Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2013.107 • TRAC TI 15.2013.107 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Prior Participation and Minor Creditor Designation Error

Numero d'incarto 15.2013.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the issuance of a bankruptcy warning, claiming they never received the underlying execution order, while the execution office argued the appeal was untimely and the debt was definitively established through prior proceedings where the appellant actively participated, including filing an opposition and submitting observations. The court rejected the appeal, finding that the appellant's prior involvement contradicted their claim of ignorance regarding the debt enforcement, and further determined that the imprecise designation of the creditor as a business name rather than its owner did not invalidate the proceedings because the context clearly identified the proper party, though it ordered the execution office to amend its records to correctly name the creditor as the individual proprietor.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 cpv. 1 LEF, Art. 161 LEF, Art. 61 cvp, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF, Art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Warning Dismissed Due to Prior Participation and Minor Creditor Designation Error: The court rejected the appeal, finding that the appellant's prior involvement contradicted their claim of ignorance regarding the debt enforcement, and further determined that the imprecise designation of the creditor as a business name rather than its owner did not invalidate the proceedings because the context clearly identified the proper party, though it ordered the execution office to amend its records to correctly name the creditor as the individual proprietor.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento credito in esecuzione modificazione delle conclusioni deposito tardivo ditta commerciale opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 120 III 13
1 LEF; DTF 120 III 13 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 17 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning to dismiss the appeal as time-barred, although the dismissal itself (Order 1) is based on the substantive rejection of the complaint.

art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF

Cited to support the justification for the required correction of the creditor's designation in Order 2.

art. 161 LEF

Cited in the reasoning concerning the verification of the service of the bankruptcy warning, relevant to the underlying decision upheld in Order 1.

Art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF

Cited regarding the non-levy of court fees, reflected in Order 3.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited regarding the non-award of legal fees, reflected in Order 3.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2013.107 · Lugano 24 ottobre 2013 FP/ec/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 ottobre 2013 di

RI 1 patrocinata dall’avv. RA 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 titolare della ditta

viste le osservazioni 18 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 del­l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, “A__________ c/o PI 1” ha escusso RI 1 per l’in­cas­so di fr. 4'612.70 oltre interessi e spese;

che al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione, che è stata rigetta in via definitiva dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione del 2 agosto 2013, passata in giudicato;

che tale decisione ha fatto seguito alla proposta di giudizio formulata dallo stesso giudice di pace con pronunciato del 12 marzo 2013;

che il 29 agosto 2013 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona la prosecuzione dell’esecu­zione, allegando le predette due decisioni;

che con ricorso del 16 ottobre 2013 l’escussa si aggrava contro la comminatoria di fallimento postulandone l’annullamento in quanto, a suo dire, non avrebbe mai ricevuto il precetto esecutivo alla base della procedura esecutiva, di cui chiede una nuova notifica;

che PI 1 rileva inoltre che nessuna delle indicazioni manoscritte che figurano sulla comminatoria di fallimento (“__________” e “11.09.2013”) appartengono al suo amministratore unico, rispettivamente ad altro organo della società, ma sono state verosimilmente apposte dall’ufficiale incaricato della notifica (punto 1) e puntualizza altresì di non avere trovato alcuna indicazione circa l’iscrizione a registro di commercio di una società denominata “A__________” nella forma di una società semplice (punto 2);

che con osservazioni del 18 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso asserendo di avere agito correttamente;

che il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni;

che il gravame – peraltro proposto intempestivamente, ossia ben oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv.

1 LEF) avvenuta in data 11 settembre 2013 – lascia allibiti;

che, infatti, l’escussa non può seriamente pretendere di non aver mai avuto conoscenza del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ mentre risulta aver interposto opposizione conto tale atto e, il 22 marzo 2013, per il tramite dello studio legale __________ ha presentato osservazioni all’istanza promossa dall’escutente per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione in questione (cfr. proposta di giudizio 19 giugno 2013 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco [inc. 0074-2013-s], pag. 2);

che manifestamente infondato, per non dire temerario, il ricorso va pertanto al riguardo disatteso;

che per quanto concerne la prima considerazione conclusiva del ricorso, va ricordato che l'avvenuta notifica della comminatoria di fallimento dev'essere accertata dall'agente incaricato di procedervi, con l'indicazione della data e dell'identità del destinatario (art. 161 LEF);

che relativamente alla designazione della parte escutente, si conviene che la stessa risulta imprecisa, siccome quale parte andava indicato il titolare PI 1 e non la sua ditta individuale

“API 1” (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 consid. 1; CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, consid. 3; Kofmel Ehrenzel­ler, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 29 ad art. 67);

che secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13; CEF 25 ottobre 2012 inc. 15.2012.107]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);

che nel caso concreto la dicitura “A__________ c/o PI 1” sugli atti esecutivi, in assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”, ecc.), poteva solo essere compresa come riferita a una ditta individuale di cui il titolare – e quindi la parte escutente – è PI 1;

che non vi era alcun rischio di errore o confusione per l'escussa, che come visto si è difesa sin dall'inizio della procedura esecutiva;

che in queste circostanze la validità degli atti esecutivi è fuori dubbio e basta ordinare all'Ufficio di rettificare la designazione dell'escutente nei suoi registri;

che non si prelevano spese (art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. È fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di rettificare nei suoi registri la scheda relativa ad “A__________” sostituendo il nome della ditta con quello del suo titolare PI 1 e il contenuto della voce “designazione supplementare” con l'indicazione “titolare della ditta A__________”.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.