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15.2012.66 • TRAC TI 15.2012.66 Generato dall'IA

Bankruptcy Notice Validity Despite Subsequent Deregistration

Numero d'incarto 15.2012.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged the issuance of a bankruptcy notice, arguing they were not subject to bankruptcy proceedings because they were not registered in the commercial register. The court rejected the appeal, reasoning that although a person no longer registered is generally subject to bankruptcy for six months after publication of cancellation, the decisive factor for determining the type of execution (including bankruptcy) is the date the creditor requested the continuation of the execution. Since the creditor requested continuation before the appellant's deletion from the register, the bankruptcy notice was valid, and the appeal was dismissed as unfounded despite the appellant's subsequent deregistration.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Ditta individuale cancellata dal registro di commercio "in quanto non tenuta all’iscrizione" dopo la presentazione della domanda di proseguimento dell'esecuzione. Assenza di potere di controllo dell'ufficio d'esecuzione quo alla validità dell'iscrizione

Parole chiave

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procedura di fallimento registro di commercio validità della disdetta di locazione validità del riconoscimento di debito scioglimento della società delega del possesso

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning justifying why no court fee is levied in the operative part.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning justifying why no indemnity is awarded in the operative part.

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning justifying why no indemnity is awarded in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.66 · Lugano 11 giugno 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 5 giugno 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il ricorrente contesta l’ammissibilità della comminatoria di fallimento, facendo valere di non essere iscritto a registro di commercio e di non essere quindi soggetto alla procedura di fallimento;

che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali, segnatamente quando, come nel caso in esame, l'escus­so reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160);

che il ricorso deve in linea di massima essere presentato entro 10 giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nel caso concreto la comminatoria di fallimento è stata notificata all’escusso il 16 maggio 2012, sicché il ricorso, interposto solo il 5 giugno, sarebbe tardivo;

che è tuttavia nulla la comminatoria di fallimento notificata ad una persona che non è soggetta alla via del fallimento, nullità che può essere fatta valere in ogni tempo (cfr. art. 22 cpv. 1 LEF; per tutti: Cometta, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 160);

che da una ricerca nel registro di commercio risulta che il ricorrente, per la ditta individuale “digi”, ne è stato cancellato il 23 maggio 2012 con la seguente indicazione: “La ditta è cancellata in quanto non tenuta all’iscrizione”;

che giusta l’art. 40 cpv. 1 LEF, le persone iscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel registro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzera di commercio;

che per la scelta del modo (o “specie”) di esecuzione (cfr. art. 38 LEF), è determinante il momento in cui il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione (cfr. art. 40 cpv. 2 LEF; CEF 13 aprile 2005, inc. 15.05.25, cons. 7; 27 settembre 2005, inc. 15.05.93);

che nella fattispecie, il procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione l’8 marzo 2012, ovvero ancora prima della cancellazione dell’escusso dal registro di commercio, pubblicata il 23 maggio 2012;

che il fatto che l’iscrizione del ricorrente nel registro di commercio fosse (o fosse diventata) forse non obbligatoria non è rilevante in questa sede, siccome

l’Ufficio non deve e non può controllare la validità dell’iscrizione (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 14 e 20 ad art. 39);

che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

che il ricorso va pertanto respinto;

che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 159 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a RI 1, __________

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.