Bankruptcy Stay Sought Due to Prior Seizure on Enforced Credits Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant opposed a bankruptcy order issued by the execution office, arguing that because the appellant had initiated a seizure on the very credits being enforced against them, the enforcing creditor could not claim payment of those funds. The court rejected the appeal, reasoning that while the appellant's seizure obligated the third debtor (the appellant itself) to pay the sequestered amounts to the competent execution office, it did not negate the appellant's underlying debt obligation to the original creditor; therefore, the appellant could not halt the execution proceedings without paying the debt under execution.
Regesto Legislator
UfficialeComminatoria di fallimento. Ricorso dell'escusso, fondato sul fatto ch'egli ha ottenuto il sequestro del credito posto in esecuzione. Censura infondata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning leading to the rejection of the appeal, indicating that the appellant could not stop the execution without paying the debt, which formed the basis for the final order.
Cited as the basis for not levying court fees in the dispositive order.
Cited as the basis for not allocating indemnities in the dispositive order.
Testo completo
Incarto n. 15.2012.120 · Lugano 4 dicembre 2012 CJ/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario: · Jaques
statuendo sul ricorso 6 novembre 2012 di
RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1 contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23 ottobre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
PI 1 I- patrocinata dallo studio legale PA 2 viste le osservazioni 23 novembre di PI 1 e 27 novembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la ricorrente si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere di aver ottenuto essa stessa il sequestro dei crediti posti in esecuzione (di fr. 16'886,30 e 3'102,10, oltre interessi e spese), sicché l’escutente non ne potrebbe chiedere il pagamento, siccome essi non sarebbero a disposizione delle parti;
che la ricorrente non cita alcuna norma a sostegno della sua tesi fuorché i combinati art. 96 e 275 LEF, i quali non vietano però le misure esecutive tese all’incasso del credito pignorato o sequestrato, ma obbligano solo il terzo debitore – in casu la stessa ricorrente – a versare l’importo dovuto all’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il pignoramento o il sequestro;
che il sequestro ottenuto dalla ricorrente il 26 luglio 2012 (doc. C) non la svincola dal suo obbligo di pagare il credito sequestrato, ma la obbliga solo a versare gli importi dovuti all’ufficio d’esecuzione competente per l’esecuzione del sequestro (cfr. art.
99 LEF, per il rinvio dell’art. 275 LEF) – in concreto lo stesso UE di Lugano –, il quale è tenuto a bloccare l’importo eventualmente versato dalla ricorrente fino alla definizione dell’opposizione interposta da PI 1 contro il sequestro
26 luglio 2012, rispettivamente fino all’esito dell’azione a convalida del medesimo sequestro avviata dalla ricorrente;
che quest’ultima non può quindi pretendere fermare l’esecuzione senza pagare il credito posto in esecuzione (cfr. art. 172 n. 3 LEF);
che di conseguenza il ricorso va respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20*a*, 99, 159, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. – Studio legale
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.