Supervisory Authority Upholds Bankruptcy Notice Despite Alleged Direct Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected an appeal against the issuance of a bankruptcy notice related to an enforcement procedure, holding that an appeal against such a notice to the supervisory authority is exclusively limited to formal grounds, and the appellant’s claim that she had made direct payments to the creditor, who subsequently failed to inform her representative to halt the proceedings, constituted a substantive challenge unsubstantiated by objective proof; furthermore, the court affirmed that only payments made to the enforcement office discharge the debtor, rendering the appeal inadmissible on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, Art. 43 LEF, Art. 12 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Supervisory Authority Upholds Bankruptcy Notice Despite Alleged Direct Payment: 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to support the finding that only payment to the execution office releases the debtor, which indirectly justifies rejecting the appeal concerning payments made elsewhere.
Cited to confirm the timeliness of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
Cited in the decision to rule on the waiver of court fees (taxa di giustizia).
Cited in the decision to rule on the waiver of awarding compensation (indennità).
Testo completo
Incarto n. 15.2013.11 · Lugano 19 febbraio 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2013 di
RI 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. _____ promossa contro la ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’avv. PA 1
viste le osservazioni 14 febbraio 2013 di PI 1 s.r.l e del 18 febbraio 2013 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. _________ promossa da PI 1, il 17 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 4'383.20 oltre interessi e spese;
che l’atto è stato notificato alla debitrice il 25 gennaio 2013;
che con ricorso del 1. febbraio 2013 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo di avere versato direttamente alla creditrice degli acconti a partire dal mese di ottobre 2012 sulla base di accordi presi con quest’ultima, la quale “avrebbe dovuto darne comunicazione al suo avvocato evitando così di proseguire nell’esecuzione”;
che, ciò posto, la ricorrente ha chiesto al legale che rappresenta la creditrice, di “volere attendere con il proseguimento fallimentare”;
che con osservazioni del 14 febbraio 2013 la procedente ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando le affermazioni di controparte, del resto non supportate da alcun riscontro documentale;
che, dal canto suo, con osservazioni del 18 febbraio 2013, l’Ufficio di esecuzione di Lugano si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza;
considerando
in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento
- deve esser presentato entro dieci giorni da quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza;
che la comminatoria di fallimento, essendo stata notificata all’escussa il 25 gennaio 2013, il termine per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 febbraio successivo;
che consegnato alla posta il 1. febbraio 2013, il ricorso risulta tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 56 ad art 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33 consid. 2);
che, nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si limita in buona sostanza a chiedere al legale della creditrice di volere soprassedere, avendo essa provveduto a versare degli acconti direttamente alla procedente, che avrebbe poi dovuto dargli comunicazione, “evitando così di proseguire nell’esecuzione”;
che, come correttamente rilevato dalla creditrice, si tratta però di mere affermazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo;
che solo il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore (art. 12 cpv. 2 LEF);
che ne discende pertanto la reiezione del ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ; - avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.