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15.2012.22 • TRAC TI 15.2012.22 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Notification Dismissed on Substantive Grounds

Numero d'incarto 15.2012.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a bankruptcy notification issued by the enforcement office after failing to oppose the initial payment order concerning an alleged unpaid invoice debt. The appellate supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that a challenge to a bankruptcy notification under the relevant law is strictly limited to formal grounds, and the debtor's arguments concerned the substantive validity of the underlying claim, which falls outside the supervisory authority's cognisance when no opposition was filed against the original payment order.

Regesto Legislator

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Art. 160 LEF, Art. 43 LEF, art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Notification Dismissed on Substantive Grounds: The appellate supervisory authority dismissed the appeal, reasoning that a challenge to a bankruptcy notification under the relevant law is strictly limited to formal grounds, and the debtor's arguments concerned the substantive validity of the underlying claim, which falls outside the supervisory authority's cognisance when no opposition was filed against the original payment order.

Parole chiave

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credito in esecuzione comminatoria di fallimento autorizzazione all’esecuzione motivazione nel merito revoca del fallimento notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 III 6
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF

Cited in order 4 as the legal basis for the correct issuance of the bankruptcy notice when no opposition was raised to the payment order.

art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in order 5 regarding the decision not to levy a judicial fee and not to award compensation.

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Testo completo

Incarto n. 15.2012.22 · Lugano 29 febbraio 2012 FP/sl/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2012 di

RI 1

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

- viste le osservazioni 27 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione __________;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 2/19.1.2012 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso della somma di fr. 4'230.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Fatture impagate. Estratto conto del 20.12.11”.

Al precetto esecutivo l’escussa non ha sollevato opposizione.

B. In data 10 febbraio 2012 la procedente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, di modo che il 14 febbraio 2012 l’Ufficio di esecuzione __________ ha emesso a carico dell’escussa la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’interessata il giorno successivo.

C. Con ricorso 20 febbraio 2012 RI 1 contesta la comminatoria di fallimento, asserendo – in estrema sintesi – che il credito all’origine della procedura esecutiva non è stato determinato correttamente e che l’opposizione è stata fatta per errore alla creditrice, ancorché riconoscendo di avere un debito nei suoi confronti;

D. Con osservazioni 27 febbraio 2012 l’Ufficio di esecuzione __________ ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la contestazione dell’insorgente riguarda il merito della fattispecie, ossia una questione sottratta al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

considerando

in diritto:

1. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. jaeger/walder/kull/kottmann,Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchkG,vol II, Basel 201, n. 6 ad art 1160; gilliéron, Commentarie de la LP, vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 93 III 33 consid. 2).

2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3. Nella fattispecie la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro di contestare la pretesa posta in esecuzione per ragioni di merito, ragioni che – come correttamente sottolineato dall’Ufficio di esecuzione __________ – sfuggono però al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza.

4. Emanando la comminatoria d fallimento sulla base del precetto esecutivo al quale l’escussa non ha sollevato opposizione (art. 88 cpv. 1, 39 cpv. 1 n. 9 e 159 LEF), l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano ha quindi agito correttamente. Ne consegue pertanto la reiezione del ricorso.

5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

RI 1;

PI 1 .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.