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15.2013.11 • TRAC TI 15.2013.11 Generato dall'IA

Supervisory Authority Upholds Bankruptcy Notice Despite Alleged Direct Payment

Numero d'incarto 15.2013.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority rejected an appeal against the issuance of a bankruptcy notice related to an enforcement procedure, holding that an appeal against such a notice to the supervisory authority is exclusively limited to formal grounds, and the appellant’s claim that she had made direct payments to the creditor, who subsequently failed to inform her representative to halt the proceedings, constituted a substantive challenge unsubstantiated by objective proof; furthermore, the court affirmed that only payments made to the enforcement office discharge the debtor, rendering the appeal inadmissible on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 43 LEF, Art. 12 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Supervisory Authority Upholds Bankruptcy Notice Despite Alleged Direct Payment: 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento pagamento diretto procedure connesse cessazione dei pagamenti insolvenza validità del riconoscimento di debito Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning to support the finding that only payment to the execution office releases the debtor, which indirectly justifies rejecting the appeal concerning payments made elsewhere.

art. 17 cpv. 2 LEF

Cited to confirm the timeliness of the appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the decision to rule on the waiver of court fees (taxa di giustizia).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the decision to rule on the waiver of awarding compensation (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2013.11 · Lugano 19 febbraio 2013 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° febbraio 2013 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. _____ promossa contro la ricorrente da

PI 1 patrocinata dall’avv. PA 1

viste le osservazioni 14 febbraio 2013 di PI 1 s.r.l e del 18 febbraio 2013 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. _________ promossa da PI 1, il 17 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 4'383.20 oltre interessi e spese;

che l’atto è stato notificato alla debitrice il 25 gennaio 2013;

che con ricorso del 1. febbraio 2013 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo di avere versato direttamente alla creditrice degli acconti a partire dal mese di ottobre 2012 sulla base di accordi presi con quest’ultima, la quale “avrebbe dovuto darne comunicazione al suo avvocato evitando così di proseguire nell’esecuzione”;

che, ciò posto, la ricorrente ha chiesto al legale che rappresenta la creditrice, di “volere attendere con il proseguimento fallimentare”;

che con osservazioni del 14 febbraio 2013 la procedente ha chiesto la reiezione del ricorso, contestando le affermazioni di controparte, del resto non supportate da alcun riscontro documentale;

che, dal canto suo, con osservazioni del 18 febbraio 2013, l’Ufficio di esecuzione di Lugano si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza;

considerando

in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio di esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento

- deve esser presentato entro dieci giorni da quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza;

che la comminatoria di fallimento, essendo stata notificata all’escussa il 25 gennaio 2013, il termine per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere il 4 febbraio successivo;

che consegnato alla posta il 1. febbraio 2013, il ricorso risulta tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;

che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 56 ad art 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33 consid. 2);

che, nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si limita in buona sostanza a chiedere al legale della creditrice di volere soprassedere, avendo essa provveduto a versare degli acconti direttamente alla procedente, che avrebbe poi dovuto dargli comunicazione, “evitando così di proseguire nell’esecuzione”;

che, come correttamente rilevato dalla creditrice, si tratta però di mere affermazioni di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo;

che solo il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore (art. 12 cpv. 2 LEF);

che ne discende pertanto la reiezione del ricorso;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- ; - avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.