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15.2012.64 • TRAC TI 15.2012.64 Generato dall'IA

Supplementary Attachment Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numero d'incarto 15.2012.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought to annul a supplementary attachment order on their income, raising merit-based objections regarding alleged counterclaims for accessory expenses and the nullity of a prior lease termination, despite a recent prior ruling upholding the principal attachment. The court dismissed the appeal, reasoning that the law prohibits raising substantive challenges to the validity of the debt being enforced at the stage of the attachment, as such disputes must be addressed during opposition proceedings or have already been resolved through earlier appeals.

Regesto Legislator

Ufficiale

Pignoramento complementare. Inammissibilità delle censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione. Richiamo della possibilità di condannare la parte temeraria con a una multa e/o con il pagamento di tasse e spese

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di sequestro censure procedurali domanda riconvenzionale affitto complementare validità della disdetta di locazione validità del sequestro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
9 LPR

Cited in the dispositive for deciding the appeal without notifying the counterparty due to its manifestly unfounded nature.

61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section that leads to the order regarding the non-levying of court fees.

62 OTLEF

Cited in the reasoning section that leads to the order regarding the non-assignment of indemnities.

20a cpv. 2 n. 5 LEF

Cited as a warning regarding potential fines for acting in bad faith, although the penalty itself was not imposed in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.64 · Lugano 1° giugno 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 29 maggio 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di complemento di pignoramento allestito il 21 maggio 2012 (e spedito all’escusso il 23 maggio) nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1, __________

rispettivamente da

PI 1 e PI 2 Montis, __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente chiede l’annullamento del complemento di pignoramento eseguito il 21 maggio 2012 sui suoi redditi, facendo

valere per l’ennesima volta un credito per spese accessorie del 2008, ch’egli afferma di vantare contro gli escutenti, nonché l’asserita nullità della disdetta 6 aprile 2009 del contratto di locazione;

che la Camera, con sentenza del 3 maggio 2012 (inc. 15.12.49), ha appena respinto un ricorso presentato contro il pignoramento principale, confermandone la piena validità;

che la legge non consente più all’escusso, allo stadio del pignoramento, di far valere censure di merito sulla validità del credito posto in esecuzione;

che simili censure devono infatti essere discusse in sede di rigetto dell’opposizione e non lo possono più essere dopo che l’e­scus­so ha invano esaurito le vie di ricorso o, come nel caso in esame, vi ha rinunciato;

che per il resto il ricorrente non critica l’operato dell’Ufficio dal punto di vista formale;

che il ricorso va pertanto respinto;

che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, a cui non è quindi necessario intimare la sentenza;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che va però ricordato che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può essere condannata a una multa sino a 1500.- franchi nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF);

che il ricorrente viene avvertito che tale norma potrà essergli applicata qualora dovesse presentare ulteriori ricorsi fondati sulle medesime censure;

Richiamati gli art. 17, 20*a*, 91, 114 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.