Debtor Appeal Against Attachment Notices Due to Lack of Certified Opposition Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe debtors appealed against notices of attachment issued after the creditor requested the continuation of enforcement proceedings for an outstanding debt, claiming they had filed opposition to the underlying payment orders. The court rejected the appeal because the debtors failed to meet the burden of proof for filing a timely opposition, as their copies of the payment orders lacked the required certification signature from the postal agent that official forms mandate to confirm the opposition occurred at the time of notification, and postal tracking indicated no opposition was made at the time of service.
Regesto Legislator
UfficialePrecetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the dispositive as the main ground for rejecting the appeal, as the debtors failed to prove timely opposition to the payment orders.
This article was cited in the dispositive, likely relating to the nature of the decision or the procedural context regarding seizures, as the appeal challenged seizure notices.
This article was cited in the dispositive, likely related to the jurisdiction or general execution procedure being reviewed.
This article was cited in the dispositive regarding the non-award of indemnities (costs).
This article was cited in the dispositive regarding the non-levy of judicial fees (costs).
Testo completo
Incarto n. 15.2013.117 · Lugano 4 dicembre 2013 CC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cortese
statuendo sul ricorso 6 novembre 2013 di
RI 1 RI 2 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 22 ottobre 2013 emessi nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI 1 patrocinata dallo PA 1
viste le osservazioni 21 novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con domande 4 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente contro RI 1 e RI 2 per l’incasso di un credito complessivo di fr. 16'359.– oltre accessori;
che il
22 ottobre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di ciascun escusso l’avviso di pignoramento per un importo di fr. 16'881.70, comprensivo di interessi e spese;
che con ricorso 4 novembre 2013 gli escussi si aggravano contro i rispettivi avvisi di pignoramento, sostenendo di aver interposto opposizione ai relativi precetti esecutivi;
che con osservazioni 21 novembre 2013 l’Ufficio postula la reiezione del gravame, rilevando che in base al tracciamento degli invii della Posta gli escussi non hanno interposto alcuna opposizione e inoltre che i precetti esecutivi, prodotti dai ricorrenti in copia, recano un’indicazione apposta con inchiostro blu non presente negli originali trasmessi dalla creditrice con le domande di proseguimento;
che giusta l'art. 74 cpv. 1 LEF, se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione;
che l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 6 settembre 2012, inc. 15.2012.84; Bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005,
n. 18 ad art. 74 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 55 ad art. 74 LEF e n. 20 ad art. 76 LEF);
che nel caso in rassegna, a dimostrazione delle loro asserite opposizioni, gli escussi hanno prodotto copie dei propri esemplari dei precetti esecutivi, sulle quali, nella rubrica “opposizione”, figurano iscritte con inchiostro blu la firma di RI 2 e l’indicazione “*faccio*” davanti al termine prestampato “opposizione”;
che ciononostante, non si può considerare che i ricorrenti abbiano così fornito la prova dell’avvenuta opposizione, poiché le predette indicazioni manoscritte, che non figurano sugli esemplari dei precetti prodotti dall’escutente, sarebbero anche potute essere aggiunte solo dopo la notifica;
che sugli esemplari dei precetti per i debitori e per i creditori manca infatti la firma dell’impiegato postale nella casella “opposizione”;
che, orbene, il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è presunto consultare (DTF 119 III 8 consid. 4b; Ruedin, op. cit., n. 7 ad art. 74 LEF), prevede esplicitamente che la conformità dell'opposizione dev’essere certificata dalla firma dell'agente che procede alla notifica, e questo per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito al momento in cui l'opposizione è stata interposta;
che mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell’escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LEF);
che, a ogni modo, dagli atti e in particolare dai tracciamenti degli invii della Posta risulta che i precetti esecutivi in questione sono stati notificati il 22 agosto 2013 allo sportello della Posta e che in quel momento gli escussi non hanno interposto opposizione, ciò che i ricorrenti stessi non contestano, limitandosi invero ad asserire di aver fatto opposizione, senza tuttavia indicare in particolare quando e in che circostanze né dimostrare di averne tempestivamente (entro 10 giorni dalla notifica) informato l'Ufficio;
che, stando così le cose, il ricorso va dunque respinto;
che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamati in particolare gli art. 17, 22*a*, 74 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.