Inadmissibility of Appeal Against Bankruptcy Notice Due to Incomprehensible Objection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an executive proceeding initiated by one party for the collection of an amount, the supervisory authority declared the debtor's appeal against the bankruptcy notice inadmissible because the submitted written objection was incomprehensible, and the debtor failed to provide the required motivation within the ten-day extension granted, leading to the dismissal of the appeal as per the relevant procedural law regarding timely and reasoned contestations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 cpv. 3 lett. b LPR, Art. 20a cpv. 1 primo, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF, art. 62 cpv. 2 OTLEF; Inadmissibility of Appeal Against Bankruptcy Notice Due to Incomprehensible Objection: che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of required motivation, which is the main ground for the order in point 1.
This provision governs the non-levy of court fees, which is applied in the dispositive order in point 2.
This provision governs the non-assignment of indemnities, which is applied in the dispositive order in point 2.
This provision governs the non-assignment of indemnities, which is applied in the dispositive order in point 2.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.3 · Lugano 19 gennaio 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2011 di
RI 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1
viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 1 procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 5'250.-- oltre interessi e spese;
che il 7 dicembre 2011, l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata il 16 dicembre alla socia gerente dell’escussa, __________;
che il 21 dicembre, quest’ultima ha fatto pervenire all’Ufficio uno scritto incomprensibile, apparentemente rivolto contro la comminatoria di fallimento, che era allegata allo scritto;
che il giorno successivo, l’Ufficio ha impartito all’escussa un termine di 10 giorni affinché provvedesse a motivare la sua contestazione, avvertendola che se non avesse dato tempestivamente seguito all’ingiunzione, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che la socia gerente ha ritirato l’ingiunzione il 23 dicembre 2011 e nel termine impartito (che tenuto conto delle ferie natalizie è scaduto il 12 gennaio 2012) non ha prodotto la motivazione richiesta;
che il ricorso, privo di motivazione, è quindi irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che nonsi preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a* LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.