Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2012.88 • TRAC TI 15.2012.88 Generato dall'IA

Debtor's Untimely Appeal Against Bankruptcy Notice for Substantive Grounds

Numero d'incarto 15.2012.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor filed a timely appeal against a bankruptcy notice based on a monetary claim, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline, calculated from the date of notification, and because the grounds raised concerned substantive issues, whereas an appeal against a bankruptcy notice to the supervisory authority is strictly limited to formal defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF, Art. 43 LEF, Art. 9 pcv, art. 9 cpv. 2 LPR; Debtor's Untimely Appeal Against Bankruptcy Notice for Substantive Grounds: Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento presupposti legali avviso dei difetti opposizione tardiva assemblea dei creditori interessi di mora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 118 III 6
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 9 cpv. 2 LPR

Cited to decide the appeal without notification to the counterparty due to the obvious outcome.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 67 cpv. 2 OTLEF regarding the non-imposition of court fees.

art. 67 cpv. 2 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF regarding the non-allocation of compensation (indemnities).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2012.88 · Lugano 27 agosto 2012 FP/ec/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretario: · Cassina, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 agosto 2012 di

RI 1 rappresentata dal suo amministratore unico __________ contro

l’operato dell’CO

1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 3 agosto 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ avviata da PI 1, il 3 agosto 2012 l’CO 1 ha emesso contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'656.20 oltre interessi

e spese;

che l’atto è stato notificato alla debitrice l’8 agosto 2012;

che con ricorso del 22 agosto 2012 RI 1 ha impugnato la comminatoria di fallimento, asserendo che il contratto da essa stipulato con la creditrice non è stato da questa rispettato, tanto da essere stata costretta a rincorrere la ditta per mettere in funzione il telefono, che in più di una occasione il telefono non funzionava più correttamente, e che la mancata funzionalità dell’apparecchio telefonico le ha cagionato un danno stimato in fr. 20’000.-

considerando

in diritto:

che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che la comminatoria di fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 8 agosto 2012, il termine per ricorrere, iniziato e decorrere il giorno successivo, è venuto a scadere sabato 18 agosto 2012 e, per effetto dell’art. 142 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all’art 31 LEF, lunedì 20 agosto 2012;

che consegnato alla posta il 22 agosto 2012 il ricorso risulta intempestivo, di modo che esso va dichiarato irricevibile;

che, in ogni modo, fosse anche stato presentato tempestivamente, il ricorso non sarebbe stato votato a miglior sorte per i seguenti motivi;

che contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III

33 consid. 2);

che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;

che, nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di opporsi alla comminatoria di fallimento allegando meri motivi di merito, che –come rilevato – sfuggono tuttavia con ogni evidenza al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza;

che ne consegue che anche sotto questo profilo il ricorso è irricevibile;

che visto l’esito scontato dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 pcv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non si prelava la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.