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15.2012.99 • TRAC TI 15.2012.99 Generato dall'IA

Debtor's Pension Seizure Appeal Over Medical Expenses

Numero d'incarto 15.2012.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the seizure of a portion of their occupational pension (LPP) income, arguing that prior to this, their income had never been deemed seizable, and citing severe illness as a reason to maintain their full income, despite the execution office calculating a seizable excess based on total income minus the minimum subsistence level, which included only a small allowance for medical expenses. The court, while finding the appeal technically late, deemed it admissible because seizures affecting the minimum standard of living are void and must be reviewed ex officio; concluding that the execution office failed to adequately justify its low assessment of medical expenses, especially given evidence of significant prior health-related costs, the court partially granted the appeal and remanded the case for the execution office to re-verify the debtor's actual medical and related uninsured expenses and adjust or revoke the seizure retroactively if necessary.

Regesto Legislator

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Art. 22 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a LEF, Art. 93 LEF, Art. 21 LPR, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Pension Seizure Appeal Over Medical Expenses: The court, while finding the appeal technically late, deemed it admissible because seizures affecting the minimum standard of living are void and must be reviewed ex officio; concluding that the execution office failed to adequately justify its low assessment of medical expenses, especially given evidence of significant prior health-related costs, the court partially granted the appeal and remanded the case for the execution office to re-verify the debtor's actual medical and related uninsured expenses and adjust or revoke the seizure retroactively if necessary.

Parole chiave

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spese mediche esecuzione del pignoramento rendita minima pignoramento delle rendite sequestro di mezzi di prova determinazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 114 III 82
22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

Cited in the final ruling section, this article relates to the substance of the execution procedure which was partially accepted.

Art. 20a LEF

Cited in the final ruling section, this article relates to the substance of the execution procedure which was partially accepted.

Art. 93 LEF

Cited in the final ruling section, this article relates to the substance of the execution procedure which was partially accepted.

Art. 21 LPR

Cited in the final ruling section, this article relates to the procedure concerning the execution which was partially accepted.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the context of court fees, although no fee was levied in the end (Art. 2 of the dispositive).

Art. 62 OTLEF

Cited in the context of indemnities, although none were awarded in the end (Art. 2 of the dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.99 · Lugano 22 ottobre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 20 settembre 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il pignoramento di parte della sua rendita LPP eseguito il 23 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

1. PI 2 2. PI 3 entrambi rappr. dall’RA 1 viste le osservazioni 9 ottobre 2012 dell’UE di Lugano;

preso atto che i procedenti non hanno presentato osservazioni;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 23 agosto 2012, l’UE di Lugano ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

Introiti

Debitore fr. 841.00

Contr. coniuge fr. 1'642.00 39.84 %

AVS fr. 1'639.00

Totale mensile fr. 4'122.00 fr. 841.00

Minimo esistenza

Minimo base fr. 1'700.00

Locazione fr. 990.00

Spese riscaldamento fr. 125.00

Cassa malati., ass., inf. fr. 640.80

Spese mediche fr. 100.00

Totale deduzioni fr. 3'555.80 fr. 2’140.00 60.16%

./. fr. 1'639.00 AVS

Parte pignorabile della rendita: quanto eccede fr. 501.00 che con il ricorso in esame, l’escusso chiede di “bloccare” il pignoramento della sua rendita, pretendendo un chiarimento sul fatto che dopo dieci anni in cui il suo reddito non sarebbe mai stato ritenuto pignorabile, è ora stato ordinato il pignoramento della sua rendita LPP mensile a concorrenza di fr. 340.--, in concomitanza con il subentro di un altro cursore per causa di malattia del funzionario abitualmente preposto;

che il ricorrente ritiene inoltre di aver diritto a conservare la sua rendita intera *“anche perché causa malattia molto grave non ho tanto tempo”*;

che il ricorso è manifestamente tardivo ma è comunque ricevibile, giacché i pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF);

che nelle sue osservazioni l’Ufficio si limita a confermare la correttezza del proprio operato, senza determinarsi sulle censure del ricorrente, e in particolare senza spiegare perché ha considerato un supplemento mensile per spese mediche di soli fr. 100.--, mentre nell’esecuzione n. 1476671, in condizioni apparentemente simili, aveva rilasciato l’11 agosto 2011 un attestato di carenza di beni, in cui s’indicava che *“causa grave malattia devono sopportare diverse spese per cure mediche e relative trasferte”* (cfr. doc. allegato al ricorso);

che nel verbale (interno) delle operazioni di pignoramento, le spese connesse alla salute sono sì indicate in fr. 400.-- annui, ma vi è un dubbio sul loro carattere davvero annuo, dal momento che già le franchigie ammontano a fr. 600.-- all’anno;

che in queste circostanze, occorre rinviare l’incarto all’Ufficio, affinché verifichi l’importo delle spese mediche ed affini (ad es. di trasporto) a carico dell’escusso e di sua moglie non coperte dall’assicurazione malati e, se del caso, proceda alla modifica o alla revoca del pignoramento con effetto retroattivo;

che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 93 LEF; 21 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano affinché si determini non appena possibile nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.