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15.2012.47 • TRAC TI 15.2012.47 Generato dall'IA

Execution Sale Bid Validity After Auction Award

Numero d'incarto 15.2012.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an execution proceeding involving the collection of a debt, an appeal was filed contesting the validity of a public auction award for a seized automobile because the winning bidder allegedly lacked immediate identification documentation as required by the auction terms. The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that the execution office has broad discretion in setting sale conditions to maximize proceeds, and since the identity of the successful bidder was already known to the auction official, the requirement for immediate document presentation was waived, with the official being permitted to grant a reasonable time for subsequent compliance, which aligns with the goal of achieving the highest return in the interest of the involved parties.

Regesto Legislator

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Art. 125 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Execution Sale Bid Validity After Auction Award: The reviewing authority dismissed the appeal, reasoning that the execution office has broad discretion in setting sale conditions to maximize proceeds, and since the identity of the successful bidder was already known to the auction official, the requirement for immediate document presentation was waived, with the official being permitted to grant a reasonable time for subsequent compliance, which aligns with the goal of achieving the highest return in the interest of the involved parties.

Parole chiave

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offerente all'incanto modalità di vendita utile incasso requisito di validità documenti sequestrati

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 125 cpv. 1 LEF

This article was cited when rejecting the appeal, as the court found the sale procedure complied with the law.

Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the context of not levying a judicial fee (tassa di giustizia).

Art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the context of not awarding compensation (indennità).

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.47 · Lugano 3 maggio 2012 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 29 marzo 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiudicazione a pubblici incanti del 29 marzo 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 1, __________

contro

PI 2 __________

viste le osservazioni 19 aprile 2012 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 PI

1 procede contro PI 2 per l’incasso di fr. 825.80.

B. Il

10 marzo 2011 l’Ufficio ha pignorato, per quanto di rilevanza nella fattispecie, un’automobile marca Renault Clio 1.8, attribuendole un valore di stima di fr. 500.00.

C. Il

29 marzo 2012 l’autovettura pignorata è stata aggiudicata per l’importo di fr. 700.00 a __________, __________.

D. Con

tempestivo ricorso 29 marzo 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione del 29 marzo 2012, in quanto l’aggiudicatario non avrebbe avuto con sé un documento di legittimazione e quindi l’offerta da lui

effettuata e l’aggiudicazione a suo favore sarebbero nulle. Per questo motivo la ricorrente postula che l’autovettura le venga aggiudicata a fr. 100.00, offerta da lei effettuata tramite rilancio di fr. 50.00 dopo una prima offerta di fr. 50.00 effettuata da un terzo.

E. Con osservazioni 19 aprile 2012 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che l’aggiudicatario e creditore è persona nota al funzionario che ha operato l’aggiudicazione, motivo per il quale non sarebbe stata necessaria la produzione di un documento di legittimazione. In ogni caso l’acquirente lo avrebbe prodotto entro dieci minuti dalla conclusione dell’asta.

Considerato

in

diritto:

1. La realizzazione dei beni mobili pignorati ha luogo ai pubblici incanti (art. 125 cpv. 1 LEF). La forma di pubblicazione, il modo, il tempo e il luogo dell’incanto vengono determinati dall’ufficio di esecuzione col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti (art. 125 cpv. 1 LEF). Ratio della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile, nell’interesse dei creditori e del debitore.

2. Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 27 m. 25; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht. vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).

3.È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire le modalità di vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni d’asta, che possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta pubblica (Gilliéron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 125) e non devono fare oggetto di

pubblicazione e stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione al momento del pubblico incanto.

4. Trattandosi di giudizio di opportunità, l’Autorità di ricorso si impone uno stretto riserbo, pur potendo sostituire il suo apprezzamento a quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato e se ne scosterà in sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Cometta, La procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).

5. Nel caso di specie l’CO 1ha indicato nelle condizioni d’asta che l’aggiudicatario dovrà legittimare la propria identità con la presentazione di un documento ufficiale. Tale esigenza è stata inserita dall’Ufficio nelle condizioni d’asta alfine di poter identificare con precisione l’aggiudicatario dell’autovettura. Nella fattispecie però l’identità dell’aggiudicatario era nota al funzionario preposto all’asta, motivo per il quale la presentazione di un documento di legittimazione risultava inutile. Ne consegue che la circostanza che l’aggiudicatario, persona nota all’ufficio, non avesse con sé un valido documento di legittimazione non è motivo per annullare l’aggiudicazione. Essendo poi, come accennato, compito dell’organo d’esecuzione stabilire le modalità e le condizioni della vendita, quest’ultimo è autorizzato, se lo ritiene necessario, ad assegnare all’aggiudicatario, come in concreto ha fatto, un lasso di tempo appropriato per presentare il documento di legittimazione. L’Ufficio si avvale di tale facoltà se lo ritiene opportuno, in particolare in considerazione della circostanza che chi si aggiudica un bene è il maggior offerente all’asta e quindi assegnargli un breve termine per produrre il documento di legittimazione è nell’interesse delle

parti della procedura esecutiva, ossia dei creditori e del debitore. Dalle considerazioni che precedono l’operato dell’CO 1 risulta

conforme alla legge. Ne consegue che il ricorso di RI 1 è infondato e va respinto.

6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 125 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- - - __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.