Creditor v. Enforcement Office (Seizure of Worthless Vehicle)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed the decision of the enforcement office which declared the seizure of a debtor's old, poorly maintained vehicle to be fruitless, as the estimated value of CHF 100 was deemed unlikely to exceed enforcement costs. The court upheld the enforcement office's decision, reasoning that for assets whose realization proceeds would clearly only slightly exceed the costs, seizure is unwarranted under the relevant statute; the court found that the office acted within its discretion by dispensing with an expert appraisal for an asset of such evidently negligible value, and that the creditor's suggested Eurotax valuation was inapplicable given the vehicle's admitted poor condition and outdated technical inspection, supporting the presumption that realization proceeds would not justify the expected costs (at least CHF 300).
Regesto Legislator
UfficialeVeicolo in cattivo stato dichiarato impignorabile. Stima. Rinuncia all'ausilio di un perito. Potere d'apprezzamento dell'Ufficio. Non presa in considerazione del valore Eurotax
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article determined the ground for declaring the seizure unproductive, which was the core issue of the appeal upheld by the court.
This article applies the rules regarding seizure (LEF) to the bankruptcy proceedings context, justifying the application of Art. 92 LEF.
This article was cited in the dispositive regarding the non-levy of the court fee.
This article was cited in the dispositive regarding the non-award of indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.92 · Lugano 13 settembre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 7 maggio 2012 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione con cui ha ritenuto infruttuoso il sequestro n. __________ richiesto dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 patr. dall’avv. PA 1, __________
viste le osservazioni 22 giugno 2012 di PI 1 e 30 agosto 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 19 aprile 2012, il Pretore __________, statuendo sull’istanza di RI 1, fondata su un asserito credito di fr. 12'994,15, ha ordinato il sequestro del veicolo di marca Alfa Romeo 156 SW 1800 targata __________ intestata al debitore PI 1;
che il 23 aprile 2012, l’CO 1, in considerazione della vetustà del veicolo – si tratta di un modello del 09.2000, con circa km 186'000, collaudato nel marzo 2009 – e del cattivo stato di manutenzione (“veicolo in cattivo stato con l’interno rotto e macchiato ed i freni da cambiare”), gli ha attribuito un valore commerciale di fr. 100.--, e di conseguenza ha dichiarato il sequestro infruttuoso in applicazione dell’art. 92 cpv. 2 LEF (cfr. verbale del sequestro 23 aprile 2012, doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che il 7 maggio 2012, la sequestrante ha contestato la decisione dell’Ufficio, sostenendo che il veicolo era stato collaudato il 29 febbraio 2012, come indicato nel decreto di sequestro;
che l’escutente ha inoltre ritenuto che non fosse compito dell’Ufficio quantificarne le anomalie e chiesto se una perizia era stata eseguita per quanto concerne i freni (doc. D annesso alle osservazioni dell’Ufficio);
che con scritto 16 maggio 2012 (doc. E), l’Ufficio ha “confermato” il proprio operato, precisando di aver presunto che il ricavo del veicolo, vista la vetustà, l’elevato chilometraggio e il cattivo stato, non sarebbe stato superiore alle spese di procedura, e specificando di aver rinunciato a ricorrere all’ausilio di un perito per evitare ulteriore costi e di aver accertato che l’ultimo collaudo risaliva al 16 marzo 2009;
che con scritto 24 maggio 2012 (doc. F), l’escutente ha confermato la propria opposizione, facendo valere che il valore Eurotax del veicolo sarebbe di fr. 1'800.-- in caso di acquisto da parte di un commerciante e di fr. 3'300.-- in caso di rivendita, aggiungendo di considerare lo scritto quale ricorso all’autorità di vigilanza in caso di mancata accettazione delle sue richieste;
che nelle sue osservazioni al ricorso (doc. H), l’escusso ha condiviso l’operato dell’Ufficio e fatto valere la necessità del veicolo per motivi professionali;
ch’egli ha del resto precisato che, non potendo superare il collaudo, l’autovettura era stata lasciata in garage e sostituita con una Opel Corsa altrettanto vetusta, “grazie all’umanità del garagista amico del debitore”;
che giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile all’esecuzione del sequestro in virtù dell’art. 275 LEF, “il funzionario stima gli oggetti pignorati [rispettivamente sequestrati] facendosi assistere, ove occorra, da periti”;
che nel caso concreto, l’Ufficio, conformemente alla prassi abituale per la stima dei veicoli di serie di valore manifestamente esiguo, ha ritenuto di poter rinunciare all’ausilio di un perito;
che tale scelta, che rientra nel potere d’apprezzamento dell’Ufficio riconosciutogli dall’art. 97 cpv. 1 LEF (“ove occorra”), è sicuramente condivisibile nella fattispecie, visto il valore oggettivamente esiguo del veicolo – anche la ricorrente ammette che non supera fr. 1'800.--;
che la giurisprudenza ammette, in applicazione analogica con l’art. 9 cpv. 2 RFF, che le parti possano, entro il termine di ricorso contro il verbale di pignoramento o sequestro, chiedere una nuova perizia, anticipandone le spese (cfr. DTF 110 III 70; De Gottrau, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 97);
che nella fattispecie, la ricorrente non ha però chiesto esplicitamente una perizia del valore del veicolo sequestrato;
che in ogni caso il valore Eurotax allegato – senza riscontro documentale – dalla ricorrente non è determinante nel caso in esame, poiché tale valore “è valido per veicoli aventi un grado di usura medio, naturalmente esenti da difetti, in stato di marcia e che permettono di circolare in tutta sicurezza. Secondo l'anno di prima immatricolazione e il chilometraggio, il veicolo deve essere in condizioni perfette. Il controllo obbligatorio è avvenuto entro gli ultimi 8 mesi. Le gomme devono avere ancora almeno il 50% del profilo. I controlli e i servizi sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del costruttore” (condizioni standard delle valutazioni Eurotax, cfr. *www.eu-rotaxglass.ch/img/ch/it/uc_sample.pdf*);
che al contrario, l’Ufficio ha accertato, senza essere validamente contraddetto dalla ricorrente, che il veicolo sequestrato è in cattivo stato e che l’ultimo collaudo risale al 16 marzo 2009, sicché non sono date le condizioni per una valutazione secondo l’Eurotax, senza contare che il valore di realizzazione giusta l’art. 97 cpv. 1 LEF, pari al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all'asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (cfr. CEF 30 maggio 2012, inc. 15.12.17, cons. 3), è generalmente inferiore al valore commerciale, che non dipende dagli stessi vincoli di legge, a prescindere poi del fattore di riduzione del prezzo connesso all’assenza di garanzia da parte dell’ufficio d’esecuzione (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. g RFF);
che in queste condizioni, è ineccepibile la decisione impugnata, giacché per l’art. 92 cpv. 2 LEF sono impignorabili “gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione” e che le spese di realizzazione ipotizzabili ammontano almeno a fr. 300.-- (cfr. CEF 6 ottobre 2008, inc. 15.08.63, cons. 6);
che la questione del valore dell’Opel Corsa è irrilevante, siccome il sequestro non può in linea di massima vertere su oggetti diversi di quelli indicati nel decreto di sequestro;
che il ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 92 cpv. 2, 97 cpv. 1, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; – __________
Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.