Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Certificate of No Assets
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal against the issuance of a certificate of no assets following an unsuccessful execution proceeding where the appellant challenged the calculation of the debtor's subsistence minimum, specifically regarding an included rent expense of a certain amount. The court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory ten-day deadline to appeal the certificate of no assets, which was notified to the appellant on a specific date, had passed by the time the appeal was lodged, notwithstanding the underlying substantive merits of the challenge to the subsistence minimum calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv. 2 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Certificate of No Assets: The court dismissed the appeal as inadmissible because the statutory ten-day deadline to appeal the certificate of no assets, which was notified to the appellant on a specific date, had passed by the time the appeal was lodged, notwithstanding the underlying substantive merits of the challenge to the subsistence minimum calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the deadline for filing the appeal to the supervisory authority, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article dictates that no court fees shall be levied (as ordered in point 2 of the dispositive).
This article dictates that no compensation shall be awarded (as ordered in point 2 of the dispositive).
Testo completo
Incarto n. 15.2012.35 · Lugano 2 aprile 2012 EC/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 febbraio/8 marzo 2012 di
RI 1 (rappr. da RA 1 ) contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1
viste le osservazioni 27 marzo 2012 dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano;
richiamati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ dell’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano RI 1, procede contro PI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 16'527.80 oltre accessori;
che al precetto esecutivo l’escusso ha interposto opposizione, rigettata dal Pretore del Distretto di __________ con pronunciato 13 settembre 2011, cresciuto in giudicato;
che a richiesta della creditrice, il 29 novembre 2011 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per il 31 gennaio 2012;
che non avendo potuto pignorare alcunché, il 6 febbraio 2012 l’Ufficio ha emesso un attestato di carenza beni di fr. 17'016.80 a favore della creditrice;
che il 7 febbraio 2012 l’Ufficio ha trasmesso alla creditrice a mezzo raccomandata postale l’attestato di carenza beni;
che come emerge dal tracciamento degli invii postali, prodotto dall’Ufficio unitamente alle osservazioni al ricorso, la ricorrente ha ricevuto l’invio postale contenente l’attestato di carenza di beni l’8 febbraio 2012;
che con ricorso di data 21 febbraio 2012, ma consegnato alla posta l’8 marzo 2012, la procedente chiede che l’attestato di carenza di beni venga annullato, contestando il fatto che nel minimo di esistenza del debitore sia stato considerato l’importo di fr. 1'900.00 a titolo di canone di locazione;
che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che in quanto rivolto contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni notificatole l’8 febbraio 2012, il gravame 21 febbraio/8 marzo 2012 di RI 1 risulta pertanto tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv.
2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- -
Comunicazione all’ Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.