Appellants' Challenge to Enforcement Notices Due to Alleged Lapsed Opposition Deadline
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged enforcement notices and related executive orders issued against them, alleging they were prevented from filing an opposition against the order directed at one of them because it was left in the mailbox on May 18, 2012, causing the ten-day opposition period to lapse by the time of a subsequent conciliation hearing on May 22, 2012, where they discussed settlement. The court rejected the appeal, reasoning that while depositing the notice in the mailbox is not a valid notification under the relevant statute, the notice still produces its effects from the moment the debtor gains knowledge of it; since the appellants attended the May 22nd hearing where they discussed the executive orders, they are deemed to have had knowledge of the order against the second appellant by that date, meaning the opposition deadline, calculated from the moment they retrieved the notice from their mailbox (proven by their silence regarding non-receipt at the hearing), had already expired, rendering the appeal inadmissible on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a, Art. 62 cpv. 2; Appellants' Challenge to Enforcement Notices Due to Alleged Lapsed Opposition Deadline: The court rejected the appeal, reasoning that while depositing the notice in the mailbox is not a valid notification under the relevant statute, the notice still produces its effects from the moment the debtor gains knowledge of it; since the appellants attended the May 22nd hearing where they discussed the executive orders, they are deemed to have had knowledge of the order against the second appellant by that date, meaning the opposition deadline, calculated from the moment they retrieved the notice from their mailbox (proven by their silence regarding non-receipt at the hearing), had already expired, rendering the appeal inadmissible on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, setting the ten-day period for opposition starting from notification, is implicitly used as the basis for rejecting the appeal, as the court found the notification valid and the period expired.
Cited in the preamble of the ruling section regarding the validity of notification, although the substantive ruling relies on the deemed notification of Art. 74 LEF.
Cited in the preamble of the ruling section regarding the non-levy of court fees.
Cited in the preamble of the ruling section regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.
Applied in order no. 2 regarding the non-levy of court fees.
Applied in order no. 2 regarding the non-assignment of legal fees/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.83 · Lugano 24 agosto 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 12 luglio 2012 di
1. RI 1 2. RI 2 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, e meglio contro gli avvisi di pignoramento e connessi precetti esecutivi emessi nelle esecuzioni n. __________.01/02 promosse in via solidale contro i ricorrenti da
PI 1
viste le osservazioni 20 agosto 2012 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che i ricorrenti fanno valere che RI 1, il 3 aprile 2012, ha ritirato presso l’ufficio postale di __________ il precetto esecutivo n. __________-02 diretto contro di lei per l’importo di fr. 3'226,25 e vi ha interposto opposizione;
che per contro quello diretto contro il suo marito, RI 2 (n. __________-01), è stato trovato, ad una data non precisata, nella cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato dalla polizia comunale di __________ il 18 maggio 2012;
che i ricorrenti lamentano il fatto di non aver potuto interporre opposizione a quest’ultimo atto, “visto che i 10 giorni di termine erano ormai scaduti”;
ch’essi precisano che, siccome avevano deciso di non accettare la proposta formulata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ nella sua seduta del 22 maggio 2012, tendente ad un pagamento di fr. 2'000.-- a saldo di ogni e qualsiasi reciproca pretesa, e “di aspettare il successivo precetto”, il disguido relativo alla notifica del precetto diretto contro il marito avrebbe reso impossibile la formulazione di un’opposizione, sicché “saremmo costretti a pagare un importo che ormai non ci riguarderebbe più”;
che la ricevibilità del ricorso interposto da RI 1 è dubbia, siccome la contestazione verte su un precetto esecutivo che non è diretto contro di lei;
che la questione può però rimanere indecisa, dal momento che il ricorso non merita comunque di essere accolto;
che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere o nella casella postale dell’escusso non costituisce una valida notifica ai sensi dell’art. 72 LEF (DTF 117 III 7 e segg.; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 10 ad art. 64, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 4 ad art. 64-66 e n. 14 ad art. 64, con rif.), a prescindere dal fatto che, eventualmente, l’escusso abbia in modo preventivo accettato tale modo di comunicazione quale mezzo di notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse (CEF 11 luglio 2003, inc. 15.03.86; 19 ottobre 2004, inc. 15.04.136, cons. 2; 12 dicembre 2007, inc. 15.07.102, cons. 2; BS, AB, sentenza 27 novembre 1990, BlSchK 1991, p. 94; Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 72);
che la giustificazione della polizia del Comune di __________ di cui allo scritto 20 luglio 2012 (doc. C annesso alle osservazioni dell’Ufficio) è quindi inammissibile e la stessa è invitata, attraverso una comunicazione della presente decisione, a rinunciare alla sua illegale prassi;
che tuttavia, se, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, l’atto esecutivo è comunque giunto a conoscenza dell'escusso, esso produce i suoi effetti da quel momento (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2; CEF 11 luglio 2003 [15.03.86], RtiD 2004 II 723 ss, n. 76c);
che nel caso in esame, i ricorrenti ammettono di aver avuto conoscenza del precetto esecutivo diretto contro il marito (emesso il 29 marzo 2012), ma di aver rinunciato ad interporre opposizione, in quanto il termine di 10 giorni sarebbe già stato scaduto;
che il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 74 cpv. 1 LEF decorre “dalla notificazione del precetto”, ovvero nel caso concreto dal momento in cui i ricorrenti l’hanno prelevato dalla cassetta delle lettere;
che i ricorrenti non hanno menzionato quale sia tale data;
che risulta dal verbale dell’udienza 22 maggio 2012 tenutasi davanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (doc. D annesso alle osservazioni dell’CO 1), alla quale entrambi i ricorrenti hanno presenziato, ch’essi hanno saputo al più tardi a quel momento che erano stati emessi due precetti esecutivi e che in caso di pagamento dell’importo di fr. 2'000.-- l’Ufficio di conciliazione avrebbe provveduto a richiedere all’CO 1 l’annullamento e la cancellazione “dei precetti esecutivi n° __________-01/02”;
che il fatto ch’essi non abbiano eccepito in occasione della seduta, che RI 2 non aveva ancora ricevuto il precetto esecutivo diretto contro di lui, dimostra ch’essi l’avevano già prelevato dalla cassetta delle lettere, in cui era stato imbucato dalla polizia comunale di __________ il 18 maggio 2012 (cfr. doc. C allegato alle osservazioni dell’Ufficio);
che la notifica del precetto esecutivo __________-01 è quindi da ritenere valida;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 72 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.