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15.2012.38 • TRAC TI 15.2012.38 Generato dall'IA

Bankruptcy Extension for Creditor Ranking List Due to Complex Liquidation

Numero d'incarto 15.2012.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An appellant in a bankruptcy proceeding sought a three-month extension to file the creditor ranking list, which was due April 4, 2012, based on the statutory deadline following the expiration of the claims submission period on February 4, 2012. The supervisory authority granted the extension until July 4, 2012, reasoning that precise determination of the estate's inventory, which is crucial for creditors to assess the ranking, was necessary due to complex liquidations involving numerous construction sites valued up to CHF 1.5 million and unresolved priority claims by a bank due to a global assignment of receivables.

Regesto Legislator

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Art. 247 cpv. 1 LEF, Art. 247 LEF; Bankruptcy Extension for Creditor Ranking List Due to Complex Liquidation: The supervisory authority granted the extension until July 4, 2012, reasoning that precise determination of the estate's inventory, which is crucial for creditors to assess the ranking, was necessary due to complex liquidations involving numerous construction sites valued up to CHF 1.5 million and unresolved priority claims by a bank due to a global assignment of receivables.

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione del fallimento inventario successorio termine legale grida ai creditori cessione del credito utile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 40 III 109
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 247 cpv. 1 LEF

The court granted the request to extend the deadline stipulated in this article for filing the schedule of claims.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.38 · Lugano 23 marzo 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sul ricorso 13 marzo 2012 di

IS 1

tendente alla proroga del termine per depositare la graduatoria nel fallimento di

PI 1

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria;

che nel caso concreto, il termine d’insinuazione è scaduto il 4 febbraio 2012 (FUSC 2/2012 del 4 gennaio 2012, p. 16), sicché il termine per depositare la graduatoria scadrà il 4 aprile 2012;

che con l’istanza in esame, l’amministratrice speciale del fallimento chiede di prorogare di 3 mesi il termine per depositare la graduatoria, in quanto la liquidazione dei lavori da fatturare necessita di circa due a tre mesi di tempo;

che invero nelle procedure fallimentari ordinarie, a differenza di quanto vale per le liquidazioni sommarie (cfr. art. 230 cpv. 3 n. 3 LEF), l’inventario non deve necessariamente essere depositato unitamente alla graduatoria (ma solitamente viene comunicato già in occasione della prima assemblea dei creditori);

che appare comunque indispensabile, anche nella procedura ordinaria, che l’inventario venga determinato il più precisamente possibile al più tardi al momento in cui viene depositata la graduatoria, così da fornire ai creditori gli elementi necessari per valutare compiutamente l’opportunità di eventualmente contestare la graduatoria, segnatamente per quanto riguarda il valore litigioso (DTF 40 III 109-110, cons. 5; Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 247);

che, nel caso concreto, la questione è tanto più importante perché le liquidazioni da effettuare vertono su una ventina di cantieri per un importo di massima di circa un milione e mezzo di franchi, che potrà però essere realmente determinato solo al termine delle liquidazioni;

che l’amministrazione speciale deve inoltre ancora determinare quale sia l’esatta posizione di una banca (la __________), che vanta un diritto esclusivo su tali incassi in virtù di una cessione globale di crediti;

che in queste condizioni, appare indicato prorogare il termine per depositare la graduatoria fino al 4 luglio 2012, come richiesto dall’istante;

Per questi motivi,

visto l’art. 247 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui all’art. 247 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 4 luglio 2012.

2. Notificazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario