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15.2013.115 • TRAC TI 15.2013.115 Generato dall'IA

Appeal of Executive Office's Deadline for Claim Ranking Dispute in Bankruptcy Proceedings

Numero d'incarto 15.2013.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning executive and bankruptcy proceedings, a party contested the executive office's decision to set a deadline for filing an action to dispute the ranking of a claim, specifically a claim of 50,800 secured by a legal mortgage, which the creditor asserted should rank prior to all conventional mortgages listed in the schedule of encumbrances; the appellate court reasoned that the executive office's power to review claims for inclusion in the schedule of encumbrances is limited to a *prima facie* examination, and since the creditor’s written submission explicitly contested the ranking assigned by the office by demanding the preferred priority initially claimed, this submission constituted a timely appeal, compelling the court to uphold the appeal and order the executive office to correct the schedule to reflect the claimed priority, rendering the subsequent deadline-setting order moot.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 36 cpv. 2 RFF, Art. 36 cpv. 1 RFF, Art. 102 RFF, Art. 40 RFF, Art. 836 CCS; Appeal of Executive Office's Deadline for Claim Ranking Dispute in Bankruptcy Proceedings: che godendo l’ufficio di esecuzione, come visto, di un potere di cognizione limitato ad un esame *prima facie,* senza possibilità di approfondimento e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, e in assenza di elementi manifesti che potessero fargli ritenere che l’ipoteca legale dello RI 1 non godesse del privilegio preteso dal creditore, l’ufficio doveva iscrivere la pretesa così come annunciata (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n.

Parole chiave

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graduatoria fallimentare priorità derivante dal deposito potere esecutivo termine processuale perentorio legittimazione a ricorrere nomina dell'amministratore fallimentare Elenco oneri. Modalità dell’allestimento e ricorso contro lo stesso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

This provision was cited as the basis for accepting the appeal (ricorso).

Art. 40 RFF

This provision governs the communication of the modification of the list of encumbrances and setting a new deadline for contestation, as ordered in the dispositive.

Art. 36 cpv. 2 RFF

This provision was referenced in the reasoning supporting the decision to accept the appeal by establishing the limited cognisance of the execution office regarding the ranking of claims.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision concerns the non-levying of court fees (spese), which is stated in the dispositive order 2.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

This provision concerns the non-award of indemnities (indennità), which is stated in the dispositive order 2.

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.115 · Lugano 14 gennaio 2014 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2013 di

RI 1 rappr. dal RA 1 contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, o meglio contro il provvedimento

15 marzo 2013 di assegnazione di termine per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri nelle varie procedure promosse contro

CO 3

procedure interessanti anche:

1. CO 2, 2. CO 1, 3. PI 1 rappr. da: RA 2 4. PI 3 rappr. da RA 3 5. PI 4 6. PI 5 6. PI 6 rappr. dall'RA 4 viste le osservazioni:

– 23 ottobre 2013 dell’RA 4;

– 24 ottobre 2013 di PI 1;

– 6 novembre 2013 della RA 5CO 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il __________ __________ 2011);

che il 6 marzo 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio ha trasmesso alle parti gli elenchi oneri di stessa data;

che nell’elenco oneri riferito alla part. __________ RFD di __________ l’ufficio ha iscritto nella rubrica “ipoteche convenzionali", dopo un credito di fr. 598'629.– a favore della PI 1 garantito da cartelle ipotecarie dal I° all’VIII° grado, un credito di fr. 70'972.60 a favore di PI 5 garantito da una cartella ipotecaria in IX° grado e un credito di fr. 57'500.– a favore dello PI 6, RA 4, garantito da una cartella ipotecaria al portatore in X° grado, e in seguito a questi tre crediti, nella rubrica "ipoteca legale (I.L. di diritto pubblico)", ha fatto figurare un credito di fr. 50'800.– a favore dello PI 6, __________, garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo "a garanzia sussidi" (n. 22, dg __________ del 28 giugno 2007);

che con scritto 14 marzo 2013 denominato “*contestazione graduatoria elenco oneri*”, lo PI 6, rappresentato dal RA 1, ha contestato il grado e l’esigibilità del credito di fr. 50'800.– iscritto a suo favore, chiedendo che venisse anteposto a tutti gli altri crediti garantiti da ipoteche convenzionali;

che con provvedimento 15 marzo 2013 l’ufficio ha assegnato allo PI 6 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito;

che con “ricorso” 9 ottobre 2013 lo RI 1 chiede di considerare lo scritto 14 marzo 2013 quale ricorso giusta l'art. 17 LEF;

che giusta l’art. 36 cpv.

2 RFF, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la produzione di prove;

che il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assen­za di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF);

che dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (CEF 11 giugno 2012, inc. 15.2012.55, consid. 2.1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140);

che l'ufficio deve tenere conto anche del grado indicato nell'insinuazione (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b, 1° periodo i.f. RFF), anche se differisce da quanto iscritto nel registro fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b, 3° periodo i.f. RFF, Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 140);

che nella fattispecie lo RI

1 ha insinuato all’ufficio un credito di fr. 50'800.– chiedendone esplicitamente l’iscrizione nell’elenco oneri in grado prevalente rispetto agli altri diritti di pegno;

che godendo l’ufficio di esecuzione, come visto, di un potere di cognizione limitato ad un esame *prima facie,* senza possibilità di approfondimento e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, e in assenza di elementi manifesti che potessero fargli ritenere che l’ipoteca legale dello RI 1 non godesse del privilegio preteso dal creditore, l’ufficio doveva iscrivere la pretesa così come annunciata (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n.

104 ad art. 140), ossia in grado prevalente;

che nello scritto denominato *“Contestazione graduatoria elenco oneri”* del 14 marzo 2013”, loRI 1 ha chiesto che la sua pretesa venisse anteposta a tutte le altre garanzie iscritte sul fondo “così come espressamente richiesto al momento dell'iscrizione”;

che in tale modo lo RI 1 ha contestato l'operato dell'ufficio, rimproverandogli di non avere attribuito alla sua pretesa il grado rivendicato;

che la contestazione del

14 marzo 2013 deve pertanto essere considerata quale tempestivo ricorso giusta l'art. 17 LEF, da accogliere per i motivi ricordati sopra;

che di conseguenza l'ufficio rettificherà l’elenco oneri, iscrivendo nello stesso il credito insinuato dal ricorrente con il grado da esso preteso e comunicherà la modifica agli interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di 10 giorni (art. 40 RFF);

che l'ammissione del ricorso del 14 marzo 2013 rende senza oggetto il provvedimento del successivo 15 marzo, con il quale l’ufficio ha assegnato allo RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 36 cpv. 2, 40 RFF; 61 cpv. 2 lett. a,

62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio di iscrivere nell’elenco oneri riferito alla part. __________ RFD di ____________________ il credito di fr. 50'800.– a favore dello RI 1, sezione della promozione economica, turismo e artigianato, garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo "a garanzia sussidi" (dg. 991 del 28 giugno 2007) nella rubrica *“IPOTE­CHE LEGALI art. 836 CCS, 183 LAC, 251 LT”*.

1.2. Le altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

1.3. L'ufficio comunicherà la modifica dell'elenco oneri di cui al dispositivo n. 1.1 agli interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di dieci giorni.

1.4. È senza oggetto il provvedimento 15 marzo 2013, con il quale l’uf­ficio ha assegnato allo Stato del Canton Ticino un termine di 20 giorni per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – –

Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.