Enforcement Order Validity After Alleged Revocation of Attorney's Mandate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged the issuance of an enforcement order based on an arbitral award, arguing that the attorney who filed for execution no longer had the authority to represent the creditor because the mandate had allegedly been revoked by the condominium administration on February 15th, after the attorney had already mailed the enforcement application on February 15th, which the enforcement office received on February 16th. The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil code, revocation of representation is only effective upon receipt by the representative, and since the attorney completed and sent the application before receiving the revocation notice (which arrived after the application was sent but before the order was issued), the enforcement application was validly filed under the existing mandate, validating the subsequent enforcement order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 cpv. 1 CO, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 17 LEF; Enforcement Order Validity After Alleged Revocation of Attorney's Mandate: The court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil code, revocation of representation is only effective upon receipt by the representative, and since the attorney completed and sent the application before receiving the revocation notice (which arrived after the application was sent but before the order was issued), the enforcement application was validly filed under the existing mandate, validating the subsequent enforcement order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, concerning the revocation of representation authority, was cited as a legal basis for rejecting the appeal, which argued the representative's mandate had been revoked.
This article governs the non-levy of costs, as stated in order no. 2.
This article governs the non-assignment of indemnities, as stated in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.44 · Lugano 6 aprile 2012 EC/fp/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Celio
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2012 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. dr. PA 1 ) contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dalla
PI 1 (patr. dall’ PI 2 )
viste le osservazioni:
- 15 marzo 2012 dell’avv. PI 2, __________;
- 26 marzo 2012 dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con domanda d’esecuzione del 13 febbraio 2012, ricevuta dall’Ufficio il 16 febbraio 2012, l’avv. PI 2, in rappresentanza della PI 1, ha chiesto di emettere nei confronti di RI 1 un precetto esecutivo per l’incasso di fr. 13'455.50 oltre interessi al 5% dal 13.02.2012 indicando quale titolo di credito: “lodo arbitrale del 05.07.2011, capitale fr. 5'555.50, ripetibili fr. 5'500.00, quota parte tasse di giustizia fr. 2'400.00”;
che il 20 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo, che è stato notificato all’escusso il 28 febbraio 2012 e al quale quest’ultimo ha interposto opposizione;
che con ricorso 8 marzo 2012 RI 1 ha chiesto l’annullamento del precetto in quanto l’avv. PI 2 non potrebbe rappresentare la PI 1;
che infatti con scritto di data 15 febbraio 2012 l’amministrazione del condominio gli avrebbe revocato qualsiasi mandato e quindi egli avrebbe avviato una procedura esecutiva dopo che il potere di rappresentanza gli era stato revocato;
che con osservazioni 15 marzo 2012 l’avv. PI 2 si è opposto al gravame argomentando che la revoca del mandato da parte della sola amministrazione non potrebbe avere alcun effetto senza una decisione assembleare dei condomini che revocano la loro decisione del 4 giugno 2005, mediante la quale gli hanno conferito mandato per procedere nei confronti dell’escusso per l’incasso degli interessi in sospeso;
che delle osservazioni 26 marzo 2012 dell’CO 1, con le quali quest’ultimo si rimette al giudizio di questa Camera si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che per l’art. 34 cpv. 1 CO la facoltà di rappresentanza conferita per negozio giuridico può sempre essere revocata dal mandante;
che la revoca è un’espressione di volontà unilaterale soggetta a ricezione indirizzata al mandatario (Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 3 ad art. 34);
che affinchè essa acquisisca validità è pertanto necessario che venga notificata al rappresentante (Watter, op. cit., loc. cit.);
che nel caso di specie lo scritto del 15 febbraio 2012, con il quale la nuova amministrazione del Condominio ha comunicato all’avv. PI 2 la revoca del mandato è stato da lui ricevuto al più presto il giorno successivo, ossia il 16 febbraio 2012;
che la domanda d’esecuzione datata 13 febbraio 2012, trasmessa all’Ufficio a mezzo invio postale raccomandato, è stata consegnata dall’PI 2 alla posta di Minusio il 15 febbraio 2012 ed è stata ricevuta dall’Ufficio il 16 febbraio 2012;
che l’avv. PI 2 ha pertanto allestito e trasmesso in via postale all’Ufficio la domanda di esecuzione prima che gli sia stata notificata la revoca del mandato da parte della nuova amministrazione,
che la stessa è dunque valida come valido è il PE n. __________ emesso sulla base della richiesta 13/16 febbraio 2012;
che visto l’esito non sussiste la necessità di verificare se lo scritto indirizzato il 15 febbraio 2012 dalla nuova amministrazione del Condominio all’avv. __________ adempia tutte le condizioni necessarie per costituire valida revoca del mandato;
che da quanto precede discende che il ricorso è respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 34 cpv. 1 CO; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ; - -
Comunicazione all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.