Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2012.77 • TRAC TI 15.2012.77 Generato dall'IA

Foreclosure Lien Dispute and Prior Judgment Bar

Numero d'incarto 15.2012.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the updated statement of liabilities regarding a property foreclosure, asserting that certain tax liens included taxes not directly tied to the real estate, which the court rejected because this specific issue concerning the nature of the liens had been previously decided in a final judgment in 2009, rendering the appellant's objections as to prior years time-barred and unreceivable. Furthermore, for the most recent tax years, the court upheld the inclusion, reasoning that the amounts corresponded to the property tax previously deemed legally linked to the real estate, thereby rejecting the appeal to the extent it was receivable.

Regesto Legislator

Ufficiale

Elenco oneri. Aggiornamento degli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto. Rcevibilità di un ricorso diretto contro l'aggiornamento

Parole chiave

Generato dall'IA
pegno immobiliare imposta immobiliare imposta reale esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare assoggettamento all'imposta appuramento dell'elenco oneri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the final order regarding the decision not to levy judicial costs or award indemnities.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2012.77 · Lugano 10 agosto 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 15 luglio 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 3 luglio 2012 di aggiornamento dell’elenco oneri relativa alla part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del ricorrente, in merito alle ipoteche legali notificate da

1. PI 1 rappr. dall’RA 1 2. PI 2 rappr. dall’RA 2 viste le osservazioni 17 luglio dell’CO 1, che ha rinunciato ad intimare il ricorso agli altri interessati, e le osservazioni spontanee del 18 luglio 2012 del PI 2;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 3

luglio 2012, l’CO 1 ha notificato alle parti interessate all’esecuzione n. 1171720 in realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________ RFD di __________

di proprietà dell’escusso l’aggiornamento dell’elenco oneri relativo agli interessi dei crediti iscrittivi fino alla data del (nuovo) incanto indetto per il 4 settembre 2012;

che in particolare la pretesa per “imposta comunale” dal 2003 al 2012 vantata dal PI 2 (pos. 1) è stata determinata in complessivi fr. 8'726,20, mentre i crediti per “imposta cantonale” del 2003 e del 2005 annunciati dallo PI 1 sono stati stabiliti in fr. 677,25 in totale (pos. 2);

che con ricorso del 15 luglio 2012, l’escusso contesta tale aggiornamento, affermando che le ipoteche legali concernerebbero in parte “imposte non legate direttamente all’immobile ma sulla base di dichiarazione fiscale per redditi senza alcun legame con l’immobile oggetto dell’asta”;

che la questione evocata dal ricorrente è però già stata esaminata e risolta da questa Camera con sentenza 15 settembre 2009 (inc. 15.09.89), da tempo passata in giudicato;

che sebbene il ricorso era stato inoltrato dalla creditrice ipotecaria (__________), siffatta decisione è opponibile all’escusso, che semmai avrebbe potuto e dovuto proporre le censure in questione in sede di osservazioni o con ricorso separato;

che il ricorso è pertanto tardivo per quanto riguarda le imposte dal 2003 al 2009;

ch’esso avrebbe potuto essere ricevibile soltanto nella limitata misura in cui l’escusso avesse contestato il calcolo degli interessi intercorrenti tra il 10 settembre 2009 e il 4 settembre 2012, fermo restando che l’importo del capitale sul quale essi sono calcolati, per i suddetti motivi, non avrebbe più potuto essere contestato;

che il ricorrente non ha tuttavia espresso alcuna critica ricevibile né ha contestato la corrispondenza tra le cifre stabilite dalla Camera nel 2009 e quelle riportate nell’elenco oneri aggiornato, a ragione del resto perché combaciano perfettamente;

che in

merito alle imposte comunali per gli anni 2010 a 2012, si ricorda al ricorrente che l’ufficio d’esecuzione può in linea

di massima rifiutare l’iscrizione di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF, ma non in caso di dubbi sull’esisten­za o sul quantum del credito, fatta salva la facoltà per gli interessati di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 15 settembre 2009, inc. 15.09.89, cons. 1);

che nel 2009 la Camera ha già giudicato che l’importo di fr. 775,40 iscritto per gli anni 2006 e 2009 corrispondeva verosimilmente a quello dell’imposta immobiliare, la cui stretta rela­zione con il fondo è ammessa (cfr. cons. 3.1);

che ciò

vale anche per le imposte per gli anni 2010 a 2012, poiché sono state iscritte per lo stesso importo di fr. 775,40 e l’imposta immobiliare è dovuta sui fondi

di proprietà del contribuente all’inizio dell’anno civile, senza riguardo alla durata dell’as­soggettamento (art. 95 LT);

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 140, 156 LEF; 36 RFF; 95 LT; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– – –

Comunicazione alla Ufficio di esecuzione di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.