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15.2012.93 • TRAC TI 15.2012.93 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Provisional Attachment Certificate Dismissed

Numero d'incarto 15.2012.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the completion of an attachment record by the enforcement office, which added a statement qualifying it as a provisional certificate of insufficient assets, arguing this contradicted the prior acceptance of a second creditor's participation based on the already seized assets being deemed sufficient. The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law, the attachment record automatically serves as a provisional certificate of insufficient assets when the estimated value of seized assets is less than the total claims, which was the case here given the claims exceeded the estimated asset value; furthermore, the debtor's declaration of having no further assets supported the office's mandatory duty to include the necessary qualification in the final record.

Regesto Legislator

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Art. 110 LEF, Art. 115 LEF, Art. 115 cpv. 1 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 OTLEF; Debtor's Appeal Against Provisional Attachment Certificate Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant law, the attachment record automatically serves as a provisional certificate of insufficient assets when the estimated value of seized assets is less than the total claims, which was the case here given the claims exceeded the estimated asset value; furthermore, the debtor's declaration of having no further assets supported the office's mandatory duty to include the necessary qualification in the final record.

Parole chiave

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spossessamento conseguente al pignoramento pignoramento provvisorio attestato di carenza beni sostanza determinante obbligo di assistenza opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 55 III 34
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 115 LEF

This article, concerning the provisional certificate of lack of assets, is the main ground for rejecting the appeal in order 1.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This article, cited in the concluding remarks, deals with the exemption from court fees, which is reflected in order 2 regarding costs.

art. 62 OTLEF

This article, cited in the concluding remarks, deals with the non-assignment of allowances, which is reflected in order 2 regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.93 · Lugano 28 settembre 2012 CJ/fp/mc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 3 settembre 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’atto di completamento del verbale di pignoramento allestito il 23 agosto 2012 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente rispettivamente da

1. PI 1 patrocinata dallo PA 1 , e 2. PI 2 viste le osservazioni 20 settembre di PI 1 e PI 2, nonché 24 settembre 2012 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto

A. Il 1° settembre 2010, l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento dei beni di RI 1 a favore della procedente PI 1, che vanta un credito di fr. 1'909'407.-- oltre accessori. In tale occasione, l’Ufficio ha pignorato numerose azioni, crediti e fondi, stimati complessivamente in fr. 3'142'611,50, che risultavano tutti posti sotto sequestro penale.

B. Il 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al pignoramento di PI 2, moglie dell’e­scus­so, che il 29 settembre 2010 aveva depositato la domanda di proseguimento dell’esecuzione n. __________ per fr. 2'205'124,45 (doc. C allegato al ricorso). Il 18 ottobre 2010, l’Ufficio ha precisato che la partecipazione di PI 2 si fondava sull’art. 110 LEF.

C. Sempre il 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha inviato alle parti il verbale di pignoramento, che menziona la partecipazione di PI 2 quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931,20 (doc. B).

D. Il 3 maggio 2012, l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. 2226 e 2228 RFD __________ per fr. 1'200'000.--, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza di fr. 288'820.-- è stata tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale (doc. F).

E. Il 23 agosto 2012, l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con l’indicazione ch’esso “vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF” (doc. B).

F. RI 1 si aggrava contro tale completamento, sostenendo che l’attestazione provvisoria di carenza di beni sarebbe inconciliabile con la pregressa comunicazione della partecipazione di sua moglie al pignoramento, secondo cui i beni pignorati sarebbero stati sufficienti per coprire anche la pretesa del creditore partecipante;

e considerato in diritto

1. Giusta l’art. 115 cpv. 1 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della legge, l’effetto del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente insufficiente è indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio d’esecuzione al riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115). Quest’ultimo è però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per analogia, Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art. 115).

2. Nel caso concreto, è evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr. 3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr. 3'557'338,20 oltre accessori (cfr. doc. B e supra ad A e C). In fondo al medesimo documento si precisa infatti come l’escusso abbia dichiarato *“espressamente di non possedere ulteriori beni di sorta né attivi di qualsiasi natura da sottoporre a pignoramento”.* È proprio per questo motivo che l’Ufficio ha rinunciato a procedere ad un pignoramento complementare a favore della moglie dell’escusso. L’Ufficio era quindi tenuto ad aggiungere la menzione contestata dal ricorrente. Non è determinante al riguardo l’osservazione scritta in fondo all’avviso di partecipazione al pignoramento (doc. C) – la stessa non figura del resto sul modello ufficiale editto dal Tribunale federale (mod. n. 5c) – dal momento che è espressamente rivolta all’Uffi­cio stesso e non alle parti ed è comunque stata superata dal verbale di pignoramento rilasciato alle parti il 4 ottobre 2010.

3. Il ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 115 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– – –

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.