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15.2012.67 • TRAC TI 15.2012.67 Generato dall'IA

Appeal Challenging Bankruptcy Notice Based on Undecided Opposition Dismissed

Numero d'incarto 15.2012.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a bankruptcy notice, arguing it was premature because their appeal against the rejection of their initial opposition had not yet been decided. The supervisory authority ruled that appeals against bankruptcy notices to this body are limited to formal grounds, specifically noting that a challenge based on an undecided opposition is only valid if the opposition has not been definitively rejected. Since the court had, in fact, rejected the appellant's prior appeal on April 16, 2012, and this rejection was duly served on April 26, 2012, the opposition was considered validly dismissed when the bankruptcy notice was served on May 30, 2012, leading to the dismissal of the current appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Reclamo interposto contro la sentenza di rigetto dell'opposizione evaso prima della continuazione dell'esecuzione

Parole chiave

Generato dall'IA
comminatoria di fallimento opposizione al precetto esecutivo eccezioni processuali legittimazione a ricorrere proposta di giudizio motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 9 cpv. 2 LPR

The appeal was decided without notification to the counterparty due to its clearly unfounded nature.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in relation to the decision not to collect the judicial fee.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in relation to the decision not to award compensation.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in relation to the decision not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.67 · Lugano 13 giugno 2012 CJ/fp7fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 7 giugno 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 aprile 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la ricorrente contesta la comminatoria di fallimento, notificatale il 30 maggio 2012, facendo valere che il suo ricorso contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc. 0015-2012-s) non sarebbe ancora stato evaso;

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando, come nel caso in esame, l’escus­so afferma che l’opposizione non è ancora stata rigettata con decisione esecutiva (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);

che tuttavia, nella fattispecie, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, con sentenza 16 aprile 2012 (inc. 14.2012.40), ha respinto il reclamo interposto da RI 1 il 5 marzo 2012 contro la decisione 21 febbraio 2012 del Giudice di pace del circolo di__________ (inc. 0015-2012s);

che secondo una ricerca nel sistema “track & trace” della Posta svizzera, siffatta sentenza è stata notificata all’escussa il 26 aprile 2012 presso lo sportello dell’ufficio postale di __________;

che l’opposizione interposta dall’escussa era quindi stata validamente rigettata al momento della notifica – il 30 maggio 2012 – della comminatoria di fallimento impugnata;

che quest’ultima è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

che il ricorso va pertanto respinto;

che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.