Unrepresented Appellant's Overpayment Claim Deemed Inadmissible Due to Procedural Flaws and Prior Application
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal filed by an unrepresented individual seeking credit for an alleged overpayment of approximately CHF 8,000 was deemed inadmissible because the signatory was not a registered fiduciary or lawyer and lacked legal representation authority, violating procedural law. Furthermore, the appeal was procedurally flawed due to late filing and delivery to the wrong department, and even on the merits, the claimed overpayment had already been correctly applied to satisfy an outstanding tax execution claim against the appellant.
Regesto Legislator
UfficialeRicorso presentato da un rappresentante dell'escussa non abilitato per legge a rappresentarla e la cui procura è comunque stata revocata prima che il ricorso giungesse all'autorità di vigilanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision regarding non-compliance with representation requirements.
Cited in the reasoning for not levying court fees in the final order.
Cited in the reasoning for not awarding indemnities in the final order.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.51 · Lugano 3 maggio 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 21 marzo 2012 di
RI 1
per denegata giustizia contro l’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorso risulta firmato solo dal (allora) rappresentante dell’escussa RI 1, il quale chiede che l’importo da lui indicato in circa fr. 8'000.-- versato in doppio dall’escussa gli venga bonificato per conto di quest’ultima;
che RA 1 non è però iscritto nell’albo cantonale dei fiduciari né in quello degli avvocati, e non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale;
che il ricorso si rivela quindi inammissibile ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);
che d’altronde il ricorso, erroneamente indirizzato il 21 marzo 2012 al Dipartimento delle istituzioni con una traduzione in italiano di difficile comprensione, è pervenuto alla Camera solo il 30 aprile 2012;
che già il 3 aprile 2012, RI 1 aveva però comunicato al Dipartimento delle istituzioni la revoca della procura conferita ad RA 1;
che a titolo abbondanziale occorre rilevare come il ricorso sarebbe comunque dovuto essere respinto nel merito, dal momento che, come risulta dallo scritto 5 aprile 2012 dell’Ufficio all’escussa, l’importo complessivo di fr. 6'137,95, da lei versato in doppio il 24 giugno 2011 (versamenti di fr. 2'910 e fr. 3'227,95), è stato versato sul conto generale della debitrice ed è poi stato utilizzato, unitamente ad altri residui, per pagare a concorrenza di fr. 6'286,50 (oltre fr. 31,60 prelevati quali spese d’incasso) un’esecuzione (n. __________) promossa nel frattempo nei confronti di RI 1 per l’incasso dell’imposta cantonale 2008, che era regolarmente pervenuta allo stadio della prosecuzione;
che il terzo versamento (di fr. 369.--) è stato accreditato quale acconto all’esecuzione n. __________ promossa dal __________;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a* LEF; 15 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.