Enforcement Notification Proof Upheld on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party subject to an enforcement procedure appealed the enforcement office's actions, claiming they never received the payment order and requesting a reinstatement of the deadline to object, but the appellate court rejected the appeal because the enforcement office sufficiently proved proper notification through the payment order form, which constitutes full proof of delivery to the debtor at the office counter on a specific date, and the appellant failed to provide objective facts to challenge this official record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LEF, Art. 72 LEF, Art. 9 cpv. 1 CC, Art. 72 cpv. 2 LEF, Art. 76 cpv. 2 LEF, art. 17 LEF; Enforcement Notification Proof Upheld on Appeal: che giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders, implying its application in the rejection of the appeal.
Cited in the preamble to the orders, implying its application in the rejection of the appeal.
Cited in the preamble to the orders, implicitly relevant to the subject matter (service of enforcement order).
Cited in the preamble to the orders, implicitly relevant to the subject matter (procedure for enforcement documents).
Cited in the preamble to the orders, relevant to the evidentiary value of public documents used to reject the appeal.
Cited in the preamble to the orders, governing court fees which are subsequently confirmed as not being levied in order 2.
Cited in the preamble to the orders, governing the allocation of costs/indemnities which are subsequently confirmed as not being awarded in order 2.
Applied in order 2, stating that no indemnities are awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2013.104 · Lugano 20 novembre 2011 CC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario: · Cortese
statuendo sul ricorso 11 ottobre 2013 di
RE 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 4 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RE 1 da PI 1 per un credito di fr. 441.70 oltre accessori, in data 3 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento;
che con ricorso 11 ottobre 2013 RE 1 sostiene di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo e chiede pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo;
che con decreto 15 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
che con osservazioni 4 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano postula la reiezione del gravame, rilevando che il precetto esecutivo in questione è stato regolarmente notificato al debitore in data 27 agosto 2012 presso lo sportello dell’Ufficio e che contro di esso non è stata interposta opposizione;
che spetta all’ufficio di esecuzione provare che il precetto esecutivo sia stato notificato regolarmente (DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c; Wüthrich/Schoch, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 13 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 72 LEF);
che detta prova va fornita con la produzione del precetto esecutivo, che quale pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC fa piena prova dei fatti che attesta, segnatamente per quanto attiene all’attestazione scritta da parte dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un membro adulto della sua economia domestica, e ciò finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (CEF 22 giugno 2012 inc. 15.2012.62; DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c);
che in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro viene retrocesso all’Ufficio, il quale poi lo trasmette all’escutente (art. 76 cpv. 2 LEF);
che nel caso in rassegna, dagli atti e in particolare dall’esemplare del precetto esecutivo notificato al creditore e dalle osservazioni dell’Ufficio risulta che il precetto in questione è stato consegnato personalmente all’escusso il 27 agosto 2012 allo sportello dell’Ufficio;
che il ricorrente non ha addotto – né tantomeno reso verosimile – alcuna circostanza di fatto oggettiva che possa far dubitare in qualche modo del contenuto del predetto documento e delle dichiarazioni dell’organo di esecuzione forzata;
che, anzi, anche di fronte alle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, notificategli il 4 novembre 2011, il ricorrente è rimasto silente;
che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22*a*, 72 e
76 LEF, 9 CC e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.