance that led to the inadmissibility.
Cited in the preamble to the decision, governing the basis for declaring the appeal inadmissible without further investigation.
Cited in the preamble to the decision, relating to the possibility for the debtor to request a revision of the attachment.
Cited in the preamble to the decision as a general provision governing the appeal procedure.
Cited in the preamble to the decision, relating to the application of cantonal law in appeal procedures.
Cited in the preamble to the decision regarding the non-levy of judicial fees.
Cited in the preamble to the decision regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the preamble to the decision, indicating that no judicial fees are levied.
Cited in the preamble to the decision, indicating that no indemnities are assigned.
Cited in the dispositive preamble as the legal basis for not levying judicial fees.
Cited in the dispositive preamble as the legal basis for not assigning indemnities.
Cited in the dispositive preamble, related to the decision on costs.
Cited in the dispositive preamble, related to the decision on costs.
Cited in the procedural section preceding the final orders, relating to costs.
Cited in the procedural section preceding the final orders, relating to costs.
Cited in the procedural section preceding the final orders, relating to costs.
Cited in the procedural section preceding the final orders, relating to costs.
Cited in the legal reasoning section concerning the prohibition of reformatio in peius.
Cited in the procedural section discussing the possibility for the debtor to request a revision of the attachment.
Cited in the legal reasoning section regarding the applicability of cantonal law.
Cited in the legal reasoning section regarding the language requirement for the appeal.
Cited in the procedural section regarding the appeal procedure.
Cited in the legal reasoning section regarding the authority's power to review decisions that violate the minimum subsistence level.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.128 · Lugano 18 dicembre 2013 CC/fp//fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cortese
statuendo sul ricorso 1° ottobre 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 aprile 2013 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1 PI 2 entrambi rappresentati dall’RA 1 PI 3
Esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni n. 704536, 704537, 704538, 705925 e 706706 promosse dalla PI 1, dallo PI 2 e da PI 3 nei confronti di RI 1, il 16 aprile 2013 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
Debitore fr. 2'833.00 *66%*
Coniuge fr. 1'445.00 *34%*
Totale mensile fr 4'278.00 *100%*
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'700.00
Affitto fr. 818.00
Riscaldamento fr. 200.00
Cassa malati fr. 812.00
Trasferte fr. 100.00
Leasing autovettura al 50% fr. 218.00
Totale fr 3'848.00 *100%*
Quota del debitore fr. 2'539.68 *66%*
Trattenuta fr. 293.00
B. Con ricorso 29 aprile 2013 RI 1 e sua moglie M__________ si sono aggravati contro il predetto provvedimento, chiedendo di riconoscere nel computo del minimo esistenziale dell’escusso ulteriori spese mensili connesse all’uso dell’autovettura.
C. Con sentenza 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.44) la scrivente Camera ha respinto il ricorso di RI 1 e dichiarato irricevibile quello di sua moglie M__________ per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
D. Con scritto 1° ottobre 2013 in lingua tedesca RI 1 ha chiesto all’CO 1 la revoca immediata del pignoramento, argomentando in sostanza di non riuscire a vivere con fr. 200.– al mese, in particolare a causa della sua malattia che gli ha procurato in passato e continua a procurargli tuttora ingenti costi.
E. Avendo considerato il predetto scritto quale ricorso contro il verbale di pignoramento, con raccomandata 26 novembre 2013 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine perentorio di dieci giorni per provvedere alla traduzione del gravame in lingua italiana, pena la sua inammissibilità, giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR.
F. Con scritto 11 dicembre 2013 l’Ufficio ha comunicato a questa Camera che il termine impartito al ricorrente è decorso infruttuoso e che pertanto il gravame andrebbe dichiarato irricevibile.
Considerato
in diritto: 1. La procedura di ricorso ex art. 17 LEF è disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). L’art.
7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive in particolare che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana. Qualora così non fosse, l’organo di esecuzione fissa un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR).
A prescindere dalle carenze formali dell’atto di ricorso, l’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF
110 III 30 consid. 2; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).
2. Nel caso in rassegna, dal tracciamento degli invii della Posta presente agli atti emerge che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’invito dell’Ufficio a tradurre il ricorso in lingua italiana il 27 novembre 2013. Ciononostante, egli non ha mai dato seguito a quanto richiesto, sicché il gravame andrebbe dichiarato irricevibile per tale motivo. Occorre ancora esaminare se la decisione impugnata non sia eventualmente da considerare nulla, ciò che però nel caso concreto non appare manifesto. L’allegazione secondo cui a causa dei costi procurati dalla sua malattia l’escusso disporrebbe solo di fr. 200.– al mese per vivere è infatti generica – egli non specifica in che consistono tali spese né per quale motivo esse non sono prese a carico dalla cassa malati o dall’organo preposto al versamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI – e non è sostanziata con documenti atti a comprovarne il pagamento. Mal si comprende inoltre perché l’escusso non l’ha formulata già nel ricorso da lui inoltrato il
29 aprile 2013 contro lo stesso pignoramento, se non limitatamente alle sole spese di trasferta a scopo medico. E al proposito si ricorda che la Camera ha confermato la correttezza della decisione impugnata, rinunciando addirittura, per il divieto della *reformatio in peius* sancito dall’art. 22 LPR, a decurtare le spese di leasing per l’automobile dell’escusso, malgrado egli non avesse dimostrato che un veicolo privato fosse indispensabile per le trasferte in questione (CEF 8 luglio 2013, inc. 15.2013.44).
3. È a ogni modo fatta riserva della possibilità per l’escusso di chiedere in ogni tempo all’Ufficio una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, presentando un’istanza redatta in italiano, qualora siano sorte dopo l’esecuzione del pignoramento nuove spese da computare nel suo fabbisogno minimo, quali la franchigia e le aliquote percentuali (partecipazioni) in linea di principio a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.). Egli dovrà però dimostrare di avere effettivamente pagato tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (cfr. DTF
129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.2010.2, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai procedenti per la presentazione di eventuali osservazioni ex art.
9 cpv. 3 LPR, ai quali nemmeno è necessario intimare la presente sentenza (cfr. CEF 23 giugno 2009, inc. n. 15.2009.66 consid. 4).
5. Giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20*a*, 93 LEF, 7 cpv. 5 LPR e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.