Creditor v. Execution Office Regarding Suspension of Real Estate Sale Due to Third-Party Financing Concerns
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed a decision by the execution office that suspended the forced sale of real estate, which was pledged as security and co-owned by the debtor and a third-party spouse, due to the third party's fear of not obtaining financing to buy the property at auction because her share was subject to a criminal seizure. The court overturned the suspension, reasoning that the execution office may only defer a property sale based on specific statutory grounds, and the third party's desire to secure financing for a potential purchase, especially given the delay in seeking the release of her share from the criminal seizure, did not constitute a legally justifiable basis for halting the proceedings, which had already received authorization for sale despite the seizure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 LEF, Art. 123 LEF, Art. 156 LEF, Art. 141 LEF, art. 143a LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Creditor v. Execution Office Regarding Suspension of Real Estate Sale Due to Third-Party Financing Concerns: The court overturned the suspension, reasoning that the execution office may only defer a property sale based on specific statutory grounds, and the third party's desire to secure financing for a potential purchase, especially given the delay in seeking the release of her share from the criminal seizure, did not constitute a legally justifiable basis for halting the proceedings, which had already received authorization for sale despite the seizure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the deadlines for proceeding with public auctions, which forms the basis for assessing the legality of the suspension.
Cited in the reasoning as a legal basis under which the execution office can only defer the realization of a property.
Cited in the reasoning as a provision linking to Art. 123 LEF regarding the deferral of property realization.
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Cited in the reasoning as a procedural condition under which realization may be deferred if there is a challenge.
Cited in the reasoning regarding the decision not to levy court fees.
Cited in the reasoning regarding the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.125 · Lugano 9 maggio 2014 CC/cj/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Cortese
sedente quale giudice unico (art. 48*b* LOG) per statuire sul ricorso 21 novembre 2013 di
RI 1 (rappresentata da RA 1) contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione di sospensione dell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti di
PI 1, (rappresentato dall’ PA 1)
procedura che coinvolge pure la moglie dell’escusso nonché terza proprietaria del pegno
PI 2, (rappresentata dall’avv. Claudio Codoni, Lugano)
ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 2008 RI 1 ha promosso dinanzi all’CO 1 un’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare nei confronti di PI 1 per complessivi fr. 854'035.70 oltre accessori, indicando quale oggetto del pegno il fondo part. n. __________ RFD __________ di proprietà del debitore e di sua moglie, PI 2, in ragione di ½ ciascuno. Un esemplare del precetto esecutivo è stato notificato anche a quest’ultima nella sua qualità di coniuge
del debitore e di terza proprietaria del pegno. Contro il relativo precetto n. __________ sia l’escusso che sua moglie hanno interposto
tempestiva opposizione.
B. Ottenuto il rigetto delle opposizioni mediante sentenze 9 dicembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente all’importo di fr. 831'234.45, con domanda 8 marzo 2010 la procedente ha chiesto all’Ufficio di realizzare il pegno.
C. Poiché il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a Registro fondiario dal Ministero pubblico a seguito del sequestro penale ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2010 l’Ufficio ha chiesto all’autorità inquirente l’autorizzazione di realizzare l’immobile, autorizzazione che gli è stata concessa il 10 giugno 2013, “fermo restando il sequestro del prodotto di realizzazione restante dopo soddisfacimento del creditore ipotecario”.
D. Dando seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con decisione 12 novembre 2013 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione dell’istanza presentata da lei lo stesso giorno al Ministero pubblico per ottenere il dissequestro della propria quota di comproprietà.
E. Con ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo che la realizzazione forzata non venga sospesa e che all’Ufficio sia ordinato di procedere con il conferimento del mandato per l’allestimento di una perizia estimativa del fondo in questione.
F. Con osservazioni per entrambi del 5 dicembre 2013 PI 2 postula la reiezione del gravame, mentre l’Ufficio, pur ritenendo di aver agito correttamente, si rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza.
Considerando
in
diritto: 1. Nella decisione impugnata, l’Ufficio ha in sostanza fatto proprie le argomentazioni avanzate dalla terza proprietaria del pegno per ottenere la sospensione dell’esecuzione, secondo cui la realizzazione dell’immobile lederebbe gravemente i suoi diritti, siccome il sequestro penale le impedirebbe di ottenere un finanziamento bancario per portarsi acquirente del fondo.
2. Nel ricorso, l’insorgente contesta i predetti argomenti, ritenendo che non siano tali da giustificare una sospensione dell’esecuzione. Essa sostiene altresì che la sospensione le arreca grave pregiudizio economico, ritenuto che dal 20 giugno 2007 non percepisce più alcun interesse o ammortamento da parte del debitore. Da parte sua, la resistente si oppone al ricorso, proponendo sostanzialmente le medesime tesi sviluppate nella propria domanda di sospensione.
3. Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143*a* LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 28 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1).
4. Nel caso in rassegna, la terza proprietaria del pegno non si è prevalsa di alcuna possibilità di differimento prevista dalla legge ed essa neppure invoca circostanze oggettive atte ad impedire la realizzazione del fondo, che il Ministero pubblico ha invero autorizzato nonostante il sequestro penale già il
10 giugno 2013. In particolare l’interesse della ricorrente a procurarsi i fondi necessari per partecipare all’asta dell’immobile non risulta protetto dalla legge, per tacere del fatto che la richiesta di dissequestro della propria quota di comproprietà avrebbe potuto essere presentata già mesi fa se non addirittura anni fa (il sequestro penale risale al 2007). Alla luce di tali considerazioni, la decisione di sospendere l’esecuzione si rivela sprovvista di base legale e, in accoglimento del ricorso, va dunque annullata. Nel contempo, l’Ufficio è invitato a riattivare la procedura di realizzazione.
5. Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione del 12 novembre 2013 dell’CO 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.