Garnishment Legality and Right to be Heard in Execution Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal contested the legality of a creditor's office's income garnishment against one party, stemming from an execution proceeding initiated against the other party, with the appellants arguing a violation of the right to be heard because the initial request for financial information to determine the minimum subsistence level lacked explicit legal and jurisprudential references. The court dismissed the appeal, reasoning that while the right to be heard applies in execution proceedings, the requesting office subsequently provided detailed explanations, and the appellants, represented by counsel, clearly understood the underlying legal basis, particularly the spouse's mutual obligation of support and the authority to obtain necessary information from third parties when cooperation is lacking; furthermore, the garnishment only targeted the debtor spouse's attachable income, leaving intact any potential claims against the non-debtor spouse for family support.
Regesto Legislator
UfficialePignoramento di redditi. Dovere d'informazione del coniuge dell'escusso sui propri redditi. Diritto di essere sentito delle parti nella procedura davanti all'ufficio d'esecuzione. Distinzione con il caso del pignoramento dei crediti dell'escusso nei confronti del coniuge
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited as part of the legal basis for the decision, which rejects the appeal concerning the seizure of income.
Cited in the context of dispensing with the collection of court fees.
Cited in the context of dispensing with the allocation of indemnities (costs).
Testo completo
Incarto n. 15.2012.128 · Lugano 6 gennaio 2013 CJ/sl/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 novembre 2012 di
1. RI 1 2. RI 2 entrambi patrocinati dall’ PA 1 contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento di reddito eseguito il 15 novembre 2012 nell’esecuzione n. __________, promossa contro RI 2 da
PI 1
viste le osservazioni 11 dicembre 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che i ricorrenti fanno anzitutto valere una violazione del loro diritto di essere sentiti, rimproverando all’Ufficio di non aver indicato i riferimenti legali e giurisprudenziali sui quali si fonda la domanda rivolta il 31 luglio 2012 al dott. med. RI 1, marito dell’escussa RI 2, con cui l’Ufficio gli aveva chiesto di comunicare le informazioni, corredate dai necessari giustificativi, necessari a stabilire il fabbisogno minimo della moglie;
che la garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all'art. 29 cpv. 2 Cost. vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete della fattispecie (cfr. CEF 4 dicembre 2003, inc. 15.03.191);
che nel caso concreto, l’Ufficio, con lo scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha spiegato in modo dettagliato lo scopo della sua richiesta informativa;
che certo, l’Ufficio non ha indicato i riferimenti alla “costante prassi e giurisprudenza” sulle quali si basa la sua decisione, ma i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, hanno comunque manifestato di aver correttamente identificato il fondamento giuridico delle richieste d’informazione, ovvero, implicitamente, la DTF 114 III 12 segg., ed esplicitamente l’art. 91 cpv. 4 LEF, siccome i coniugi sono vicendevolmente tenuti al debito mantenimento della famiglia in proporzione delle rispettive risorse (art. 163 CC; cfr. CEF 28 aprile 2003, inc. 15.2003.21, RtiD II-2004, 749 segg. n. 87c, cons. 3);
che del resto i ricorrenti, a ragione, non contestano tale giurisprudenza;
che il pignoramento dev’essere eseguito d’ufficio sebbene l’escusso o terzi non collaborino all’accertamento dei suoi attivi, e in particolare della parte pignorabile dei suoi redditi;
che nel caso concreto l’Ufficio, come preannunciato nello scritto 22 agosto 2012 (doc. E allegato al ricorso), ha assunto le informazioni necessarie al pignoramento presso terze autorità, in particolare fiscali, in virtù dell’art.
91 cpv. 5 LEF;
che i ricorrenti non possono ora, senza cadere in contraddizione, rifiutare di rilasciare le informazioni richieste e nel contempo dolersi del fatto che l’Ufficio non si sarebbe fondato su dati aggiornati;
che essi non precisano poi quali siano le cifre corrette di cui l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto;
che rimane comunque impregiudicata la facoltà loro di fornire in ogni momento all’Ufficio i giustificativi relativi ai dati che secondo essi sarebbero dovuti essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza della moglie;
che i ricorrenti paiono d’altronde misconoscere che il pignoramento verte solo sulla parte pignorabile del reddito *della moglie* – la diffida di pagamento (doc, G) è rivolta solo a lei – e non su eventuali crediti della stessa verso il marito giusta l’art. 164 CC né su somme da quest’ultimo elargite, di modo che la giurisprudenza citata nel ricorso non trova ad applicarsi nel caso in esame;
che infatti al marito non è stata notificata alcuna diffida ai sensi dell’art. 99 LEF, sicché l’escussa ha conservato il diritto, qualora ne ricorrano i presupposti, di esigere dal marito una partecipazione al mantenimento della famiglia (art.
163 CC) e/o al mantenimento suo più esteso ai sensi degli art. 164 e 165 LEF;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.