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15.2012.30 • TRAC TI 15.2012.30 Generato dall'IA

Special Administrator Bankruptcy Extension Due to Complex Litigation

Numero d'incarto 15.2012.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The special administrator in a bankruptcy proceeding, which commenced in 2007 and had seen multiple extensions, requested a further extension of the closing deadline until January 31, 2013, citing ongoing complex litigation, including a significant pending case against a bank concerning funds collected during the concordatory moratorium and bankruptcy, as well as other related lawsuits involving assignees of the estate's claims. The court granted the extension because the administrator had completed all achievable tasks since the last extension, but the final liquidation remains impossible due to the outcome of the critical bank lawsuit, which could deplete the estate's liquidity, and other pending claims whose resolution is necessary to determine the final distribution to creditors.

Regesto Legislator

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Art. 270 LEF, Art. 260 LEF, Art. 260 cpv. 2 LEF, Art. 310 cpv. 2 LEF, Art. 44 cpv. 1 CO, Art. 95 RUF; Special Administrator Bankruptcy Extension Due to Complex Litigation: The court granted the extension because the administrator had completed all achievable tasks since the last extension, but the final liquidation remains impossible due to the outcome of the critical bank lawsuit, which could deplete the estate's liquidity, and other pending claims whose resolution is necessary to determine the final distribution to creditors.

Parole chiave

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curatore del fallimento liquidazione dell'eredità risoluzione delle banche procedura di fallimento ancillare proroga tardiva del termine circostanze particolari Proroga del termine per terminare la liquidazione fallimentare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 270 LEF

This article provided the legal basis for granting the request to extend the deadline for concluding the bankruptcy proceedings.

art. 270 cpv. 1 LEF

This specific paragraph was cited in the operative part to grant the extension of the deadline until January 31, 2013.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.30 · Lugano 22 marzo 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario: · Jaques

statuendo sull’istanza 17 febbraio 2012 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

2. Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato proroga­to, per la quarta volta, con decisione 11 aprile 2011 (inc. 15.2011.28) fino al 31 gennaio 2012.

3. Con l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2013, allegando un rapporto intermedio al 14 febbraio 2012, da cui risulta che dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha diretto la quarta riunione della delegazione dei creditori il 27 aprile 2011;

– ha realizzato all’incanto pubblico 21 giugno 2011 le pretese della massa contro gli organi della fallita per fr. 300.--;

– ha accertato lo stato di procedura raggiunto dai cessionari delle altre pretese della massa (fissazione dell’udienza preliminare per il 16 gennaio 2012 nella causa promossa contro le – ora due – banche C__________ e __________, mentre le cause contro gli altri debitori della fallita sono state sospese in attesa dell’esito di quella causa, cfr. doc. 4.2.1);

– ha tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con C__________ per trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la moratoria concordataria e la procedura di fallimento, purtroppo senza esito.

L’istante ipotizza ora di rinunciare al diritto della massa di difendersi nella causa avviata da C__________ e di cederlo ai creditori giusta l’art. 260 LEF. Rileva come il valore della causa, pari a fr. 234'579,80, superi le liquidità depositate sul conto della massa (di fr. 148'170,56 al 31 dicembre 2011, cfr. doc. 8), di modo che in caso di soccombenza l’intero attivo dovrebbe essere versato alla banca. D’altronde, il valore delle cause giudiziarie promosse dai cessionari (di circa fr. 730'000.--) è inferiore ai crediti insinuati da questi ultimi (pari a fr. 70'569,05).

4. In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1. In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto poteva fare, in particolare per quanto concerne le decisioni sulla realizzazione delle pretese cedute ai creditori, a cui gli stessi hanno poi rinunciato, e la continuazione della causa promossa da C__________ (inc. OA.2009.21 della Pretura di Leventina), giacché ha consultato la delegazione dei creditori come indicato nella summenzionata decisione di proroga dell’11 aprile 2011 di questa Camera (cfr. doc. 3.1, punti 5 e 6) e ha provato, pur senza successo, una mediazione.

4.2. In ogni caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da C__________ nei confronti della massa (inc. OA.2009. 21) per il recupero degli importi – determinati in fr. 234'579,80 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il fallimento. Infatti, se la massa dovesse soccombere, le sue liquidità dovrebbero essere integralmente versate alla banca (anziché ai creditori di prima classe). La situazione non muterebbe in caso di cessione ai creditori del diritto della massa di difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca (in tale ipotesi il suddetto importo andrebbe infatti versato in priorità ai cessionari, e soltanto un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli altri creditori di terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF). Non si può nemmeno del tutto escludere, a questo stadio della procedura, la necessità di dover eventualmente avviare un’azio­ne di responsabilità contro l’ex-commissario qualora la banca ottenesse il versamento, a titolo di debito della massa (giusta l’art. 310 cpv. 2 LEF), d’importi incassati da quest’ultimo e non riversati alla massa fallimentare (cioè che superano fr. 25'082,15), ancorché si possa anche sostenere che la banca avrebbe dovuto far valere i propri diritti già nella procedura concordataria onde ridurre il danno a carico della massa fallimentare giusta l’art. 44 cpv. 1 CO.

4.3. L’impossibilità attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalle cause promosse dai cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche tendente a far accertare l’ineffi­cacia, rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.10.12, cons. 4.2). Qualora la causa di C__________ dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta nell’ipo­te­si in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non sembra essere il caso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore di causa di circa fr. 730'000.-- i crediti insinuati dai cessionari ammontano a fr. 70'569,05). Un ulteriore ostacolo alla chiusura del fallimento è peraltro costituito dall’a­zio­ne avviata dalla fallita nei confronti di C__________ prima del fallimento (inc. OA.2004.26 della Pretura di Leventina) e successivamente ceduta ad alcuni creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.--, anche in tal caso superiore all’importo complessivo dei crediti dei cessionari.

4.4. L’amministrazione speciale dovrebbe infine informarsi presso i cessionari delle pretese della fallita da far valere nella procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT a quale punto si trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa.

4.5. Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato dall’ex-com­mis­sa­rio) e fallimentare, ovvero fr. 37'664,35.

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

31 gennaio 2013.

2. Intimazione a IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario