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15.2012.87 • TRAC TI 15.2012.87 Generato dall'IA

Creditor Attachment of Inherited Property Share and Substitution of Debtor for Sale

Numero d'incarto 15.2012.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Creditors proceeded against a debtor and attached the debtor's share in a remaining inherited property, a single-family home, which the co-heirs had largely divided, with the father's will granting the property to one sister at a discounted value. The execution office requested authorization to substitute the debtor and sign a proposed contract where the debtor sold their one-third share to the sister for a price calculated based on the property's commercial value minus encumbrances and the testamentary discount, noting that an auction was inappropriate. The supervisory authority determined that while the proposed cession was not a standard realization method, it was permissible under its power to order other measures, finding the proposed price equitable and consistent with the will, while rejecting an objecting co-heir's counter-proposal which introduced unresolvable disputes irrelevant to the debtor's seized share; thus, the authority partially granted the request, authorizing the execution officer to sign the sale contract after amending it to include the debtor's share of a separate bank account.

Regesto Legislator

Ufficiale

Realizzazione di una quota ereditaria contestata. Tentativo di conciliazione. Cessione della quota dell'escusso a un altro erede. Consenso dell'autorità di vigilanza malgrado il parere contrario del terzo erede

Parole chiave

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compravendita erede sostituito sequestro di conti bancari divisione ereditaria esecuzione del sequestro bene riservato

Disposizioni normative citate

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Art. 9 cpv. 1 RDC
Qualora vi siano, come nel caso in esame, controversie sulle quote ereditarie, un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC non sarebbe quindi necessario (cfr.
Art. 10 cpv. 1 RDC
1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
Art. 132 cpv. 1 LEF
L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv.
Art. 10 cpv. 2 RDC
delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 RDC).
Art. 10 cpv. 3 RDC
2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Art. 132 cpv. 3 LEF
L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
Art. 131 cpv. 2 LEF
– quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra, proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.
Art. 609 CC
In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che l’escus­so ne è membro, può poi chiederne la divisione tramite l’inter­ven­to dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (cfr.

Giurisprudenza citata

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DTF 61 III 98
DTF 130 III 652
Creditor Attachment of Estate Share Versus Supervisory Authority's Jurisdiction Over Substantive Law and Seizure Validity
DTF 62 III 27
DTF 61 III 99
DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum
DTF 105 III 59
3 LEF; DTF 105 III 59, cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 132 LEF

This article is cited in the closing section as the basis for the supervisory authority's jurisdiction to determine the manner of realization of the debtor's hereditary rights.

art. 9 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

Cited as a basis for the decision, specifically relating to the conciliation hearing procedure which was followed/considered.

art. 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

Cited as a basis for the decision, specifically relating to proposing the manner of realization, which is central to the court's final order.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the final decision regarding the non-collection of the judicial fee.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final decision regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.87 · Lugano 24 settembre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 26 luglio 2012 di

IS 1

tendenti a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI 2

nella

PI 1

di cui sono anche parte le sorelle dell’escusso

PI 3 PI 4

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

A. Diversi creditori procedono contro PI 2 e hanno ottenuto il pignoramento della sua quota nella comunione ereditaria del padre fu PI 1 (deceduto il 4 dicembre 1998), composta oltre all’escusso delle sorelle PI 3 e PI 4.

B. La sostanza ereditaria è già stata in gran parte divisa prima dei pignoramenti. Attualmente rimane da dividere unicamente una casa unifamiliare situata nel comune di __________ (part. 2881). Il valore commerciale dell’intero fondo ammonta a circa fr. 520'000.--. Secondo il testamento del padre del 9 settembre 1998, l’intero fondo va attribuito alla figlia PI 4 al valore commerciale, dedotto uno sconto

del 10%. Vista la mancata intesa tra gli eredi, PI 4 ha inoltrato il 23 aprile 2012 un’istanza di tentativo di conciliazione tesa alla divisione della

rimanente sostanza ereditaria. Il 18 luglio 2012, l’escusso PI 2 e la sorella PI

4 hanno fatto pervenire all’IS 1 una bozza di contratto, con cui il primo ha ceduto alla seconda la propria quota ereditaria al prezzo di fr. 112'275.--, liberandolo nel contempo della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr. 220'000.-- gravante l’immobile (doc. E allegato all’istanza).

C. Con l’istanza in esame, l’Ufficio, constatato come il prezzo offerto corrisponda alla quota (di 1/3) dell’escusso sul fondo stimato al valore commerciale, previa deduzione degli oneri ipotecari che lo gravano e dello sconto previsto dal testamento, ritiene che una vendita all’asta della quota sia inopportuna e chiede pertanto l’autorizzazione a sottoscrivere il contratto in luogo e vece dell’escusso.

D. Come

richiesto dalla Camera, l’Ufficio, il 2 agosto 2012 ha impartito ai creditori e agli eredi un termine scadente il 15 agosto per formulare la loro

espressa adesione all’offerta di PI 4 o le loro eventuali osservazioni. Quattro creditori l’hanno accettato, mentre tre altri non hanno risposto. Da parte sua, PI 3, dopo aver ottenuto una proroga del termine, si è opposta alla proposta con scritto 28 agosto 2012, chiedendo che i punti 2 e 3 del contratto venissero modificati, nel senso di un aumento dell’onere ipotecario pari a fr. 112'275.--, tale da permettere di tacitare il fratello e di ridurre le quote ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua, esclusi i costi di rinnovamento di fr. 60'000.--. Il 14 settembre 2012, l’Ufficio, così come richiesto dalla Camera, ha trasmesso l’estratto del conto aperto a nome di PI 3 presso l’Aargauische Kantonalbank ma di cui sono aventi diritto economico i tre eredi, il cui saldo era di fr. 1'509,31 al 12 settembre 2012.

considerando

in diritto:

1. Qualora l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio che ne ha provveduto al pignoramento deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. L’autorità di vigilanza può anche prendere altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.1. Secondo il Tribunale federale (DTF 61 III 98; 62 III 28; 96 III 21), la suddetta procedura non sarebbe invece applicabile quando l’esi­sten­za della comunione ereditaria o la quota parte dell’e­scus­so sono contestate, ciò che non impedisce comunque il pignoramento e il sequestro dei diritti del debitore oggetto di contestazione (DTF 130 III 652 ss.) né la loro realizzazione (DTF 62 III 27, cons. 1). In tale ipotesi, l’Ufficio dovrebbe scegliere tra, da una parte, porre all’incanto

– quale diritto contestato – la quota di liquidazione pignorata e, dall’altra, proporre ai creditori di autorizzarli a far valere il diritto pignorato a proprio nome, conto e rischio ai sensi dell’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. Rutz/Roth, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art. 132; *contra*: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 132, che sostiene che l’autorità di vigilanza potrebbe anche in tal caso ordinare la liquidazione della successione). In entrambi i casi, l’aggiudicatario o il cessionario, qualora riesca a far constatare che la comunione ereditaria esiste e che l’escus­so ne è membro, può poi chiederne la divisione tramite l’inter­ven­to dell’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. DTF 61 III 99; Schaufelberger, Basler Kommentar zum

ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 12 ad art. 609). Ad ogni modo, la determinazione del modo di realizzazione spetta

all’au­to­rità di vigilanza anche quando i diritti ereditari dell’escus­so sono contestati (art. 132 cpv. 3 LEF; DTF 105 III 59, cons. 2c; 87 III 108, cons. 1, e 109, cons. 2; Rutz/Roth, op. cit., n. 25 e 31 ad art. 132) e la stessa ha la facoltà di ordinare altri provvedimenti di quelli due citati in precedenza (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.2. Qualora vi siano, come nel caso in esame, controversie sulle quote ereditarie, un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC non sarebbe quindi necessario (cfr. DTF 62 III 27 s., cons. 2; Rutz, op. cit., n. 11 ad art. 132). Invero, in altre decisioni (DTF 61 III 99 e 113 III 39), il Tribunale federale non ha escluso che un’udienza di conciliazione possa essere convocata. Tale modo di procedere può anzi essere opportuno, qualora venga formulata una proposta suscettibile di essere accettata da tutti gli interessati. E in ogni caso, anche quando il tentativo di conciliazione è rimasto infruttuoso o pare votato all’insuccesso, deve comunque essere offerto agli interessati il diritto di essere sentito prima della decisione dell’autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 3 LEF). Per questo motivo, l’IS 1, su richiesta della Camera, ha sottoposto l’offerta di PI 4 ai creditori e all’erede PI 3.

1.3. Il modo di realizzazione della quota ereditaria di PI 2 proposto dall’Ufficio – la sua cessione a PI 4 al prezzo di fr. 112'275.--, con contestuale liberazione della sua responsabilità solidale per l’ipoteca di fr. 220'000.-- gravante l’immobile – non figura tra quelli previsti dal RDC. Come già precisato, l’au­to­rità di vigilanza ha tuttavia la facoltà di ordinare altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.4. Siccome la sottoscrizione del contratto proposto da PI 4 non è stata esplicitamente accettata da tutti gli interessati, l’Ufficio ha correttamente chiesto l’intervento della Camera per la determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari in questione (art. 10 cpv. 1 RDC).

2. Il prezzo di fr. 112'275.-- stabilito nella bozza di contratto corrisponde alla disposizione testamentaria n. 4 del defunto PI 1 (cfr. doc. C annesso all’istanza), in quanto ammonta al terzo (spettante all’e­scusso) del valore commerciale dell’immobi­le (pari a fr. 520'000.--, doc. B), dedotti lo sconto familiare *(“Familienrabatt”)* del 10%, l’onere ipotecario effettivo di fr. 130'000.-- gravante il fondo e le spese di perizia, di complessivi fr. 1'175.-- (cfr. doc. D ad 5). La bozza di contratto non disciplina invece la ripartizione del conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, che al

12 settembre 2012 presentava un saldo di fr. 1'509,31 e di cui un terzo spetta all’escusso secondo le stesse allegazioni di PI 4 (cfr. scritto del 13 settembre 2012). In vista di una liquidazione globale, la questione va esplicitamente regolata nella convenzione.

3. Contrariamente all’ufficio d’esecuzione, che può adottare un modo di realizzazione diverso di quello previsti dalla legge solo se vi è unanimità degli interessati, l’autorità di vigilanza è abilitata a prendere provvedimenti anche senza il consenso unanime degli interessati, “tenuto conto nella misura del possibile”

delle loro proposte (art. 10 cpv. 2 RDC). Nel caso di specie, PI 3 ha proposto un aumento dell’onere ipotecario pari a fr. 112'275.--, tale da permettere di tacitare

il fratello e di ridurre le quote ereditarie a due, una di PI 4 e l’altra sua, esclusi asseriti costi di rinnovamento di fr. 60'000.--. Ora, tale soluzione non appare conforme al testamento, che riconosce esplicitamente a PI 4 la facoltà di acquisire il fondo in piena proprietà (*“zu Alleineigentum”*), e introduce un elemento di controversia – la deduzione dei costi di rinnovamento, che è contestata da PI 4 (cfr. scritto 13 settembre 2012) – che non concerne l’escusso PI 2 e quindi sul quale la Camera non è abilitata a pronunciarsi. Al contrario, la soluzione di PI 4 permette di tacitare i creditori del fratello PI 2in modo equo senza pregiudicare la situazione giuridica della sorella PI 3, la quale può continuare a contestare la divisione come in precedenza.

4. In queste condizioni, l’istanza va parzialmente accolta, nel senso che l’Ufficiale di Locarno, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art. art. 96 cpv. 2 LAC), è autorizzato a sottoscrivere a nome di PI 2 la convenzione di cui al doc. E, debitamente modificata nel suo punto 2, che menzionerà il conto n. __________ presso l’Aargauische Kantonalbank, e nel suo punto 5, in modo da indicare un prezzo che includa anche la quota parte di PI 2 sul conto in questione.

5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

1. L’istanza è parzialmente accolta nel senso del considerando 4.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all'IS 1, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.