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15.2012.33 • TRAC TI 15.2012.33 Generato dall'IA

Dismissal of Bankruptcy Notice Appeals for Lack of Motivation

Numero d'incarto 15.2012.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant filed two appeals against bankruptcy notices issued against it, and although the initial submissions were unclear, the execution office granted a ten-day period for proper motivation after the appellant's representative received the notification; however, the appellant failed to submit the required reasoned arguments within the deadline, leading the court to dismiss both appeals as inadmissible due to the lack of motivation, in accordance with the relevant procedural law for appeals against enforcement decisions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Comminatoria di fallimento. Ricorso privo di motivazione comprensibile. Irricevibilitià. Avvertenza che eventuali futuri ricorsi formulati in modo analogo verranno rinviati al ricorrente senz’altra formalità dall’ufficio d'esecuzione o dalla Camera di esecuzione e fallimenti

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di disdetta procedura di fallimento decisioni incidentali decisione d'esecuzione disdetta in periodo di prova corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 7 cpv. 3 lett. b LPR

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeals inadmissible due to lack of motivation, which aligns with the dispositive orders 1 and 2 declaring inadmissibility.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning as the basis for not levying court fees, which is confirmed in dispositive order 3.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities, which is confirmed in dispositive order 3.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning as the basis for not awarding indemnities, which is confirmed in dispositive order 3.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.33 · Lugano 7 marzo 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sui ricorsi 10 febbraio 2012 di

RI 1 contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________ (ricorso n. 10/12) rispettivamente __________ (ricorso n. 11/12), promosse nei confronti della ricorrente da

1. PI 1 rappr. da RA 1 2. PI 2 rappr. da RA 2 viste le osservazioni 13 febbraio 2012 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che siccome i due ricorsi sono formulati contro atti esecutivi aventi il medesimo oggetto (comminatoria di fallimento) e incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, essi possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause congiunte conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a);

che entrambe le comminatorie di fallimento in oggetto sono state notificate alla socia gerente dell’escussa, __________, l’8 febbraio 2012;

che il 10 febbraio 2012, quest’ultima ha inviato all’Ufficio, per entrambe le esecuzioni, uno scritto incomprensibile, di analogo contenuto, apparentemente rivolto contro le comminatorie di fallimento, che erano allegate ai rispettivi scritti;

che il 16 febbraio, l’Ufficio ha impartito all’escussa, per ogni singolo ricorso, un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare le sue contestazioni, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che la socia gerente ha ritirato le ingiunzioni il 24 febbraio 2012 ma, nel termine impartito, non ha prodotto la motivazione ri­chie­sta;

che i ricorsi, privi di motivazione, sono irricevibili (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

che questa Camera ha già avuto modo di dichiarare irricevibili altri cinque ricorsi per l’esatto medesimo motivo (sentenze 18 gennaio 2012, inc. 15.12.3, e 15 febbraio 2012, inc. 15.12.15);

che in queste condizioni si avverte sin d’ora la ricorrente che eventuali futuri ricorsi formulati in modo analogo le verranno rinviati senz’altra formalità dall’CO 1 o dalla Camera;

Richiamati gli art. 17, 20*a* LEF; 7 LPR; 61,

62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

2. Il ricorso contro la comminatoria di fallimento n. __________ è irricevibile.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– RI 1, __________;

– RA 1, __________;

– RA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.